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Document 31989R0213

    Regolamento (CEE) n. 213/89 della Commissione del 27 gennaio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime Comunitàrio delle franchigie doganali

    GU L 25 del 28.1.1989, p. 70–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2012; abrogato da 32012R0080

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/213/oj

    31989R0213

    Regolamento (CEE) n. 213/89 della Commissione del 27 gennaio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime Comunitàrio delle franchigie doganali

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1989 pag. 0070 - 0070
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0005
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 213/89 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 (2), in particolare l'articolo 143, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/87 (4), ha stabilito l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83; che stando alle informazioni complementari raccolte presso gli Stati membri occorre modificare ancora una volta il regolamento di cui sopra per includere nell'elenco una sostanza che non vi figura e di cui non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità;

    considerando che occorre prevedere l'applicazione retroattiva di queste disposizioni in modo da contemplare le importazioni di tale sostanza effettuate a decorrere dal 1o settembre 1988;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2288/83 è completato con l'aggiunta della sostanza denominata « Orcoacid Sulphorhodamine G » (codice NC 3204).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 13.

    (4) GU n. L 347 dell'11. 12. 1987, pag. 16.

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