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Document 31988R3565

Regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione del 16 novembre 1988 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 311 del 17.11.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3565/oj

31988R3565

Regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione del 16 novembre 1988 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 17/11/1988 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale in lingua ceca capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua estone capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua lituana capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua lettone capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua maltese capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua polacca capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33
edizione speciale in lingua slovena capitolo 02 tomo 04 pag. 32 - 33


Regolamento (CEE) N. 3565/88 Della Commissione

del 16 novembre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci ;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 ;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1988.

Per la Commissione

Cockfield

Vicepresidente

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

[2] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

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ALLEGATO

Descrizione della merce | Classificazione Codice NC | Motivazione |

(1) | (2) | (3) |

1.Gomme da masticare composte da nicotina fissata su una resina scambiatrice di ioni (due milligrammi di nicotina per gomma), da glicerolo, da un polimero sintetico, da carbonato di sodio, da idrogeno carbonato di sodio, da D-glucitolo (sorbitolo), oltre che da aromi destinati principalmente a simulare il gusto di fumo di tabacco, il cui uso è suggerito a coloro che desiderano smettere di fumare | 21069091 | La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 2106, 210690 e 21069091. Questo prodotto, dato che non contiene zucchero, non è compreso nel codice 170410 (vedi anche la nota esplicativa del Sistema armonizzato, voce 2106, lettera B, cifra 9) |

2.Furoato di mometazone (DCIM) | 29372990 | La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 2937, 293729 e 293729 90. Non si tratta di un derivato alogenato di un ormone corticosurrenale del codice 29372200 ma di un derivato di tale prodotto |

3.Foglio autoadesivo in materiale plastico rivestito su una parte di trinitrato di glicerolo mescolato con un adesivo acrilico contenente 4 mg o più per centimetro quadrato di trinitrato di glicerolo, protetto da una pellicola separabile | 30051000 | La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 3005 e 30051000 |

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