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Document 31981D0608

81/608/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

GU L 227 del 12.8.1981, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/608/oj

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31981D0608

81/608/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 12/08/1981 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0167


++++

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' atlantico nord-orientale

( 81/608/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , ai fini della conservazione e dell ' utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche dell ' Atlantico nord-orientale presenti nelle acque situate oltre le zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri , è necessario instaurare una procedura di cooperazione e di consultazione sul piano internazionale ;

considerando che , a tale scopo ed al fine di sostituire la convenzione per la pesca dell ' Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959 , è stata negoziata una nuova convenzione multilaterale per la pesca dell ' Atlantico nord-orientale e che la Comunità ha partecipato ai negoziati ;

considerando che , in seguito a tali negoziati , il governo del Regno Unito , in qualità di depositario , ha aperto alla firma la nuova convenzione dal 18 novembre 1980 al 28 febbraio 1981 ;

considerando che pescatori comunitari esercitano attività di pesca nelle acque cui si applica la convenzione situate al di là delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri , in materia di pesca , e che la Comunità ha pertanto interesse a partecipare alla cooperazione internazionale per la conservazione e l ' utilizzazione di tali risorse aderendo alla nuova convenzione ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata a norme della Comunità economica europea la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale .

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , in conformità dell ' articolo 20 della convenzione ( 2 ) .

Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

( 1 ) GU n . C 90 del 21 . 4 . 1981 , pag . 113 .

( 2 ) La data d ' entrata in vigore della convenzione nei confronti della Comunità sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

( TRADUZIONE )

CONVENZIONE

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale

LE PARTI CONTRAENTI ,

RILEVANDO che gli Stati costieri dell ' Atlantico nord-orientale , in conformità dei principi pertinenti di diritto internazionale , hanno esteso la loro giurisdizione sulle risorse biologiche delle loro acque adiacenti sino a limiti situati non oltre duecento miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata l ' estensione delle acque territoriali e che esercitano entro queste zone diritti sovrani in materia di esplorazione , sfruttamento , conservazione e gestione di dette risorse ;

TENENDO presenti i lavori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare nel settore della pesca :

DESIDERANDO promuovere la conservazione e l ' uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell ' Atlantico nord-orientale , in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca e desiderando , di conseguenza , incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse ;

CONSIDERANDO che la convenzione sulla pesca nell ' Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959 deve pertanto essere sostituita ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . La zona alla quale si applica la presente convenzione , in appresso denominata « zona della convenzione » , comprende le acque

a ) dell ' Oceano Atlantico e Artico , e dei loro mari dipendenti , situate a nord del 36° latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est , esclus però

1 . le parti del Mar Baltico e di Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point , Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen , nonchù

2 . le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5° 36' di longitudine ovest ;

b ) dell ' Oceano Atlantico settentrionale situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest .

2 . La presente convenzione si applica a tutte le risorse di pesca della zona della convenzione , esclusi i mammiferi marini , le specie sedentarie , vale a dire gli organismi che , al momento dello sfruttamento , sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino , oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottofondo del mare , nonchù , nella misura in cui sono oggetto di altri accordi internazionali , le specie altamente migratorie e le scorte anadrome .

Articolo 2

Nessuna disposizione della presente convenzione è considerata pregiudicare i diritti , le pretese o le posizioni di una parti contraenti in ordine ai limiti o all ' estensione della giurisdizione in materia di pesca .

Articolo 3

1 . Ai fini della presente convenzione , le parti contraenti convengono di istituire e di gestire una commissione per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale , in appresso denominata « la commissione » .

2 . La commissione ha personalità giuridica e fruisce , nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti , della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi .

3 . Ciascuna parte contraente designa in seno alla commissione non più di due rappresentanti , che possono essere accompagnati , in qualsiasi riunione della commissione , da esperti e consulenti .

4 . La Commissione elegge il suo presidente e non più di due vicepresidenti .

5 . La Commissione ha sede a Londra .

6 . Semprechù non decida altrimenti , la commissione si riunisce una volta l ' anno , a Londra , alla data che essa deciderà ; tuttavia , su richiesta di una parte contraente sostenuta da altre tre parti contraenti , il presidente convoca una riunione , non appena possibile , al momento e nel luogo che egli deciderà .

7 . La commissione nomina il proprio segretario ed i collaboratori di cui ravvisi la necessità .

8 . Essa può istituire i comitati e altri organismi ausiliari dei quali ritenga di doversi avvalere per condurre a termine le sue funzioni e suoi obblighi .

9 . Ciascuna parte contraente dispone di un voto in seno alla commissione . La commissione decide a maggioranza semplice o , qualora la presente convenzione richieda espressamente una maggioranza qualificata , con i due terzi dei voti di tutte le parti contraenti presenti che votino in senso affermativo o negativo , restando inteso che non si può procedere a una votazione se non si raggiunge il quorum dei due terzi delle parti contraenti . In caso di parità dei voti su qualsiasi argomento soggetto a decisione a maggioranza semplice , la proposta viene considerata respinta .

10 . Fatte salve le disposizioni del presente articolo , la commissione adotta il proprio regolamento interno , comprese le disposizioni relative all ' elezione del presidente e dei vicepresidenti , nonchù alla durata dei rispettivi mandati .

11 . Relazioni sui lavori della commissione , in inglese e in francese , vengono inviate appena possibile alle parti contraenti .

Articolo 4

1 . La commissione svolge le sue funzioni nell ' interesse della conservazione e dell ' uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione e si avvale delle più qualificate informazioni scientifiche di cui può disporre .

2 . La commissione costituisce un foro di consultazione e di scambio di informazioni sullo stato delle risorse di pesca nella zona della convenzione , nonchù sulle politiche di gestione , compreso l ' esame dell ' incidenza complessiva di dette politiche sulle risorse di pesca .

Articolo 5

1 . La commissione , se del caso , formula raccomandazioni in merito alle attività di pesca svolte oltre le zone soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti . Tali raccomandazioni vengono adottate a maggioranza qualificata .

2 . La commissione , nell ' esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 , si adopera affinchù vi sia compatitibilità tra

a ) le raccomandazioni che si applicano a una riserva o a un gruppo di riserve che migrano sia in una zona sotto la giurisdizione di pesca di una delle parti contraenti sia al di fuori , o le raccomandazioni che , stante l ' interdipendenza delle specie , avrebbero un ' incidenza su una riserva o su un gruppo di riserve che migrano totalmente o in parte in una zona posta sotto la giurisdizione di pesca di una delle contraenti , e

b ) le misure o decisioni relative alla gestione e alla conservazione di detta riserva o gruppo di riserve prese dalla parte contraente nei confronti delle attività di pesca praticate nella zona posta sotto la sua giurisdizione in questa materia .

La parte contraente in questione e la commissione agevolano pertanto il coordinamento di tali raccomandazioni , misure e decisioni .

3 . Ai fini del paragrafo 2 , ciascuna parte contraente tiene informata la commissione sulle misure e decisione adottate .

Articolo 6

1 . La commissione può formulare raccomandazioni relative alle attività di pesca praticate all ' interno di una zona sottoposta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente , semprechù quest ' ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione .

2 . La commissione può esprimere pareri in merito alle attività di pesca di cui al paragrafo 1 , su richiesta della parte contraente interessata .

Articolo 7

Nell ' esercizio delle sue funzioni , definite negli articoli 5 e 6 , la commissione può prendere in esame , tra l ' altro , misure intese a :

a ) disciplinare gli strumenti e le attrezzature per la pesca , comprese le dimensioni delle maglie delle reti ,

b ) disciplinare le dimensioni minime del pesce che può essere trattenuto a bordo delle navi oppure sbarcato , esposto o offerto in vendita ,

c ) stabilire periodi o zone di divieto ,

d ) migliorare e incrementare le risorse di pesca , anche ricorrendo alla propagazione artificiale o al trapianto di organismi e di avannotti ,

e ) fissare un totale autorizzato di catture e ripartirlo tra le parti contraenti ,

f ) disciplinare l ' attività complessiva di pesca e ripartirla tra le parti contraenti .

Articolo 8

1 . A maggioranza qualificata , la commissione può formulare raccomandazioni riguardanti misure di controllo sulle attività di pesca praticare oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti , allo scopo di garantire l ' applicazione della presente convenzione e di qualsiasi raccomandazione adottata a norma della medesima .

2 . La commissione può inoltre formulare raccomandazioni relative a misure di controllo sulle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente , sempre che quest ' ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione .

3 . Le raccomandazioni adottate a norma del presente articolo possono comprendere disposizioni relative alla loro scadenza diverse da quelle di cui all ' articolo 13 .

Articolo 9

1 . A maggioranza qualificata , la commissione può formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti .

2 . La commissione può altresì formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente , semprechù detta raccomandazione ottenga il voto positivo della parte contraente in questione .

Articolo 10

Nell ' adottare raccomandazioni la commissione determina se , e a quali condizioni , le raccomandazioni si applichino a operazioni di pesca svolte unicamente a scopo di ricerca scientifica in conformità dei principi e delle norme pertinenti del diritto internazionale .

Articolo 11

1 . La commissione notifica senza indugio alle parti contraenti le raccomandazioni che essa adotta a norma della presente convenzione .

2 . La commissione può pubblicare o diffondere in altro modo relazioni sulle sue attività e qualsiasi altra informazione in merito alle attività di pesca nella zona della convenzione .

Articolo 12

1 . Una raccomandazione diventa vincolante per le parti contraenti , salvo restando il presente articolo , ed entra in vigore alla data stabilita dalla commissione , comunque non anteriore a trenta giorni dopo la scadenza del periodo o dei periodi di obiezione contemplati dal presente articolo .

2 . a ) Qualsiasi parte contraente può presentare un ' obiezione entro cinquanta giorni dalla data di notifica di una raccomandazione adottata a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 9 , paragrafo 1 . In tal caso , qualsiasi altra parte contraente può , a sua volta , presentare un ' obiezione entro quaranta giorni dopo aver ricevuto notifica di tale obiezione . Se una qualsiasi obiezione viene sollevata durante quest ' ulteriore periodo di quaranta giorni , alle altre parti contraenti viene concesso un ultimo periodo di quaranta giorni , dopo aver ricevuto notifica della seconda obiezione , per depositare eventualmente le loro .

b ) Una raccomandazione non diventa vincolante per una parte contraente che abbia sollevato obiezioni al riguardo .

c ) Se tre o più parti contraenti hanno presentato un ' obiezione contro una raccomandazione , questa non diventa vincolante per alcuna parte contraente .

d ) Tranne ove una raccomandazione non sia vincolante per alcuna parte contraente , in conformità della lettera c ) , una parte contraente che abbia presentato un ' obiezione contro una raccomandazione può ritirarla in ogni momento e in questo caso essa sarà vincolata dalla raccomandazione entro settanta giorni , oppure dalla data stabilita dalla commissione ai sensi del paragrafo 1 , secondo la scadenza più lontana .

e ) una raccomandazione non è vincolante per alcuna parte contraente , due o più parti contraenti possono , nondimeno e ad ogni momento , decidere tra loro di attuarla , nel qual caso ne danno immediatamente notifica alla commissione .

3 . Nel caso di una raccomandazione adottata a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , o dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può presentare una obiezione , entro sessanta giorni dalla data di notifica della raccomandazione , che in tal caso non sarà vincolante per alcuna parte contraente .

4 . La commissione notifica alle parti contraenti qualsiasi obiezione o ritiro della medesima , immediatamente dopo averne avuto comunicazione , nonchù la data d ' entrata in vigore di qualsiasi raccomandazione e la decorrenza di effetto di qualsiasi accordo raggiunto conformemente al paragrafo 2 , lettera e ) .

Articolo 13

1 . a ) Alla scadenza di un anno dall ' entrata in vigore di una raccomandazione adottata ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , qualsiasi parte contraente può notificare alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione e , se la notifica non viene ritirata , la raccomandazione cessa di essere vincolante per quella parte contraente allo scadere di un anno dalla data notifica .

b ) Una raccomandazione che abbia cessato di essere vincolante per una parte contraente cessa di essere vincolante per qualsiasi altra parte contraente trenta giorni dopo la data in cui quest ' ultima notifica alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione .

2 . Nel caso delle raccomandazioni adottate ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , o dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può notificare alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione ; in tal caso la raccomandazione cessa di essere vincolante per qualsiasi parte contraente allo scadere di novanta giorni dalla data della notifica .

3 . La commissione notifica immediatamente alle parti contraenti ogni notifica a norma del presente articolo , non appena ricevuta .

Articolo 14

1 . Nell ' interesse dell ' esercizio ottimale delle funzioni illustrate negli articoli 4 , 5 e 6 , la commissione chiede informazioni e pareri al consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare . Tali informazioni e pareri vengono richiesti in ordine a materie relative alle attività della commissione e che rientrano nella competenza del consiglio , compresi informazioni e pareri sulla biologia e la dinamica della popolazioni delle specie ittiche interessate , sullo stato delle riserve ittiche , sull ' incidenza della pesca su queste riserve , nonchù sulle misure per la loro conservazione e gestione .

2 . Allo scopo di agevolare i compiti del consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare per quanto riguarda le informazione e i pareri forniti alla commissione , quest ' ultima cerca di adottare , di concerto con il consiglio , disposizioni affinchù le ricerche e gli studi in proposito , compresi gli studi in comune , vengono incentivati e condotti in modo efficace ed in breve tempo .

3 . La commissione può fissare modalità di collaborazione con qualsiasi altra organizzazione internazionale che persegua obiettivi affini .

Articolo 15

1 . Le parti contraenti , fatti salvi i rispettivi diritti relativi alle acque soggette alla loro giurisdizione di pesca , dispongono i provvedimenti , comprese adeguate sanzioni in caso di infrazione , necessari per dare effettiva attuazione al disposto della presente convenzione e per applicare le raccomandazioni che , a norma dell ' articolo 12 , divengano vincolanti .

2 . Ciascuna parte contraente trasmette alle commissione una relazione annua sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1 .

Articolo 16

1 . Ciascuna parte contraente informa la commissione delle misure legislative adottare e di qualsiasi accordo concluso , semprechù dette misure e detti accordi si riferiscano alla conservazione e all ' utilizzazione delle risorse di pesca nella zona della convenzione .

2 . Su richiesta della commissione , ciascuna parte contraente fornisce qualsiasi informazione scientifica disponibile che possa risultare necessaria ai fini della presente convenzione , nonchù ogni informazione supplementare che possa essere richiesta ai fini dell ' articolo 9 .

Articolo 17

1 . Ciascuna parte contraente sostiene le spese di partecipazione della propria delegazione a tutte le riunioni convocate a norma della presente convenzione .

2 . Nella prima riunione , la commissione approva il bilancio per il suo primo esercizio finanziario . Se del caso , in questa riunione la commissione può anche adottare il bilancio per il secondo esercizio finanziario .

3 . In ogni sessione annuale la commissione adotta il bilancio per l ' esercizio finanziario successivo e il progetto preliminare di bilancio per l ' esercizio finanziari ulteriore . Il presidente della commissione sottopone alle parti contraenti il progetto di bilancio e il progetto preliminare di bilancio almeno quaranta giorni prima della riunione della commissione in cui detti devono essere presi in esame .

4 . La commissione fissa il contributo di ogni parte contraente ai bilanci annuali secondo la seguente formula :

a ) un terzo del bilancio viene diviso in parti uguali tra le parti contraenti ;

b ) due terzi del bilancio vengono divisi tra le parti contraenti proporzionalmente alle loro catture nominali nella zona della convenzione , in base alle statistiche definitive sulle catture fornite dal Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare , relative all ' anno civile che termina in un periodo compreso tra i 24 e i 18 mesi precedenti l ' inizio dell ' esercizio di bilancio ;

c ) tuttavia , il contributo annuo di ciascuna parte contraente con una popolazione inferiore a 300 000 abitanti è limitato al 5 % al massimo del bilancio complessivo . In caso di limitazione del contributo , la rimanente parte del bilancio viene divisa tra le altre parti contraenti , in conformità delle lettere a ) e b ) . Questa norma si applica per i primi cinque esercizi di bilancio della commissione ; in seguito sarà soggetta a revisione annuale della commissione , che può modificarla con decisione adottata alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti .

5 . La commissione notifica a ciascuna parte contraente il suo contributo calcolato conformemente al paragrafo 4 , nonchù la data , determinata dalla commissione stessa , alla quale deve essere versato questo contributo .

6 . Il contributo di una parte contraente che abbia aderito alla presente convenzione nel corso di un esercizio finanziario ammonta , per tale esercizio , a una quota del contributo annuo calcolato in conformità del paragrafo 4 , proporzionale al numero di mesi completi che restano nell ' esercizio in questione .

7 . I contributi vengono pagati nella valuta del paese in cui ha sede la commissione .

8 . Se una parte contraente non ha versato alla data determinata dalla commissione il proprio contributo per due anni consecutivi , essa viene privata del diritti di voto e di obiezione ai sensi della presente convenzione , fino all ' assolvimento degli obblighi , a meno che , su richiesta della parte contraente interessata , la commissione decida diversamente .

9 . La commissione adotta le norme relative alla gestione delle sue operazioni finanziarie .

Articolo 18

A maggioranza qualificata , la commissione può suddividere la zona della convenzione in regioni e può modificarne i confini , nonchù variare il numero di regioni , semprechù questa decisione sia oggetto del voto positivo di ciascuna parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca in una qualsiasi parte della zona interessata .

Articolo 19

1 . Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione . Ogni progetto di emendamento viene inviato al segretario almeno novanta giorni prima della riunione nella quale la parte contraente proporrà di decidere in materia . Il segretario trasmette immediatamente il progetto di emendamento alle parti contraenti .

2 . I progetti di emendamento alla presente convenzione sono adottati alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti . Il testo di qualsiasi progetto di emendamento adottato viene trasmesso dalla commissione al depositario , che lo inoltra immediatamente alle parti contraenti .

3 . Un emendamento ha effetto per le parti contraenti centoventi giorni dopo la data alla quale il depositario notifica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione dell ' emendamento dai tre quarti di tutte le parti contraenti , a meno che un ' altra parte contraente non notifichi al depositario la propria obiezione entro i novanta giorni successivi alla data di notifica di ricevuta del depositario ; in tal caso , l ' emendamento non ha effetto per nessuna parte contraente . La parte contraente che abbia presentato un ' obiezione contro un emendamento può ritirarla in qualsiasi momento . Se tutte le obiezioni vengono ritirate , l ' emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti centoventi giorni dopo la data in cui il depositario notifica di aver ricevuto l ' ultimo ritiro di obiezione .

4 . Si considera che una parte la quale ratifichi , accetti , approvi o aderisca alla presente convenzione dopo che sia stato adottato un emendamento , in conformità del paragrafo 2 , approvi l ' emendamento in questione .

5 . Il depositario notifica senza indugio a tutte le parti contraenti la ricevuta delle notifiche di approvazione di emendamenti , di obiezioni o di ritiro di obiezioni , nonchù l ' entrata in vigore degli emendamenti .

Articolo 20

1 . Dal 18 novembre 1980 al 28 febbraio 1981 la presente convenzione viene aperta alla firma delle parti seguenti : Bulgaria , Cuba , Danimarca - con riferimento alle isole Faeroeer - , Comunità economica europea , Finlandia , Repubblica democratica tedesca , Islanda , Norvegia , Polonia , Portogallo , Spagna , Svezia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche . Da parte dei firmatari essa viene ratificata , accettata o approvata non appena possibile e gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione vengono depositati presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , definito nella presente convenzione « il depositario » .

2 . La presente convenzione entra in vigore dal momento del deposito degli strumenti di ratifica , di accettazione o di approvazione di almeno sette firmatari , di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la zona della convenzione . Se , però , la presente convenzione non sarà entrata in vigore un anno dopo la data di apertura alla firma , ma saranno stati depositati gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione da almeno cinque firmatari , di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la zona della convenzione , questi firmatari possono decidere tra loro , mediante protocollo speciale , la data di entrata in vigore della presente convenzione ; quest ' ultima entra allora in vigore , per ciascuna parte che la ratifica , accetta o approva successivamente , alla data di deposito del suo strumento di ratifica , accettazione o approvazione .

3 . La parti contraenti di cui al paragrafo 1 , che non abbiano firmato la presente convenzione , possono aderirvi in ogni momento dopo la sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2 .

4 . Qualsiasi Stato non indicato nel paragrafo 1 , escluso uno Stato membro della Comunità economica europea , può aderire alla presente convenzione in ogni momento , dopo la sua entrata in vigore , conformemente al paragrafo 2 , sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti .

La richiesta di adesione viene inviata per iscritto al depositano , il quale la notifica a tutte le parti contraenti . La richiesta è approvata se , entro novanta giorni dalla data di detta notifica , i tre quarti delle parti contraenti per le quali la presente è già entrata in vigore a quella data hanno notificato al depositario la loro approvazione della richiesta .

Il depositario notifica allo Stato richiedenete l ' adesione e a tutte le parti contraenti l ' esito della richiesta .

5 . L ' adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario ed ha effetto alla data in cui ne viene accusata ricevuta da quest ' ultimo . A decorrere da quella data , ogni parte che aderisca alla presente convenzione è vincolata dalle raccomandazioni che , al momento della sua adesione , vincolano tutte le altre parti contraenti , nonchù da qualsiasi altra raccomandazione che , allo stesso momento , vincoli una o più parti contraenti e non sia esplicitamente esclusa dalla parte aderente nel suo strumento di adesione .

6 . Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito di ogni strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la presente convenzione entra in vigore .

7 . Il depositario convoca la prima riunione della commissione non appena possibile dopo l ' entrata in vigore delle presente convenzione e comunica l ' ordine del giorno provvisorio a ciascuna parte contraente .

Articolo 21

Non prima di due anni dall ' entrata in vigore della presente convenzione per una parte contraente , questa può denunciare la convenzione tramite notifica scritta inviata al depositario . Tale denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data della sua ricezione e viene notificata dal depositario alle parti contraenti .

Articolo 22

La presente convenzione , i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede , è depositata presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . Il depositario ne trasmette copia certificata conforme ai firmatari e alle parti aderenti e registra la convenzione conformemente all ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite .

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