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Document 31977R0429

    Regolamento (CEE) n. 429/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 98/69 che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d' intervento

    GU L 61 del 5.3.1977, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrog. impl. da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/429/oj

    31977R0429

    Regolamento (CEE) n. 429/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 98/69 che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0152
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0208
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0152
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0035
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0035


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 429/77 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1977

    recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 98/68 che stabilisce le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , dopo l ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 3 ) , sia il regime degli acquisti all ' intervento , sia quello degli scambi con i paesi terzi sono stati modificati ;

    considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata negli ultimi anni da acquisti massicci e continui da parte degli organismi d ' intervento ; che per lo smercio delle scorte formatesi a seguito di tali acquisti sono state adottate varie nuove misure ;

    considerando che tale situazione , nonchù la modifica dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine , intervenuta con il regolamento ( CEE ) n . 425/77 , rendono necessario un adattamento del regolamento ( CEE ) n . 98/69 , in particolare per quanto riguarda lo smercio in caso di prezzi di mercato inferiori al prezzo d ' intervento ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 98/69 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 1

    1 . Lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d ' intervento può essere deciso soltanto :

    a ) se il prezzo dei bovini adulti , costatato in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , previa applicazione del coefficiente fissato , per le carni fresche o refrigerate in carcasse , mezzene o quarti detti compensati , in conformità dell ' articolo 10 , paragrafo 4 , del regolamento citato , è superiore al prezzo d ' intervento ovvero

    b ) ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , ovvero se necessario

    c ) se l ' uscita dall ' ammasso risponde ad una necessità tecnica , ovvero

    d ) se i prodotti sono destinati ad un impiego particolare ovvero

    e ) se i prodotti sono destinati all ' esportazione .

    2 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , lettere d ) ed e ) , possono essere previste condizioni particolari per garantire che i prodotti non siano deviati dalla loro destinazione e per tener conto delle esigenze proprie di queste vendite .

    In particolare , tali condizioni possono prevedere la costituzione di una cauzione intesa a garantire il rispetto degli impegni assunti , che rimane acquista del tutto o in parte se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente . »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

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