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Document 31984D0247

84/247/CEE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1984 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura

GU L 125 del 12.5.1984, p. 58–59 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/247/oj

31984D0247

84/247/CEE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1984 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 12/05/1984 pag. 0058 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0167


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1984

che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura

(84/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, della direttiva 77/504/CEE, è compito della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della stessa direttiva, stabilire i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori e i criteri di istituzione dei libri genealogici;

considerando che nell'insieme degli Stati membri, ad eccezione attualmente della Grecia, i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'organizzazione o associazione di allevatori alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'organizzazione o associazione di allevatori soddisfi a determinati requisiti ed abbia definitivo i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato la propria domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori che tiene o istituisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti di cui all'allegato.

Tuttavia, in uno Stato membro in cui per una razza esistono una o più organizzazioni o associazioni ufficialmente riconosciute, le autorità dello Stato membro interessato potranno non riconoscere una nuova organizzazione o associazione di allevatori, qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'organizzazione o associazione esistente. In quest'ultimo caso, gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti approvati e delle domande di riconoscimento respinte.

Articolo 3

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad una organizzazione o associazione di allevatori che tiene libri genealogici, se quest'ultima non risponde più in maniera costante e duratura alle condizioni di cui all'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

ALLEGATO

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono:

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

2. essere in grado di soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

a) l'efficacia del proprio funzionamento;

b) la propria capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie;

c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare il proprio programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario;

d) la propria capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessarie alla realizzazione del programma di miglioramento o di conservazione della razza;

3. aver definito disposizioni riguardanti:

a) la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze);

b) il sistema di identificazione degli animali;

c) il sistema di registrazione delle genealogie;

d) la definizione degli obiettivi dell'allevamento;

e) il sistema di utilizzazione dei lati relativi alle prestazioni zootecniche;

f) la divisione del libro genealogico se le modalità di iscrizione nel libro degli animali sono diverse o se le modalità di classificazione degli animali iscritti nel libro sono diverse;

4. disporre di un regolamento interno, adottato conformemente al proprio statuto, che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.

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