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Document 31989R3482

    Regolamento (CEE) n. 3482/89 della Commissione, del 20 novembre 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 338 del 22.11.1989, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3482/oj

    31989R3482

    Regolamento (CEE) n. 3482/89 della Commissione, del 20 novembre 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 22/11/1989 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0103
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0103


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3482/89 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 1989

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/89 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 5.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // Designazione della merce // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Parti sinistre o destre di merluzzi carbonari salati, senza testa, colonna vertebrale, pinne e viscere, con la pelle e le spine epipleurali, ma senza altre lische e ossa, denominate « filetti standards ». // 0305 30 90 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 0305, 0305 30 e 0305 30 90. Il prodotto è da considerare un filetto ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici da 0305 30 11 a 0305 30 90, nonché da 0304 20 11 a 0304 20 99, secondo comma. // 2. Preparazione alimentare composta da: - 99,2 % saccarosio - 0,6 % aspartame - 0,2 % acesulfame K Il prodotto è condizionato in cubetti ed è utilizzato come edulcorante dietetico. // 2106 90 99 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99. A ragione del potere dolcificante elevato degli edulcoranti di sintesi contenuti nel prodotto, quest'ultimo ha perduto il carattere di zucchero del codice NC 1701 e costituisce una preparazione alimentare (vedasi pure le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 10) . // // //

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