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Document 31989R3106
Commission Regulation (EEC) No 3106/89 of 16 October 1989 fixing for the 1989/90 marketing year the reference prices for broad-leaved (Batavian) endives
REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/89 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1989 che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle indivie scarole
REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/89 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1989 che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle indivie scarole
GU L 298 del 17.10.1989, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/89 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1989 che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle indivie scarole -
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989 pag. 0013 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/89 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1989 che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle indivie scarole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di indivie scarole (Cichorium endivia L. var. latifolia), è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto; considerando che la commercializzazione delle indivie scarole raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che i quantitativi minimi importati dal 1o luglio al 14 novembre e dal 1o aprile al 30 giugno dell'anno successivo non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 15 novembre fino al 31 marzo dell'anno successivo; considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità: - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato; considerando che, in applicazione dell'atto di adesione, in particolare del suo articolo 147, i prezzi spagnoli vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 1990; considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle indivie scarole (codice NC 0705 29 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - dal 15 novembre al 31 gennaio: 58,79; - dal 1o febbraio al 31 marzo: 63,44. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.