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Document 31983D0673

    83/673/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 relativa alla gestione del Fondo sociale europeo

    GU L 377 del 31.12.1983, p. 1–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/673/oj

    31983D0673

    83/673/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 relativa alla gestione del Fondo sociale europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1983 pag. 0001 - 0043
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0015
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0052
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0015
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0052


    ++++

    COMMISSIONE

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1983

    relativa alla gestione del Fondo sociale europeo

    ( 83/673/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio , del 17 ottobre 1983 , relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ( 1 ) ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2950/83 del Consiglio , del 17 ottobre 1983 , concernente l ' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ( 2 ) , in particolare gli articoli 4 e 9 ,

    considerando che occorre prevedere formulari per le domande di contributo e di pagamento ;

    considerando che è necessaria un domanda separata per ciascun tipo d ' azione indicata nel formulario che figura nell ' allegato I al fine di rispettare il principio della buona gestione delle risorse che esige che le azioni possono essere valutate con precisione in funzione delle disposizioni della decisione 83/516/CEE e degli orientamenti per la gestione del Fondo ,

    considerando che è necessario fissare un termine per l ' introduzione delle domande di contributo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione 83/516/CEE , nonchù per le domande di pagamento di saldo ;

    considerando che occorre far coincidere la durata dei contributi per le azioni in virtù dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , della decisione 83/516/CEE con quella dell ' esercizio finanziario e fissare un limite superiore alla durata dei contributi per azioni pluriennali in virtù dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della suddetta decisione ;

    considerando che è necessario che gli Stati membri avvertano senza indugio la Commissione di qualsiasi cambiamento relativo ad uno degli elementi che ha determinato l ' approvazione dei contributi ;

    considerando che una buona gestione delle risorse esige , ai fini di una loro riassegnazione a favore di altre azioni che possono beneficiare di un contributo , un rapido svincolo degli importi non utilizzati ;

    considerando che la Commissione deve essere avvertita senza indugio quando un ' azione che ha beneficiato di un contributo forma oggetto di un ' indagine a causa di una presunzione di irregolarità ;

    considerando che occorre prevedere un ' informazione regolare della Commissione da parte degli Stati membri dato che l ' efficacia dei contributi dipende da una migliore conoscenza del contenuto delle azioni che hanno beneficiato del contributo ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . Le domande di contributo di cui all ' articolo 3 della decisione 83/516/CEE devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell ' allegato 1 .

    2 . Le domande di pagamento

    - del saldo di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2950/83 devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell ' allegato 2 ,

    - del secondo anticipo di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2950/83 devono essere presentate mediante il formulario che figura nell ' allegato 3 .

    3 . Le domande devono essere presentate in tre esemplari . I formulari devono essere integralmente compilati e dattilografati .

    4 . Non sono accettabili le domande non conformi alle disposizioni del presente articolo .

    Articolo 2

    1 . I tipi di azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della decisione 83/516/CEE e le categorie di persone di cui all ' articolo 4 della medesima decisione formato oggetto di una domanda di contributo separata . Ciascuna di queste domande deve contenere indicazioni distinte per regioni o zone , quali sono definite nell ' articolo 7 , paragrafo 3 , della decisione 83/516/CEE e negli orientamenti per la gestione del Fondo .

    2 . Una domanda può riferirsi ad un unico punto degli orientamenti per la gestione del Fondo , punto che determina la priorità delle azioni . Qualora l ' azione riguardi più categorie di persone , deve essere presentata una domanda separata per ciascuna categoria .

    3 . Quando un ' azione è realizzata da più Stati membri , ciascuno di essi deve presentare una domanda per la parte che lo riguarda .

    4 . L ' osservanza delle disposizioni del presente articolo è una condizione essenziale per l ' approvazione delle domande .

    Articolo 3

    1 . Per poter essere prese in considerazione , le domande di contributo relative alle spese da effettuare nel corso dell ' anno successivo oppure , in caso di azioni pluriennali , degli anni successivi per le azioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione 83/516/CEE , devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 21 ottobre di ogni anno .

    2 . Le richieste che presentano un carattere d ' urgenza debbono essere introdotte dagli Stati membri almeno un mese prima dell ' inizio dell ' azione . Gli Stati membri debbono unire al formulario che figura nell ' allegato 1 la giustificazione dettagliata dell ' urgenza .

    Articolo 4

    1 . Il contributo per le azioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , della decisione 83/516/CEE non può essere concesso per un periodo superiore ad un esercizio finanziario delle Comunità europee .

    2 . Il contributo per le azioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione 83/516/CEE non può essere concesso per una durata superiore a trentasei mesi .

    Articolo 5

    Quando un ' azione per la quale è stata presentata una domanda di contributo o è stata accordato un contributo non può essere realizzata o può esserlo solo parzialmente , lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio .

    Articolo 6

    1 . Le domande di pagamento degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni . È escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine .

    2 . Gli anticipi debbono essere restituiti qualora non fosse possibile giustificare i costi dell ' azione in questione per mezzo del formulario dell ' allegato 2 entro i tre mesi successivi all ' espirazione del termine di dieci mesi indicato al paragrafo 1 .

    3 . Quando ai termini dell ' articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2950/83 uno Stato membro chiede la sospensione del pagamento di un anticipo , il contributo è pagato in una sola volta in occasione del pagamento del saldo .

    4 . Quando da una domanda di pagamento di saldo risulta un importo non utilizzato , quest ' ultimo forma immediatamente oggetto di uno svincolo .

    Articolo 7

    Quando la gestione di un ' azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un ' indagine a causa di una presunzione di irregolarità , lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio .

    Articolo 8

    Anteriormente al 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione , mediante il formulario che figura nell ' allegato 4 , i dati statistici relativi alle azioni realizzate con il contributo del Fondo durante l ' esercizio precedente .

    Articolo 9

    1 . Sono abrogate le decisioni 78/706/CEE ( 3 ) e 78/742/CEE ( 4 ) della Commissione . Tuttavia esse restano applicabili alle azioni per le quali è stata presentata una domanda anteriormente al 1° ottobre 1983 .

    2 . In deroga all ' articolo 3 , le domande per azioni il cui inizio è previsto durante l ' esercizio 1984 sono presentate anteriormente al 13 marzo 1984 .

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1983 .

    Per la Commissione

    Ivor RICHARD

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 289 del 22 . 10 . 1983 , pag . 38 .

    ( 2 ) GU n . L 289 del 22 . 10 . 1983 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 238 del 30 . 8 . 1978 , pag . 20 .

    ( 4 ) GU n . L 248 dell ' 11 . 9 . 1978 , pag . 1 .

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