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Document 31979L0009

Direttiva 79/9/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 77/391/CEE che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

GU L 6 del 10.1.1979, p. 27–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/9/oj

31979L0009

Direttiva 79/9/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 77/391/CEE che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1979 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0165
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0251
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0165


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che modifica la direttiva 77/391/CEE che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini

( 79/9/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che nel quadro dei piani nazionali di applicazione della direttiva 77/391/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini ( 2 ) , è opportuno raddoppiare i premi di macellazione versati a certe regioni particolarmente colpite da tali malattie in Belgio ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 77/391/CEE , il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento e di garanzia , sezione orientamento , può versare al Regno del Belgio , che ne fa domanda , per l ' eradicazione della brucellosi , fino a 120 unità di conto per vacca e fino a 60 unità di conto per bovino diverso dalle vacche , macellati nel quadro delle azioni menzionate all ' articolo 2 della suddetta direttiva .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) Parere reso il 15 dicembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 44 .

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3108/78 della Commissione , del 29 dicembre 1978 , che fissa le restituzioni applicabili all ' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 370 del 30 dicembre 1978 )

Pagina 11 , allegato , sottovoce 11.01 D ( I ) :

anzichù : « 144,03 UC/t » ,

leggi : « 146,03 UC/t » .

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