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Dokument 31977R2531

Regolamento (CEE) n. 2531/77 della Commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/70 per quanto concerne l'acidificazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

GU L 294 del 18.11.1977, s. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 02/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2531/oj

31977R2531

Regolamento (CEE) n. 2531/77 della Commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/70 per quanto concerne l'acidificazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 18/11/1977 pag. 0010 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0183
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0120
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0120


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2531/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1594/70 per quanto concerne l ' acidificazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2211/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 20 , paragrafo 4 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2211/77 ha modificato il regolamento ( CEE ) n . 816/70 nel senso che in annate eccezionali può essere autorizzata a determinate condizioni l ' acidificazione supplementare di prodotti di base , di taluni vini da tavola e di v.q.p.r.d . ; che , onde permettere il controllo di questa nuova prassi e nell ' attesa che vengano applicate le misure relative alle pratiche e ai trattamenti enologici , è opportuno modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 1594/70 della Commissione , del 5 agosto 1970 , relativo alle dichiarazione , all ' esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento , di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino ( 3 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1594/70 è modificato come segue :

« 1 . L ' acidificazione dei prodotti di cui all ' articolo 20 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 può essere effettuata soltanto con acido tartarico » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 novembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 256 del 7 . 10 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 173 del 6 . 8 . 1970 , pag . 23 .

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