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Document 31982L0786

Direttiva 82/786/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

GU L 327 del 24.11.1982, p. 19–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/786/oj

31982L0786

Direttiva 82/786/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 24/11/1982 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0181
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0181
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0127


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1982

che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

(82/786/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che nelle regioni greche il livello minimo di 3 ettari di superficie agricola utile, stabilito per le aziende beneficiarie dell'indennità compensativa di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (3), è troppo elevato visto il notevole numero di piccolissime aziende; che occorre pertanto fissare tale livello a 2 ettari di superficie agricola utile;

considerando che, nelle zone agricole svantaggiate delle regioni greche ai sensi della direttiva 75/268/CEE, il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative al regime di incoraggiamento a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo, previsto all'articolo 15 della predetta direttiva, non sembra sufficiente per consentire un'efficace applicazione delle misure concernenti l'ammodernamento delle aziende quali sono previste dalla direttiva 72/159/CEE (4); che occorre pertanto fissare detto tasso al 50 %;

considerando che nelle regioni greche le misure oggetto dell'articolo 11 della direttiva 75/268/CEE hanno un'importanza accresciuta; che l'attuale tasso di rimborso delle spese ad esse relative non sembra sufficiente per consentire un'applicazione efficace di tali misure; che occorre pertanto fissare il tasso di rimborso al 50 % e la partecipazione finanziaria massima della Comunità a 48 358 ECU per investimento collettivo e a 242 ECU per ogni ettaro di pascolo o d'alpe sistemato o attrezzato;

considerando che in Grecia il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative all'indennità compensativa, previsto dall'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE, non sembra sufficiente per consentire un'applicazione efficace di tale misura; che occorre pertanto fissare detto tasso al 50 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/268/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, nelle regioni dei dipartimenti d'oltremare e nelle regioni greche la superficie agricola utile minima per aziende è fissata a 2 ettari ».

2. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:

« I due commi precedenti non sono applicabili alle zone collinari dell'Italia e della Grecia comprese nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 ».

3. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, nella regione dell'Irlanda occidentale (Western region) e nelle regioni greche, il tasso di rimborso per le spese effettuate nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE, completati dall'articolo 9 della presente direttiva, è pari al 50 %. Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni greche, il tasso di rimborso per le spese effettuate nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11 è pari al 50 % ».

4. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni greche la partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all'aiuto previsto dall'articolo 11 non può superare 48 358 ECU per investimento collettivo e 242 ECU per ettaro di pascolo o d'alpe sistemato o attrezzato ».

5. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Per l'Italia, l'Irlanda e la Grecia il tasso di rimborso è pari al 50 % ».

Articolo 2

Le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 1982.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) Parere reso il 29 ottobre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

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