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Document 31979R2173

    Regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69

    GU L 251 del 5.10.1979, p. 12–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2173/oj

    31979R2173

    Regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69

    Gazzetta ufficiale n. L 251 del 05/10/1979 pag. 0012 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0126
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0142
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0126
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0269
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0269


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2173/79 DELLA COMMISSIONE

    del 4 ottobre 1979

    relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d ' intervento e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 216/69

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 e l ' articolo 25 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2139/79 ( 4 ) ,

    considerando che lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d ' intervento a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 deve essere effettuato in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato e garantire parità di accesso ai prodotti e parità di trattamento degli acquirenti ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 5 ) , i prezzi di vendita possono essere fissati forfettariamente in anticipo ovvero stabiliti in base a gara ;

    considerando che la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti possono essere garantite se , in caso di vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , gli organismi d ' intervento accettano le domande simultaneamente ogni giorno , fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili ;

    considerando che , in caso di vendita a prezzi fissati mediante gara , i suddetti principi possono essere rispettati grazie alla tempestiva pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , oltre all ' eventuale affissione presso la sede dell ' organismo d ' intervento interessato e , se del caso , alle altre pubblicazioni nazionali ;

    considerando che l ' obiettivo della gara è di ottenere il prezzo più favorevole e che le merci devono essere quindi aggiudicate ai concorrenti che offrono i prezzi più elevati ; che è inoltre necessario prevedere disposizioni per il caso in cui più offerte per gli stessi quantitativi propongano lo stesso prezzo ; che il prezzo più elevato può tuttavia essere preso in considerazione soltanto se corrisponde alla situazione reale del mercato ; che è pertanto opportuno determinare prezzi minimi di vendita , stabiliti secondo una procedura comunitaria , tenuto conto delle offerte pervenute ;

    considerando che , per garantire lo smercio razionale dei prodotti immagazzinati , è d ' uopo fissare i quantitativi minimi di prodotti messi in vendita , differenziati in base alle condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti stessi ;

    considerando che i bandi di gara e le domande devono contenere le indicazioni necessarie per identificare i prodotti in causa ;

    considerando che la presentazione di una domanda di acquisto o di un ' offerta è facilitata dalla possibilità per gli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti ; che è quindi opportuno disporre che gli interessati rinuncino a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente loro aggiudicato ;

    considerando che il rispetto degli obblighi contrattuali deve essere garantito da una cauzione che può essere incamerata totalmente o parzialmente , secondo la gravità degli inadempimenti constatati ; che le spese supplementari che insorgono quando il contratto è realizzato parzialmente giustificano l ' incameramento totale della cauzione se il contratto è eseguito in misura inferiore al 60 % del quantitativo in esso inizialmente previsto ;

    considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di pronunciarsi sulla gravità dell ' inadempimento di determinati obblighi accessori previsti nei contratti di vendita , a causa dell ' estrema diversità dei medesimi ;

    considerando che , ai fini di un rapido svolgimento delle operazioni , è necessario disporre che i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di vendita o dall ' aggiudicazione siano soddisfatti entro termini stabiliti ;

    considerando che è opportuno che gli Stati membri informino regolarmente la Commissione in merito ai quantitativi venduti affinchù essa possa valutare l ' andamento dei ritiri dai depositi ;

    considerando che , per facilitare lo svolgimento delle procedure di vendita di cui sopra , occorre fissare le date in base alle quali deve essere stabilito il tasso da applicare sia per la conversione in moneta nazionale del prezzo fissato in anticipo , che per la determinazione del prezzo minimo di vendita e per la sua conversione in moneta nazionale ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio ( 6 ) , le somme ivi specificate vengono pagate applicando il tasso di conversione in vigore al momento in cui è stata realizzata l ' operazione o parte di essa ; che , a termini dell ' articolo 6 dello stesso regolamento , si intende per momento di realizzazione dell ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla legislazione dello Stato membro interessato ; che , tuttavia , in virtù dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , può essere prevista una deroga a queste disposizioni ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Gli organismi d ' intervento designati dagli Stati membri procedono alla vendita dei prodotti acquistati a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento , nonchù alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 98/69 e del presente regolamento .

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Gli organismi d ' intervento designati dagli Stati membri procedono alla vendita dei prodotti acquistati a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento , nonchù alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 98/69 e del presente regolamento .

    TITOLO I

    Vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo

    Articolo 2

    1 . La domanda d ' acquisto deve essere presentata agli organismi d ' intervento per iscritto . Essa è considerata ammissibile il giorno della ricezione della cauzione di cui al paragrafo 2 .

    2 . Per essere ammissibile , la domanda deve recare :

    a ) il nome e l ' indirizzo del richiedente ,

    b ) la designazione esatta dei prodotti ,

    c ) l ' indicazione dei quantitativi richiesti e del prezzo fissato ,

    d ) la rinuncia del richiedente a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli .

    La domanda può indicare il deposito o i depositi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti , in ordine di preferenza .

    La domanda deve essere accompagnata da una cauzione costituita a favore dell ' organismo d ' intervento .

    3 . Se la cauzione non viene costituita o comprovata presso gli organismi d ' intervento nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda d ' acquisto ai sensi del paragrafo 1 , quest ' ultima viene respinta .

    Articolo 3

    1 . L ' organismo d ' intervento considera ammissibili per ogni giorno le domande complete presentate conformemente all ' articolo 4 . Le domande considerate ammissibili lo stesso giorno si ritengono presentate simultaneamente .

    2 . Salvo casi eccezionali , tali domande vengono accettate nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della loro presentazione , sino ad esaurimento delle scorte .

    In caso di domande simultanee che superino il quantitativo disponibile , l ' organismo d ' intervento può procedere ad una ripartizione di tale quantitativo , eventualmente d ' intesa con gli acquirenti interessati , oppure a sorteggio .

    3 . Entro il termine di cui al paragrafo 2 l ' organismo d ' intervento informa il richiedente del seguito dato alla sua domanda .

    Articolo 4

    1 . Per giorno di presentazione della domanda completa si intende il giorno in cui l ' organismo d ' intervento riceve detta domanda , purchù la ricezione abbia luogo entro le 14 , ora locale .

    2 . Le domande complete pervenute in un giorno non lavorativo per l ' organismo competente oppure in un giorno lavorativo per quest ' ultimo , ma dopo l ' ora indicata al paragrafo 1 , si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione .

    Articolo 5

    Il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita fissati in anticipo in ECU è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui la domanda è considerata ammissibile conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 1 .

    TITOLO II

    Vendita a un prezzo stabilito in base a gara

    Articolo 6

    1 . Ogni gara verte su quantitativi determinati .

    2 . I bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Inoltre , gli organismi d ' intervento possono affiggere i bandi presso le proprie sedi e procedere ad altre pubblicazioni .

    3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ha luogo almeno quattordici giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte .

    Articolo 7

    Il bando di gara indica , in particolare :

    a ) la designazione dei prodotti e la data prima della quale essi sono stati acquistati ;

    b ) il nome e l ' indirizzo del deposito o dei depositi frigoriferi in cui i prodotti sono immagazzinati ;

    c ) per ciascun deposito frigorifero , i quantitativi messi in gara , distinti per prodotto ;

    d ) il termine e il luogo di presentazione delle offerte ;

    e ) se del caso , la menzione che l ' offerta può essere trasmessa a mezzo telescritto .

    Articolo 8

    1 . Gli interessati partecipano alla gara mediante presentazione , contro relativa ricevuta , dell ' offerta scritta presso l ' organismo d ' intervento o mediante lettera indirizzata allo stesso organismo . Quest ' ultimo può accettare che l ' offerta sia trasmessa a mezzo telescritto .

    2 . Per essere ammissibile , l ' offerta deve recare :

    a ) il nome e l ' indirizzo del concorrente ,

    b ) la designazione dei prodotti e il quantitativo oggetto dell ' offerta , nonchù l ' indicazione del deposito o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti ,

    c ) il prezzo offerto per tonnellata , espresso nella moneta nazionale dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento che procede alla gara ,

    d ) una dichiarazione del concorrente con la quale egli rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli ,

    e ) eventualmente , dati supplementari richiesti dal bando di gara .

    L ' offerta deve essere accompagnata da una cauzione costituita o comprovata presso l ' organismo d ' intervento .

    Articolo 9

    Tenuto conto delle offerte ricevute , i prezzi minimi di vendita sono fissati per i prodotti in causa secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

    Articolo 10

    1 . Se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo , l ' offerta viene respinta .

    2 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 , sono dichiarati aggiudicatari coloro che offrono il prezzo più elevato . Qualora più offerte propongano lo stesso prezzo per lo stesso prodotto e i quantitativi richiesti superino il quantitativo disponibile , l ' organismo d ' intervento può procedere ad una ripartizione di tale quantitativo , eventualmente d ' intesa con i concorrenti , oppure a sorteggio .

    Articolo 11

    L ' organismo d ' intervento competente informa i singoli concorrenti in merito al risultato della loro partecipazione alla gara .

    Tale informazione viene trasmessa al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione mediante telescritto agli Stati membri della decisione che fissa i prezzi minimi .

    Articolo 12

    Il tasso di conversione da applicare per esprimere

    - le offerte in ECU ,

    - i prezzi minimi di vendita in moneta nazionale ,

    è il tasso rappresentativo vigente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte .

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 13

    Gli organismi d ' intervento adottano le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di accertarsi , prima di presentare la loro domanda o la loro offerta , dello stato dei prodotti in vendita .

    Articolo 14

    La domanda o l ' offerta dev ' essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità .

    Tuttavia , l ' organismo d ' intervento interessato può esigere che la domanda o l ' offerta che non sia redatta nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro da cui detto organismo dipende sia accompagnata da una traduzione . Qualora l ' organismo d ' intervento si avvalga di tale facoltà , ne informa la Commissione e gli altri organismi d ' intervento almeno 10 giorni prima di darvi applicazione . Le condizioni particolari di questa esigenza vengono portate a conoscenza degli operatori con i mezzi d ' informazione abituali .

    Articolo 15

    1 . La cauzione di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 e all ' articolo 8 , paragrafo 2 , ammonta a 50 ECU per tonnellata .

    La cauzione è costituita , a scelta del richiedente o del concorrente , in contanti o sotto forma di garanzia presentata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento interessato . Tale organismo può altresì accettare che la cauzione venga costituita a mezzo assegno bancario .

    2 . La cauzione è immediatamente svincolata :

    a ) in caso di vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo :

    - se la domanda non è accettata ,

    - se l ' acquirente ha rispettato gli obblighi imposti dal presente regolamento e le condizioni previste dal contratto di vendita ;

    b ) in caso di vendita mediante gara :

    - se l ' offerta non è accettata ,

    - se l ' aggiudicatario ha rispettato gli obblighi imposti dal presente regolamento e le condizioni previste dal contratto di vendita .

    3 . Inoltre , fatto salvo il disposto dell ' articolo 16 , la cauzione è svincolata se il quantitativo preso in consegna è superiore al 95 % di quello previsto dal contratto di vendita .

    Articolo 16

    1 . Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3 , se entro il termine previsto dall ' articolo 18 , paragrafo 1 , l ' acquirente non ha pagato l ' intero quantitativo del prodotto fissato nel contratto , quest ' ultimo viene risolto dall ' organismo d ' intervento per il quantitativo non pagato .

    2 . Salvo caso di forza maggiore , la cauzione viene incamerata :

    a ) proporzionalmente al quantitativo non pagato entro il termine previsto , se il quantitativo pagato è superiore o uguale al 60 % e inferiore o uguale al 95 % di quello indicato nel contratto ,

    b ) integralmente , se il quantitativo pagato è inferiore al 60 % di quello indicato nel contratto .

    3 . In caso di inadempimento degli altri obblighi previsti nel contratto , l ' autorità competente dello Stato membro può dichiarare la cauzione incamerata totalmente o parzialmente , secondo la gravità della violazione contrattuale .

    Le competenti autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del comma precedente , precisando le circostanze addotte e le misure adottate .

    Articolo 17

    1 . Il prezzo di vendita si intende lordo per netto per le carni non disossate e netto per le carni disossate e le conserve , imposte interne escluse , franco rampa di carico del deposito in cui i prodotti sono immagazzinati . Per le carni disossate si considera come peso netto la differenza tra il peso lordo constatato alla rampa di carico del deposito ed il peso medio degli imballaggi determinato prima della loro utilizzazione .

    2 . Per le vendite non implicanti una destinazione specifica , il quantitativo minimo di prodotto per domanda o per offerta è pari a :

    - 5 tonnellate per le carni non disossate ,

    - 2 tonnellate per le carni disossate o le conserve .

    Ove il quantitativo offerto in vendita nel luogo di presa in consegna o nel deposito in causa sia inferiore a 5 tonnellate o a 2 tonnellate , secondo il caso , tale quantitativo rappresenta il quantitativo minimo .

    Articolo 18

    1 . L ' acquirente prende in consegna il prodotto entro un mese dall ' accettazione della domanda di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 o della comunicazione al concorrente di cui all ' articolo 11 . Qualora tale termine sia superato e i quantitativi non siano presi in consegna , le spese e i rischi del magazzinaggio supplementare sono a carico dell ' acquirente .

    2 . La presa in consegna della merce avviene secondo le direttive in materia di ritiro impartite dagli organismi d ' intervento , senza alcun diritto a partite determinate .

    In caso di gara e qualora la domanda d ' acquisto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 rechi l ' indicazione di depositi in ordine di preferenza , la merce è messa a disposizione degli interessati nei limiti dei quantitativi disponibili .

    Articolo 19

    Il prezzo viene pagato man mano che la merce è presa in consegna , proporzionalmente ai quantitativi da ritirare , al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro . Gli adeguamenti eventualmente necessari vengono effettuati nei cinque giorni lavorativi successivi alla compilazione o alla ricezione della fattura definitiva .

    Articolo 20

    All ' inizio di ogni quindicina gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi venduti nella quindicina precedente .

    Articolo 21

    Il regolamento ( CEE ) n . 216/69 della Commissione ( 7 ) è abrogato .

    2 . In tutti gli atti comunitari , i richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 o ad articoli di tale regolamento si intendono riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli dello stesso .

    Articolo 22

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

    Tuttavia l ' articolo 16 , paragrafo 3 , è applicabile anche ai contratti eseguiti a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento quando lo svincolo della cauzione è rimasto sospeso .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 4 ottobre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .

    ( 4 ) GU n . L 246 del 29 . 9 . 1979 , pag . 76 .

    ( 5 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

    ( 6 ) GU n . L 188 dell ' 1 . 8 . 1968 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 .

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