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Document 31982L0727

Direttiva 82/727/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1982, che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

GU L 310 del 6.11.1982, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/727/oj

31982L0727

Direttiva 82/727/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1982, che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 06/11/1982 pag. 0021 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0096
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0163


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1982

che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(82/727/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'esperienza acquisita per quanto riguarda l'approvvigionamento di sementi di lino tessile dimostra che è necessario autorizzare per un periodo indeterminato la commercializzazione di sementi della categoria delle « sementi certificate di terza riproduzione »;

considerando che, in materia di lino oleaginoso, le condizioni di produzione recentemente sviluppate in alcuni Stati membri giustificano l'autorizzazione a commercializzare, per due anni supplementari, le sementi della categoria « sementi certificate di terza riproduzione »; che questo periodo dovrebbe essere sufficiente affinché un adeguato approvvigionamento di lino oleaginoso sia assicurato da sementi delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione » e « sementi certificate di seconda riproduzione »; che conviene tuttavia prevedere una possibilità di proroga se un motivo essenziale la giustifica;

considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 69/208/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue:

1) il termine « lino » è sostituito dai termini « lino oleaginoso »;

2) la data del 30 giugno 1982 è sostituita da quella del 31 marzo 1984;

3) fra la prima e la seconda frase è inserita la seguente frase:

« Prima della scadenza di questo periodo, questo termine può essere prorogato di un anno secondo la procedura di cui all'articolo 20, sempre che ciò sia giustificato da un motivo essenziale ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1o luglio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CHRISTOPHERSEN

(1) GU n. C 136 del 28. 5. 1982, pag. 4.

(2) GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 81.

(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(4) GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

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