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Document 31987D0095

    87/95/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

    GU L 36 del 7.2.1987, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogato da 32012R1025

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

    31987D0095

    87/95/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/1987 pag. 0031 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0105
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0105


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1986

    relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

    (87/95/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che le norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e i lavori necessari per elaborarle devono tener presenti in particolare:

    - la complessità delle specificazioni tecniche e la precisione richiesta per assicurare gli scambi delle informazioni e dei dati e l'interfunzionamento dei sistemi;

    - l'esigenza di una rapida pubblicazione delle norme per evitare che a causa di eccessive lentezze il ritmo dell'evoluzione tecnologica renda precocemente obsolescenti i testi;

    - la necessità di incentivare l'applicazione delle norme internazionali per gli scambi delle informazioni e dei dati su una base che le renda credibili a livello di utilizzazione pratica;

    - l'importanza economica della normalizzazione nel processo di creazione di un mercato comunitario in questo settore;

    considerando che la direttiva 83/189/CEE (3) permette alla Commissione, agli Stati membri e agli organismi di normalizzazione di venire informati delle intenzioni degli altri organismi di normalizzazione di elaborare una norma o di modificarla e che, conformemente a questa direttiva, la Commissione può elaborare mandati volti a lanciare, di concerto e ad uno stadio preliminare, i lavori di normalizzazione d'interesse comune;

    considerando che tale direttiva non comporta tutte le disposizioni necessarie per attuare una politica comunitaria di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

    considerando che la crescente importanza delle aree tecniche comuni ai diversi settori interessati dalla normalizzazione, in particolare alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni, giustifica una stretta collaborazione tra gli organismi di normalizzazione, i quali dovranno pertanto trattare congiuntamente questi settori d'interesse comune;

    considerando che la Commissione ha recentemente concluso accordi nel quadro della dichiarazione comune di intenzioni firmata con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e nel quadro degli orientamenti generali approvati con l'organizzazione comune di Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN-CENELEC);

    considerando che la direttiva 86/361/CEE (4) traccia programmi di lavoro su norme tecniche comuni (corrispondenti alle norme europee di telecomunicazioni) (NET) per questo settore da svolgere a cura della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni in consultazione, ove opportuno, con il Comitato europeo di normalizzazione e con il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica;

    considerando che il settore degli appalti pubblici di forniture è in una situazione favorevole per incoraggiare una più vasta accettazione delle norme per gli scambi dei dati e delle informazioni dell'OSI (Open System Interconnection), facendo riferimento ad esse all'atto degli acquisti;

    considerando che è necessario affidare ad un comitato il compito di assistere la Commissione nel perseguimento e nella gestione degli obiettivi e delle attività stabiliti dalla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Ai sensi della presente decisione si intende per:

    1) « specificazione tecnica », la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto quali i livelli di qualità o di proprietà d'utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

    2) « specificazione tecnica comune », la specificazione tecnica elaborata ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità;

    3) « norma », la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

    4) « norma internazionale », la norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto;

    5) « progetto di norma internazionale » (Draft International Standard) (DIS), il progetto di norma che è stato adottato da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto;

    6) « specificazione tecnica internazionale nel settore delle telecomunicazioni », la specificazione tecnica di tutte o alcune caratteristiche di un prodotto, raccomandata da organizzazioni quali il « Comité télégraphique et téléphonique » (CCITT) o la CEPT;

    7) « norma europea », la norma approvata conformemente alle disposizioni statutarie degli organismi di normalizzazione con i quali la Comunità ha concluso accordi;

    8) « prenorma europea », una norma adottata con il riferimento « ENV » conformemente alle disposizioni statutarie dagli organismi di normalizzazione con i quali la Comunità ha concluso degli accordi;

    9) « norma funzionale », una norma elaborata per fornire una funzione complessa, necessaria per rendere interfunzionanti i sistemi, generalmente ottenuta concatenando più norme di riferimento già esistenti, ed approvata conformemente alle disposizioni statutarie degli organismi di normalizzazione;

    10) « specificazione funzionale », la specificazione che definisce, nel settore delle telecomunicazioni, l'applicazione di una o più norme di collegamento di sistemi aperti a sostegno di un'esigenza specifica di comunicazione tra sistemi di tecnologie dell'informazione (norme raccomandate da organismi quali il « Comité international télégraphique et téléphonique » (CCITT) o la CEPT);

    11) « prescrizione tecnica », le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione su tutto o gran parte del territorio di uno Stato membro, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;

    12) « certificazione di conformità », l'azione con la quale si certifica, mediante un certificato o un contrassegno di conformità, che un prodotto o un servizio è conforme a determinate o ad altre specificazioni tecniche;

    13) « tecnologie dell'informazione », i sistemi, le apparecchiature, i componenti ed i programmi necessari per assicurare il reperimento, il trattamento e la memorizzazione di informazioni in tutti i settori dell'attività umana (domestica, amministrativa, industriale, ecc.) e per la cui applicazione si ricorre in genere all'elettronica o a tecniche connesse;

    14) « appalti pubblici di forniture », quelli:

    - definiti all'articolo 1 della direttiva 77/62/CEE (1),

    - conclusi per la fornitura di attrezzature relative alle tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni qualunque sia il settore di attività dell'autorità contraente;

    15) « amministrazioni delle telecomunicazioni », le amministrazioni o aziende private riconosciute nelle Comunità che offrono servizi pubblici di telecomunicazioni.

    Articolo 2

    Al fine di promuovere la normalizzazione in Europa, in particolare l'elaborazione e l'applicazione di norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e di specificazioni funzionali in quello delle telecomunicazioni, verranno attuate a livello comunitario, fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, le seguenti azioni:

    a) determinare regolarmente, almeno una volta all'anno, sulla base delle norme internazionali, i progetti di norme internazionali o documenti assimilabili a tali norme, le esigenze prioritarie in materia di normalizzazione per fissare i programmi dei lavori in vista

    dell'elaborazione ulteriore delle norme europee e delle specificazioni funzionali in vista dell'elaborazione ulteriore delle norme europee e delle specificazioni funzionali che verranno ritenute necessarie per rendere possibili gli scambi delle informazioni e dei dati e rendere interfunzionanti i sistemi;

    b) in base ai lavori di normalizzazione condotti a livello internazionale:

    - gli organismi europei di normalizzazione e gli organismi tecnici specializzati nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni sono invitati a stabilire norme europee, prenorme europee o specificazioni funzionali sulle telecomunicazioni ricorrendo, se necessario, alla compilazione di norme funzionali, in modo da garantire la precisione richiesta dagli utenti per lo scambio delle informazioni e dei dati e l'interfunzionamento dei sistemi. Tali organismi basano le loro attività su norme internazionali, progetti di norme internazionali o specificazioni tecniche internazionali nel settore delle telecomunicazioni. Qualora una norma internazionale, un progetto di norma internazionale o una specificazione tecnica internazionale nel campo delle telecomunicazioni fornisca disposizioni chiare che ne permettano l'applicazione uniforme, le disposizioni in questione vengono adottate senza modifiche per la norma europea, la prenorma europea o la specificazione funzionale sulle telecomunicazioni. Solo nel caso in cui non esistano tali disposizioni chiare nelle norme internazionali, nei progetti di norme internazionali o nelle specificazioni funzionali nel settore delle telecomunicazioni serà predisposta la norma europea, la prenorma europea o la specificazione funzionale sulle telecomunicazioni, per chiarire, oppure, se necessario, per integrare la norma internazionale, il progetto di norma internazionale o la specificazione tecnica internazionale nel settore delle telecomunicazioni, evitando divergenze al riguardo;

    - gli stessi organismi sono invitati ad elaborare specificazioni tecniche che possano formare la base di norme europee o di prenorme europee in mancanza di o quale contributo all'elaborazione di norme internazionali concordate per lo scambio delle informazioni e dei dati e l'interfunzionamento dei sistemi;

    c) facilitare l'applicazione delle norme e delle specificazioni funzionali, in particolare attraverso il coordinamento delle attività degli Stati membri, concernenti:

    - la verifica di conformità dei prodotti e dei servizi alle norme e alle specificazioni funzionali, sulla base delle prescrizioni di prova stabilite;

    - la certificazione di conformità alle norme e alle specificazioni funzionali secondo procedure opportunamente armonizzate;

    d) promuovere l'applicazione delle norme e delle specificazioni funzionali attinenti alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni nelle ordinazioni delle pubbliche amministrazioni e nelle prescrizioni tecniche.

    Articolo 3

    1. Gli obiettivi specifici delle misure previste sono descritti nell'allegato della presente decisione.

    2. La presente decisione contempla:

    - le norme relative al settore delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 5,

    - le specificazioni funzionali per i servizi offerti specificamente in reti pubbliche di telecomunicazione per lo scambio di informazioni e di dati tra sistemi di tecnologie dell'informazione.

    3. La presente decisione non contempla:

    - le specificazioni tecniche comuni applicabili alle apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche di telecomunicazione che sono coperte dalla direttiva 86/361/CEE,

    - le specificazioni applicabili alle apparecchiature facenti parte delle reti stesse di telecomunicazioni.

    Articolo 4

    Per determinare le esigenze in fatto di normalizzazione e di elaborazione di un programma di lavoro per la normalizzazione e l'elaborazione di specificazioni funzionali, la Commissione si basa in particolare sulle informazioni comunicatele in ottemperanza alla direttiva 83/189/CEE.

    La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7, affida i lavori tecnici ai competenti organismi europei di normalizzazione o ad organismi tecnici specializzati (CEN, CENELEC e CEPT), chiedendo loro, se necessario, di elaborare corrispondenti norme europee o specificazioni funzionali. I mandati da assegnare a tali organismi sono sottoposti per accordo al comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE. Conformemente ala procedura di detta direttiva, non verranno conferiti mandati che siano doppioni di parti dei programmi di lavoro avviati o elaborati ai sensi della direttiva 86/361/CEE.

    Articolo 5

    1. Tenendo conto delle differenze esistenti tra le procedure nazionali in vigore, gli Stati membri adottano le necessarie misure per garantire che venga fatto riferimento:

    - alle norme europee e prenorme europee di cui all'articolo 2, lettera b),

    - alle norme internazionali, se accettate dal paese dell'autorità contraente,

    nelle commesse pubbliche riguardanti le tecnologie dell'informazione cosicché dette norme siano utilizzate come base per lo scambio delle informazioni e dei dati e l'interfunzionalità dei sistemi. 2. Al fine di garantire una totale compatibilità, gli Stati membri adottano le necessarie misure affinché le amministrazioni delle telecomunicazioni utilizzino le specificazioni funzionali per quanto riguarda i mezzi di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni per i servizi specificamente intesi allo scambio di informazioni e di dati tra sistemi di tecnologia dell'informazione che utilizzano essi stessi le norme di cui al paragrafo 1.

    3. Nell'applicazione del presente articolo si tiene conto di circostanze particolari sotto indicate che possano giustificare l'uso di norme e specificazioni diverse da quelle previste nella presente decisione, vale a dire:

    - la necessità di una continuità operativa nei sistemi esistenti, ma solo nel contesto di strategie chiaramente definite e formalizzate per il successivo passaggio a norme internazionali o europee o di specificazioni funzionali;

    - il carattere autenticamente innovativo di taluni progetti;

    - laddove la norma o la specificazione funzionale in questione sia tecnicamente inadatta allo scopo per il fatto che non garantisce i mezzi necessari per conseguire lo scambio delle informazioni e dei dati e l'interfunzionalità dei sistemi o non esistano i mezzi (incluse le prove) per stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alla norma o alla specificazione funzionale oppure, nel caso delle prenorme europee (ENV), l'applicazione non sia possibile per mancanza della necessaria stabilità; sarà facoltà degli altri Stati membri dimostrare al comitato di cui all'articolo 7 che apparecchiature conformi a tale norma sono state utilizzate in modo soddisfacente e che il ricorso a questa deroga non è giustificato;

    - laddove sia stabilito dopo un'accurata consultazione del mercato che ragioni importanti legate al rapporto costo/effetto rendono l'uso delle norme o specificazioni funzionali non adeguato. Sarebbe in facoltà degli Stati membri dimostrare al comitato di cui all'articolo 7 che apparecchiature conformi a tale norma sono state utilizzate in modo soddisfacente su una normale base commerciale e che il ricorso a questa deroga non è giustificato.

    4. Inoltre gli Stati membri possono richiedere, sulla stessa base prevista dal paragrafo 1, che si faccia riferimento ai progetti di norme internazionali.

    5. Le autorità committenti che si avvalgono del paragrafo 3 includono la relativa giustificazione, se possibile, nei documenti iniziali della gara rilasciati per la commessa ed in tutti i casi registrano queste giustificazioni nella documentazione interna e forniscono tali informazioni, a richiesta, alle società partecipanti alla gara e al comitato di cui all'articolo 7, rispettando il segreto commerciale. È possibile altresì adire direttamente la Commissione per eventuali rimostranze circa l'uso delle deroghe di cui al paragrafo 3.

    6. La Commissione assicura che le disposizioni del presente articolo siano applicate a tutti i progetti e programmi comunitari, comprese le commesse pubbliche finanziate sul bilancio della Comunità.

    7. Le autorità committenti possono, qualora lo ritengano necessario, applicare altre specificazioni a contratti di valore inferiore a 100 000 ECU, purché tali acquisti non impediscano l'utilizzazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 in qualunque contratto di valore superiore all'importo indicato nel presente paragrafo. La necessità di deroga o il valore limite stabilito nel presente paragrafo verranno riesaminati entro tre anni, dopo la messa in applicazione della presente decisione.

    Articolo 6

    Al momento dell'elaborazione o della modifica delle prescrizioni tecniche per settori contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri fanno riferimento alle norme di cui all'articolo 5 ogniqualvolta queste norme corrispondano adeguatamente alle specificazioni tecniche della prescrizione.

    Articolo 7

    1. Un comitato consultivo, denominato « gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione », assiste la Commissione nel proseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabiliti dalla presente decisione. Esso è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri, che possono farsi assistere da esperti o da consulenti, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato competente per il settore delle telecomunicazioni è il « gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni », previsto all'articolo 5 della direttiva 86/361/CEE.

    2. La Commissione consulta il comitato al momento sia di determinare le priorità comunitarie, sia di attuare le misure di cui all'allegato, sia di trattare questioni attinenti alla verifica della conformità alle norme, sia di controllare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, nonché su altri aspetti inerenti alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni o in altri settori con i quali questi abbiano elementi comuni. Essa consulta altresì il comitato sulla relazione di cui all'articolo 8.

    3. La Commissione coordina le attività di tali comitati con il comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, soprattutto qualora sussista il rischio dell'introduzione di più richieste di portata analoga presso gli organismi europei di normalizzazione in virtù della presente decisione o di tali direttiva. 4. Qualsiasi problema riguardante l'attuazione della presente decisione può essere sottoposto al comitato, a richiesta del presidente o di uno Stato membro.

    5. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

    6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    7. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dalla Commissione.

    Articolo 8

    La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sullo stato d'avanzamento delle azioni di normalizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione. Tale relazione deve indicare la modalità d'attuazione delle azioni di normalizzazione nella Comunità, i risultati ottenuti, la loro applicazione agli appalti pubblici e alle prescrizioni tecniche nazionali e, in particolare, la loro portata pratica in fatto di certificazione.

    Articolo 9

    La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 86/361/CEE.

    Articolo 10

    La presente decisione è applicabile dopo un anno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SHAW

    (1) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 55.

    (2) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 2.

    (3) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    (4) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

    (1) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

    ALLEGATO

    MISURE RELATIVE ALLA NORMALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE TECONOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

    1.2 // 1. // Obiettivi // // a) Contribuire all'integrazione del mercato interno comunitario nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. // // b) Migliorare la competitività internazionale dei costruttori della Comunità permettendo al mercato comunitario di assorbire un maggior numero di apparecchiature conformi alle norme europee ed internazionali. // // c) Facilitare lo scambio di informazioni attraverso la Comunità riducendo gli ostacoli posti dalle incompatibilità derivanti dalla mancanza di norme o dall'esistenza di norme imprecise. // // d) Fare in modo che si tenga conto delle esigenze degli utilizzatori offrendo loro la più ampia libertà di collegare i loro sistemi su basi che garantiscano interfunzionalità e quindi il raggiungimento di migliori prestazioni a più basso costo. // // e) Promuovere l'applicazione delle norme e delle specificazioni funzionali nelle ordinazioni delle amministrazioni pubbliche. // 2. // Descrizione delle azioni e dei lavori da intraprendere // 2.1. // Elaborazione dei programmi e determinazione delle priorità // // L'elaborazione dei programmi di lavoro e la definizione delle priorità tengono conto delle esigenze della Comunità e dell'impatto economico di tali attività sugli utilizzatori e sui produttori e sulle amministrazioni delle telecomunicazioni. I compiti da svolgere a livello comunitario possono comprendere in particolare: // 2.1.1. // la raccolat di informazioni dettagliate in base ai programmi nazionali ed internazionali, la presentazione di tali programmi in una forma che agevoli l'analisi comparata e la redazione dei documenti di sintesi di cui il comitato ha bisogno per i suoi lavori; // 2.1.2. // la circolazione di tali informazioni, l'esame delle esigenze e la consultazione degli ambienti interessati. // 2.1.3. // la sincronizzazione dei programmi di lavoro con le attività di normalizzazione internazionale; // 2.1.4. // la gestione dei programmi di lavoro; // 2.1.5. // la preparazione delle relazioni sull'esecuzione dei lavori e sui risultati pratici della loro applicazione. // 2.2. // Esecuzione delle attività di normalizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione // // L'esecuzione dei programmi di normalizzazione comporta la realizzazione di una serie di lavori, affidati in generale al CEN/CENELEC e alla CEPT e che corrispondono alle diverse tappe richieste per garantire la credibilità delle norme. // // Si tratta fra l'altro dei lavori seguenti: // 2.2.1. // l'eliminazione nelle norme internazionali delle ambiguità e delle alternative che ne alterano la funzione, che è quella di garantire gli scambi di informazione e l'interfunzionalità dei sistemi; // 2.2.2. // l'elaborazione di prenorme, nei casi giustificati dall'eccessiva lentezza delle procedure di normalizzazione internazionale, oppure l'elaborazione delle norme richieste nel quadro comunitario qualora manchino norme internazionali; // 2.2.3. // la definizione delle condizioni richieste per stabilire lo stretto rispetto di una norma; // 2.2.4. // l'elaborazione di norme per prove o di specificazioni per prove incluse nelle norme e l'organizzazione di procedure e di strutture che permettano ai laboratori di prova di verificare la conformità alle norme su basi adeguatamente armonizzate. // 2.3. // Attività riguardanti il settore delle telecomunicazioni // // I lavori di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni comprendono due tipi di attività: // // - i lavori relativi all'elaborazione di specificazioni funzionali basate su norme/specificazioni internazionali o europee, se esistono, per quanto riguarda i mezzi di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione per i servizi specificamente diretti allo scambio di informazioni e di dati tra sistemi di tecnologia dell'informazione. Questi lavori tecnici corrispondono alle attività di armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni e sono affidati alla CEPT secondo la procedura prevista dalla direttiva 86/361/CEE; // // - i lavori da svolgere nel settore comune alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni richiedono una maggiore cooperazione tra gli enti tecnici competenti (per esempio CEN/CENELEC/CEPT). Questi lavori debbono favorire le convergenze affinché le norme e le specificazioni funzionali possano essere attuate nel massimo di applicazioni possibili e in modo armonizzato secondo la procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE. // 2.4. // Azioni complementari // // Questa parte del programma comprende le azioni seguenti: // 2.4.1. // le attività di metrologia specifiche del settore per: // // - promuovere lo sviluppo degli strumenti di prova e di convalida e delle tecniche di descrizione formale, // // - appoggiare le applicazioni di riferimento, in particolare nel caso delle applicazioni che richiedono l'utilizzazione di norme funzionali basate sulla concatenazione di più norme; // 2.4.2. // promuovere l'elaborazione di guide per l'applicazione di norme destinate all'utilizzatore finale; // 2.4.3. // promuovere dimostrazioni sulla interfunzionalità ottenuta a partire dalla norma. L'obiettivo principale di tale azione sarà di mettere a disposizione di diversi progetti i dispositivi di prova e gli strumenti metrologici definiti al punto 2.4.1, nonché la sperimentazione di norme di sviluppo; // 2.4.4. // promuovere convenzioni che esulano dal quadro della normalizzazione industriale, che dipendono da accordi conclusi da determinati settori professionali e contribuiscono a rendere più efficace lo scambio di informazioni (transazioni delle agenzie di viaggio, automazione del traffico monetario, informatizzazione dei documenti doganali, informatica applicata alla produzione e agli uffici, microinformatica, ecc; // 2.4.5. // effettuare studi e progetti specifici all'attività di normalizzazione delle tecnologie dell'informazione. // 3. // Azioni concernenti l'applicazione delle norme nei contratti pubblici // // Determinare i metodi più efficaci per una immediata applicazione delle norme e delle specificazioni tecnice nel contesto della presente decisione, assicurando un appropriato collegamento con le attività disciplinate dalla direttiva 77/62/CEE (1).

    (1) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

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