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Document 31988D0389

    88/389/CEE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1988 concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi

    GU L 184 del 15.7.1988, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2011; abrogato da 32008R1334

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/389/oj

    31988D0389

    88/389/CEE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1988 concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0067 - 0067
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0083
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0083


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 giugno 1988

    concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi

    (88/389/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

    considerando che il Consiglio ha adottato il 22 giugno 1988 la direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1);

    considerando che è emersa l'utilità di procedere all'acquisizione di dati sulle sostanze e sui materiali di base impiegati per la preparazione di aromi, per poter valutare, da un lato, l'insieme dei problemi relativi agli aromi e ai materiali di base per la loro produzione e, dall'altro, la conseguente azione a livello comunitario;

    considerando che l'acquisizione di tali dati può essere facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base in questione,

    DECIDE:

    Articolo unico

    1. Entro un termine di 24 mesi dall'adozione della presente decisione, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, compila un inventario:

    - delle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti;

    - delle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

    - delle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali, mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;

    - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti;

    - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali, non considerate normalmente come alimenti;

    - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino;

    - dei materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura o di aromatizzanti di trasformazione, nonché delle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione.

    2. La Commissione procede periodicamente all'aggiornamento dell'inventario di cui al paragrafo 1.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. BANGEMANN

    (1) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

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