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Document 31976L0767

    Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

    GU L 262 del 27.9.1976, p. 153–168 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; abrogato da 32010L0035

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/767/oj

    31976L0767

    Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0153 - 0168
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0192
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0192


    ++++

    del 27 luglio 1976

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

    ( 76/767/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che in ogni Stato membro delle disposizioni tassative determinano le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi a pressione ; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che a causa della loro differenza esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ;

    considerando che detti ostacoli alla costituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se prescrizioni uguali sono applicabili in ciascuno Stato membro o come complemento o in sostituzione delle rispettive legislazioni in vigore ;

    considerando che per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti sono diverse da uno Stato membro all ' altro ; che per realizzare la libera circolazione degli apparecchi all ' interno del mercato comune e per evitare controlli multipli che sono altrettanti ostacoli a detta libera circolazione degli apparecchi è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento dei controlli fra gli Stati membri ;

    considerando che per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli è opportuno istituire in modo particolare delle idonee procedure di approvazione CEE di modello e di verifica CEE degli apparecchi e armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati di effettuare le verifiche ;

    considerando che la presenza su un apparecchio a pressione dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende di conseguenza inutile , all ' atto dell ' importazione e della messa in opera , la ripetizione dei controlli già effettuati ;

    considerando che i regolamenti nazionali nel settore degli apparecchi a pressione hanno come oggetto numerose categorie d ' apparecchi a pressione molto diversi per uso , capacità e pressione ; che è opportuno fissare mediante la presente direttiva le disposizioni generali che riguardano segnatamente le procedure di approvazione CEE e di verifica CEE ; che delle direttive particolari per ogni categoria di apparecchi a pressione definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica , alle modalità di controllo di tali apparecchi ed eventualmente le condizioni nelle quali le prescrizioni tecniche comunitarie vengono a sostituirsi alle disposizioni nazionali preesistenti ;

    considerando che per tener conto del progresso della tecnica è necessario un adeguamento sollecito alle prescrizioni tecniche , definite nelle direttive relative agli apparecchi a pressione ; che è opportuno , per facilitare l ' applicazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione ;

    considerando che alcuni apparecchi a pressione immessi sul mercato , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , possono conpromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a far fronte a questo pericolo ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    CAPITOLO I

    Definizione e principi di base

    Articolo 1

    1 . Ai sensi della presente direttiva sono considerati apparecchi a pressione tutti gli apparecchi o i recipienti , fissi o mobili , nei quali può sussitere o svilupparsi una pressione effettiva di un fluido ( gas , vapore o liquido ) superiore a 0,5 bar .

    2 . Sono esclusi :

    - gli apparecchi specialmente concepiti per uso nucleare , i quali in caso di avaria possono causare un ' emissione radioattiva ;

    - gli apparecchi specificamente destinati all ' equipaggiamento o alla propulsione delle imbarcazioni o delle aeronavi ;

    - le conduttore di trasporto o di distribuzione .

    Articolo 2

    1 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi a pressione che ne formano l ' oggetto e per gli eventuali dispositivi connessi , le prescrizioni di progettazione e di costruzione , le modalità di controllo , di collaudo ed eventualmente di funzionamento .

    Esse precisano , per ogni categoria di apparecchi a pressione , se tali apparecchi sono soggetti all ' approvazione CEE e alla verifica CEE , o ad una sola di tali procedure , o a nessuna delle due .

    Esse possono prevedere :

    - le condizioni o le limitazioni temporali da cui dovrebbe essere corredata l ' approvazione CEE , nonchù i marchi da apporre eventualmente in tal caso sugli apparecchi a pressione ,

    - i marchi per l ' identificazione di ogni apparecchi a pressione ,

    - le condizioni cui devono soddisfare le varianti di un apparecchio per poter beneficiare della stessa approvazione CEE .

    2 . Per apparecchio a pressione di tipo CEE , si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni apparecchio progettato e costruito in modo da soddisfare le prescrizioni della direttiva particolare che si applica alla categoria cui esso appartiene .

    Articolo 3

    Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare , per motivi inerenti alla costruzione dell ' apparecchio o al controllo della stessa ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di un apparecchio a pressione di un tipo CEE conforme alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda .

    Articolo 4

    Gli Stati membri attribuiscono all ' approvazione CEE e alla verifica CEE lo stesso valore degli atti nazionali di portata equivalente eventualmente esistenti .

    Articolo 5

    I compiti dell ' amministrazione che concede l ' approvazione CEE di un apparecchio o dell ' organismo di controllo che procede alla verifica CEE di un apparecchio sono limitati agli esami eseguiti conformemente alle disposizioni delle direttive particolari concernenti l ' apparecchio a pressione considerato e alle incombenze loro affidate nel quadro della presente direttiva .

    CAPITOLO II

    Approvazione CEE di modello

    Articolo 6

    1 . L ' approvazione CEE di modello costituisce , quando è prescritta da una direttiva particolare , una condizione preliminare per :

    - la verifica CEE , quando essa è richiesta ;

    - l ' immissione nel mercato e la messa in servizio quando la verifica CEE non è richiesta .

    2 . A richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità , gli Stati membri concedono l ' approvazione CEE ad ogni modello di apparecchio a pressione conforme alle prescrizioni fissate nella direttiva particolare relativa alla categoria di apparecchi a pressione cui esso appartiene .

    3 . Per lo stesso modello di apparecchio a pressione la domanda di approvazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro .

    4 . Gli Stati membri concedono , rifiutano o ritirano l ' approvazione CEE secondo le disposizioni fissate nel presente capitolo e nell ' allegato I , punti 1 , 2 e 4 .

    Articolo 7

    1 . Se l ' esame di cui all ' allegato I , punto 2 , ha dato esito positivo , lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato d ' approvazione CEE , che viene trasmesso al richiedente .

    Quando tale approvazione si applica ad un apparecchio soggetto alla verifica CEE , il fabbricante deve apporre sull ' apparecchio in causa , prima della verifica , il marchio d ' approvazione di cui all ' allegato I , punto 3.1 .

    2 . Le prescrizioni relative al certificato ed al marchio d ' approvazione sono contenute nell ' allegato I , punti 3 e 5 .

    Articolo 8

    Se per una categoria di apparecchi a pressione rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l ' approvazione CEE , ma è richiesta la verifica CEE , il fabbricante appone preliminarmente sui medesimi , sotto la sua responsabilità , il marchio speciale di cui all ' allegato I , punto 3.2 .

    Articolo 9

    1 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE deve revocarla se non sono soddisfatte le condizioni eventualmente previste da una direttiva particolare conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 .

    2 . Se uno Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE costata che gli apparecchi a pressione il cui modello è stato oggetto dell ' approvazione non sono conformi a tale modello :

    a ) può mantenere l ' approvazione se le differenze costatate sono minime , non modificano in modo sostanziale la concezione dell ' apparecchio ed i metodi di fabbricazione e , comunque , non compromettono la sicurezza ;

    b ) deve revocare l ' approvazione se le modifiche compromettono la sicurezza ;

    c ) chiede al fabbricante di modificare al più presto possibile la propria fabbricazione , se ritiene che la serie non sia più validamente rappresentata dal modello approvato ; deve revocare l ' approvazione se il fabbricante non ottempera a tale richiesta .

    3 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE deve del pari revocarla se costata che essa non avrebbe dovuto essere accordata .

    4 . Se detto Stato membro è informato da un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 , 2 e 3 , esso applica del pari le disposizioni previste in tali paragrafi , previa consultazione di questo Stato membro .

    5 . Se l ' opportunità o l ' obbligo di ritiro di un apparecchio forma oggetto di contestazione tra le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE e quelle di un altro Stato membro , la Commissione ne viene informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .

    6 . La revoca di un ' approvazione CEE può essere decisa soltanto dallo Stato membro che l ' ha concessa ; esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

    CAPITOLO III

    Verifica CEE

    Articolo 10

    Lo scopo della verifica CEE è quello di controllare la rispondenza di un apparecchi a pressione alle esigenze della direttiva particolare che lo concerne ; essa si materializza nel marchio di verifica CEE .

    Articolo 11

    1 . Quando un apparecchio a pressione è presentato alla verifica CEE , l ' organismo di controllo verifica se :

    a ) - l ' apparecchio a pressione appartiene ad una categoria soggetta all ' approvazione CEE e , in caso affermativo , se corrisponde al modello approvato e reca il marchio di approvazione CEE ;

    - l ' apparecchio a pressione appartiene ad una categoria dispensata dall ' approvazione CEE e , in caso affermativo , se corrisponde alle prescrizioni fissate dalla direttiva particolare ;

    b ) - l ' apparecchio a pressione corrisponde alle prescrizioni della direttiva particolare per quanto riguarda l ' esecuzione delle prove e la corretta apposizione dei marchi e delle iscrizioni regolamentari .

    2 . Il costruttore non può rifiutare all ' organismo di controllo l ' accesso ai luoghi di fabbricazione quando lo richieda la buona esecuzione dei compiti affidati a questo organismo .

    Articolo 12

    Fatta salva la competenza degli Stati membri ad adottare le misure ed a porre le condizioni che ritengono necessarie , sul piano nazionale , per garantire il funzionamento efficace , coordinato e corretto degli organismi di controllo , l ' allegato III riporta alcuni criteri minimi che gli Stati membri dovranno comunque rispettare per la designazione di tali organismi di controllo ai sensi dell ' articolo 13 .

    Articolo 13

    1 . Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco degli organismi di controllo incaricati di svolgere le funzioni di controllo , precisando se tali funzioni sono limitate all ' esecuzione di determinati controlli , nonchù ogni modifica ulteriore di tale elenco .

    2 . Uno Stato membro che ha designato un organismo di controllo deve revocare tale designazione se costata che esso non soddisfa o ha cessato di soddisfare i criteri dell ' allegato III . Ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri precisando se la revoca è totale o riguarda soltanto taluni controlli .

    3 . Solamente lo Stato membro che ha designato un organismo di controllo può revocare o limitare tale designazione .

    Articolo 14

    1 . L ' organismo di controllo , dopo aver proceduto alla verifica CEE di un apparecchio a pressione nelle condizioni previste all ' articolo 11 e secondo le modalità di cui all ' allegato II , appone su detto apparecchio i marchi di verifica parziale o finale CEE secondo le modalità previste al punto 3 di questo stesso allegato .

    2 . Le disposizioni relative ai modelli e alle caratteristiche dei marchi di verifica CEE figurano nell ' allegato II , punto 3 .

    3 . Se una direttiva particolare lo prevede , l ' organism di controllo rilascia un certificato attestante i controlli effettuati e i loro risultati .

    Articolo 15

    Quando la direttiva particolare relativa ad una categoria di apparecchi a pressione non prevede la verifica CEE , il fabbricante dopo aver proceduto ad una verifica per accetarsi che tutti gli apparecchi siano conformi alle prescrizioni della direttiva particolare e se del caso al modello approvato , appone , sotto la sua responsabilità ;

    a ) il marchio speciale descritto nell ' allegato I , punto 5.3 , se è richiesta l ' approvazione CEE , oppure

    b ) il marchio speciale descritto nell ' allegato I , punto 5.4 , se vi è esenzione dall ' approvazione CEE .

    CAPITOLO IV

    Disposizioni comuni all ' approvazione CEE e alla verifica CEE

    Articolo 16

    1 . I marchi previsti nella presente direttiva e nelle direttive particolari applicabili ad un apparecchio ed ai suoi dispositivi complementari devono essere visibili , leggibili ed indelebili su tale apparecchio e su tali dispositivi complementari .

    2 . Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte a vietare l ' utilizzazione sugli apparecchi a pressione di marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i marchi CEE .

    CAPITOLO V

    Clausola derogatoria

    Articolo 17

    1 . La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio a pressione possono scostarsi da talune disposizioni previste nelle direttive particolari , senza che tale apparecchio perda il beneficio delle disposizioni dell ' articolo 3 purchù le modifiche apportate presentino una sicurezza almeno uguale .

    2 . Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si può derogare , ovvero le disposizioni alle quali non è possibile derogare .

    In questi casi si applica la seguente procedura :

    a ) lo Stato membro trasmette i documenti che contengono la descrizione dell ' apparecchio e la documentazione a sostegno della domanda di deroga , in particolare i risultati delle eventuali verifiche , agli altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi , a decorrere da tale comunicazione di informazioni , per esprimere il loro accordo o il loro disaccordo , per trasmettere osservazioni , per rivolgere domande , per presentare ultriori esigenze o chiedere verifiche supplementari e , qualora lo desiderino , per chiedere di adire il comitato per la formulazione di un parere secondo la procedura dell ' articolo 20 . Dette comunicazioni sono inviate anche alla Commissione . Tale corrispondenza è riservata ;

    b ) se , prima della scandenza prevista , nessuno Stato membro ha chiesto di adire il comitato o ha espresso il suo disaccordo , lo Stato membro , dopo aver soddisfatto tutte le esigenze formulate secondo la procedura di cui alla lettera a ) , concede la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione ;

    c ) se uno Stato membro , prima della scadenza prevista , non fornisce alcuna risposta , si presume l ' accordo di tale Stato ; lo Stato di origine deve tuttavia chiedere , tramite la Commissione , conferma della mancata risposta ;

    d ) se il comitato è stato interpellato e ha espresso un parere favorevole , lo Stato membro può concedere la deroga alle condizioni eventualmente proposte dal comitato ;

    e ) i documenti in questione sono forniti nella o nelle lingue dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da quest ' ultimo .

    CAPITOLO VI

    Adaguamento delle direttive al progresso tecnico

    Articolo 18

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico :

    - gli allegati I e II della presente direttiva ,

    - le disposizioni delle direttive particolari che saranno espressamente designate in ciascuna di tali direttive ,

    sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 20 .

    Articolo 19

    1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

    Articolo 20

    1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , o ad iniziativa di quest ' ultimo , o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

    b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta à pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

    CAPITOLO VII

    Clausola di salvaguardia

    Articolo 21

    1 . Se uno Stato membro costata , in base a motivi circostanziati , che uno o più apparecchi a pressione , quantunque conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone , detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l ' immissione sul mercato di tali apparecchi o subordinarla a condizioni particolari . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , precisando i motivi della sua decisione .

    2 . Entro sei settimane , la Commissione consulta gli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e adotta i provvedimenti del caso .

    3 . Se la Commissione considera necessari adattamenti tecnici della direttiva , questi ultimi sono decisi dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 20 ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore delle modifiche .

    CAPITOLO VIII

    Disposizioni particolari

    Articolo 22

    1 . Il presente articolo si applica agli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva , in conformità dell ' articolo 1 , se essi non formano oggetto di una direttiva particolare .

    2 . In tal caso , in applicano le seguenti norme :

    a ) le autorità amministrative competenti dello Stato membro di destinazione considerano conformi alle disposizioni legislative , amministrative e regolamentari vigenti in detto Stato , per quanto riguarda la fabbricazione , gli apparecchi a pressione che sono stati sottoposti a controlli ed a prove da parte di un organismo di controllo scelto secondo la procedura prevista all ' allegato IV ;

    b ) dette prove e controlli debbono essere effettuati in conformità della procedura di cui all ' allegato IV e secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti equivalenti dalla autorità amministrative di questo stesso Stato .

    Le prove e i controlli di cui sopra sono tutti quelli che possono essere effettuati sui luoghi di fabbricazione degli apparecchi .

    3 . Gli Stati membri attribuiscono ai verbali e ai certificati rilasciati dall ' organismo di controllo dello Stato da cui proviene l ' apparecchio a pressione lo stesso valore attribuito agli atti nazionali corrispondenti .

    CAPITOLO IX

    Disposizioni finali

    Articolo 23

    Ogni decisione di uno Stato membro o di un organismo di controllo , presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari , che implichi un rifiuto dell ' approvazione CEE o un rifiuto di apporre il marchio di verifica CEE , la revoca dell ' approvazione , il divieto di vendita o di impiego di apparecchi a pressione del tipo CEE , è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata al più presto all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso cui dà adito la legislazione in vigore in tale Stato membro e del termine entro il quale i ricorsi devono essere presentati .

    Articolo 24

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

    Articolo 25

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 64 .

    ( 2 ) GU n . C 101 del 23 . 11 . 1973 , pag . 25 .

    ALLEGATO I ( 1 )

    APPROVAZIONE CEE DI MODELLO

    1 . DOMANDA DI APPROVAZIONE CEE

    1.1 . La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata , conformemente alla legislazione di quest ' ultimo . Questo Stato membro è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale .

    1.2 . Nella domanda viene indicato quanto segue :

    - nome e indirizzo del fabbricante o della ditta , del suo mandatario o del richiedente , nonchù luogo o luoghi di fabbricazione degli apparecchi ,

    - categoria dell ' apparecchio ,

    - utilizzazione prevista o esclusioni ,

    - caratteristiche tecniche ,

    - eventuale denominazione commerciale o tipo dell ' apparecchio .

    1.3 . La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame e segnatamente :

    1.3.1 . una descrizione concernente in particolare :

    - la specifica dei materiali , le modalità di costruzione e i calcoli di resistenza dell ' apparecchio ,

    - eventualmente , i dispositivi di sicurezza ,

    - i luoghi previsti per l ' apposizione dei marchi di approvazione e di verifica previsti dalla presente direttiva e degli altri marchi previsti dalla direttive particolari :

    1.3.2 . i disegni d ' insieme e , eventualmente , i disegni dettagliati degli elementi costruttivi più importanti ;

    1.3.3 . ogni altra informazione prevista dalle direttive particolari ;

    1.3.4 . una dichiarazione attestante che non è stata presentata alcuna altra domanda di approvazione CEE per lo stesso modello di apparecchio .

    2 . ESAME PER L ' APPROVAZIONE CEE

    2.1 . L ' esame per l ' approvazione CEE viene effettuato sulla base dei piani di costruzione ed eventualmente su apparecchi campione .

    Detto esame consiste in quanto segue :

    a ) controllo del calcolo del progetto , del metodo di costruzione , dell ' esecuzione del lavoro e dei materiali impiegati ;

    b ) eventualmente , controllo degli apparecchi di sicurezza e di misura nonchù delle modalità di installazione .

    3 . CERTIFICATO E MARCHIO D ' APPROVAZIONE CEE

    3.1 . Il certificato di cui all ' articolo 7 riporta i risultati dell ' esame di modello e le condizioni che accompagnano eventualmente l ' approvazione , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . Esso è corredato delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello ed eventualmente per spiegarne il funzionamento . Il marchio d ' approvazione CEE di cui all ' articolo 7 è costituito da una lettera (...) stilizzata contenente :

    - nella parte superiore , il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e la o le lettera/e maiuscola/e distintiva/e dello Stato che ha concesso l ' approvazione CEE ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , Dk per la Danimarca , F per la Francia , I per l ' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per il Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) e le due ultime cifre dell ' anno di approvazione CEE ; il numero che caratterizza la direttiva particolare , cui si riferisce l ' approvazione CEE , sarà assegnato dal Consiglio all ' atto dell ' adozione di tale direttiva ;

    - nella parte inferiore , il numero caratteristico dell ' approvazione CEE .

    Un esempio di questo marchio figura al punto 5.1 .

    3.2 . Il marchio di cui all ' articolo 8 è costituito dall ' immagine simmetrica rispetto alla verticale della lettera (...) stilizzata , la cui parte superiore contiene le stesse indicazioni previste al punto 3.1 , primo trattino , e le cui parte inferiore contiene il numero di riferimento dell categoria non sottoposta ad approvazione CEE , qualora ciò sia previsto nella direttiva particolare .

    Un esempio di questo marchio figura al punto 5.2 .

    3.3 . il marchio di cui all ' articolo 15 , lettera a ) , è costituito dal marchio d ' approvazione CEE iscritto in un esagono .

    Un esempio di questo marchio figura al punto 5.3 .

    3.4 . Il marchio di cui all ' articolo 15 , lettera b ) , è costituito dal marchio di esonero dall ' approvazione CEE , iscritto in un esagono .

    Un esempio di questo marchio figura al punto 5.4 .

    4 . PUBBLICA DELL ' APPROVAZIONE CEE

    4.1 . I certificati di approvazione CEE sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    4.2 . Al momento della notifica all ' interessato , lo Stato membro che ha rilasciato il certificato invia alla Commissione ed agli altri Stati membri copie del certificato di approvazione CEE nonchù , qualora essi lo richiedano , copia del fascicolo tecnico definitivo dell ' apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto .

    4.3 . la revoca di un ' approvazione CEE forma oggetto dell procedura di pubblicità di cui ai punti 4.1 e 4.2 .

    4.4 . Lo Stato membro che rifiuta un ' approvazione CEE ne informa gli altri Stati membri e la Commissione .

    5 . MARCHI RELATIVI ALL ' APPROVAZIONE CEE

    5.1 . Marchio di approvazione CEE ( vedi punto 3.1 )

    Esempio : vedi G.U .

    5.2 . Marchio di esonero dall ' approvazione CEE ( punto 3.2 )

    Esempio : vedi G.U .

    5.3 . Marchio d ' approvazione CEE e di esonero dalla verifica CEE ( vedi punto 3.3 )

    Esempio : vedi G.U .

    5.4 . Marchio di esonero dall ' approvazione CEE e dalla verifica CEE ( vedi punto 3.4 )

    Esempio : vedi G.U .

    5.5 . Le direttive particolari possono definire la posizione e le dimensioni dei marchi relativi all ' approvazione CEE .

    Nei casi in cui nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni marchio devono avere un ' altezza di almeno 5 mm .

    ( 1 ) Vedi appendice agli allegati I e II .

    ALLEGATO II ( 1 )

    VERIFICA CEE

    1 . CONDIZIONI GENERALI

    1.1 . La verifica CEE può essere effettuata in un sol tempo oppure in più tempi .

    1.2 . Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari :

    1.2.1 . la verifica CEE viene effettuata in un sol tempo sugli apparecchi che costituiscono un tutto unico all ' uscita dall ' officina , cioè su quegli apparecchi che possono , in linea di massima , essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo ;

    1.2.2 . la verifica degli apparecchi che vengono spediti in pezzi separati è effettuata in due o più tempi ;

    1.2.3 . la verifica deve consentire di accertare in particolare la conformità dell ' apparecchio al modello approvato oppure , per gli apparecchi esonerati dall ' approvazione CEE , la conformità alle norme previste dalla direttiva particolare ad essi applicabile .

    2 . NATURA DELLA VERIFICA CEE

    2.1 . Fatte salve le disposizioni previste dalla direttive particolari , la verifica comporta :

    - l ' esame delle qualità dei materiali ,

    - il controllo relativo al calcolo del progetto , al modo di costruzione , all ' esecuzione del lavoro e ai materiali utilizzati ,

    - l ' esame interno , che consiste in un controllo delle parti interne e delle saldature ,

    - la prova di pressione ,

    - il controllo degli apparecchi di sicurezza , e , eventualmente , di misura ,

    - l ' esame esterno delle varie parti dell ' apparecchio ,

    - la prova di funzionamento qualora sia prescritta dalle direttive particolari .

    3 . MARCHI DI VERIFICA CEE

    3.1 . Descrizione dei marchi di verifica CEE

    3.1.1 . Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari , i marchi di verifica CEE che vengono apposti conformemente al punto 3.3 sono i seguenti :

    3.1.1.1 . il marchio di verifica finale CEE , composto da due impronte :

    3.1.1.1.1 . la prima impronta è costituita dalla lettera minuscola « e » contenente :

    - nella metà superiore , la o le lettera/e distintiva/e dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , DK per la Danimarca , F per la Francia , I per l ' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per il Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) accompagnata , se necessario , da uno o due cifre che precisano una ripartizione territoriale ;

    - nella metà inferiore , il marchio dell ' organismo di controllo apposto dall ' agente verificatore , completato con l ' eventuale marchio dell ' agente ;

    3.1.1.1.2 . la seconda impronta è costituira dalla data della verifica iscritta in un esagono ed espressa con la precisione richiesta dalle direttive particolari ;

    3.1.1.2 . il marchio di verifica parziale CEE è costituito unicamente dalla prima impronta ( 2 ) .

    3.2 . Forma e dimensioni dei marchi

    3.2.1 . La forma delle impronte definite ai punti 3.1.1.1.1 e 3.1.1.1.2 è indicata , a titolo di esempio , nelle figure 1 e 2 .

    Le direttive particolari possono definire la posizione e le dimensioni dei marchi di verifica CEE .

    Nei casi in cui nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni contrassegno devono avere un ' altezza di almeno 5 mm .

    3.2.2 . Gli organismi di controllo degli Stati membri procedono allo scambio reciproco dei disegni dei marchi di verifica CEE .

    3.3 . Apposizione dei marchi

    3.3.1 . Il marchio di verifica finale CEE apposto sull ' apparecchio definitivamente verificato e riconosciuto conforme alle norme CEE , nel luogo previsto a tale scopo .

    3.3.2 . Nel caso di verifica in più tempi , il marchio di verifica parziale CEE viene apposto , nel luogo di fabbricazione , sull ' apparecchio o sulla parte dell ' apparecchio riconosciuti conformi in tale fase di controllo alle prescrizioni CEE , nel luogo previsto a tal fine per la piastrina di punzonatura o in qualsiasi altro luogo previsto dalla direttive particolari .

    ( 1 ) Vedi appendice agli allegati I e II .

    ( 2 ) Nota esplicativa sulle nozioni di marchio di vefifica finale CEE e marchio di verifica parziale CEE

    Quando un apparecchio non può essere montato nel luogo di fabbricazione o se le sue qualità possono subire modificazioni durante il trasporto , la verifica CEE si effettua come segue :

    - verifica dell ' apparecchio nel luogo di fabbricazione da parte di un organismo di controllo del paese d ' origine che appone sull ' apparecchio , se è conforme alle norme CEE , l ' impronta « e » descritta al punto 3.1.1.1.1 , detta marchio di verifica parziale CEE ;

    - verifica finale dell ' apparecchio nel luogo d ' installazione da parte di un organismo di controllo del paese di destinazione che appone sull ' apparecchio , se è conforme alle norme CEE , l ' impronta descritta al punto 3.1.1.1.2 che , aggiundendosi al marchio di verifica parziale CEE , costituisce il marchio di verifica finale CEE .

    Designo : vedi G.U .

    Appendice agli allegati I e II

    Tabella che illustra le varie combinazioni possibili di approvazione CEE e di verifica CEE : vedi G.U .

    ALLEGATO III

    Criteri minimi sui quali gli Stati membri devono fondarsi per designare gli organismi di controllo incaricati di procedere alla verifica CEE

    1 . L ' organismo di controllo , il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere nù il progettista , nù il fabbricante , nù il fornitore , nù il montatore degli apparecchi o degli impianti che essi controllano , nù il mandatario di una di queste persone . Essi non possono intervenire nù direttamente , nù come mandatari nella progettazione , costruzione , commercializzazione , rappresentanza o manutenzione di tali apparecchi o impianti . Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l ' organismo di controllo .

    2 . L ' organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo , soprattuto di ordine finanziario , che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli , in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche .

    3 . L ' organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l ' esecuzione delle verifiche . Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali .

    4 . Il personale incaricato dei controlli deve possedere :

    - una buona formazione tecnica e professionale ;

    - un ' adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua , nonchù una sufficiente esperienza pratica di tali controlli ;

    - la capacità necessaria a compilare gli attestati , i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati .

    5 . Deve essere garantita l ' indipendenza del personale incaricato del controllo . La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti nù dei risultati di tali controlli .

    6 . L ' organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione « responsabilità civile » , a meno che detta responsabilità civile sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale , o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro .

    7 . Il personale dell ' organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell ' esercizio delle sue funzioni ( tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività ) nell ' ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la loro applicazione .

    ALLEGATO IV

    DEFINIZIONI

    Stato d ' origine : lo Stato membro in cui è costruito l ' apparecchio a pressione .

    Stato di destinazione : lo Stato membro in cui l ' apparecchio a pressione dovrà essere importato , immesso nel mercato e/o messo in servizio .

    Amministrazione d ' origine : le autorità amministrative competenti dello Stato di origine .

    Amministrazione di destinazione : le autorità amministrative competenti dello Stato di destinazione .

    PROCEDURA

    1 . Facendo riferimento all ' articolo 22 , il costruttore o il suo mandatario , che desideri esportare uno o più apparecchi a pressione dello stesso modello , invia all ' amministrazione di destinazione , direttamente o tramite l ' importatore nello Stato di destinazione , una domanda per ottenere che le verifiche vengano effettuate , secondo i metodi in vigore nello Stato di destinazione , da un organismo di controllo diverso da quelli dello Stato di destinazione .

    Nella sua domanda il costruttore o il suo mandatario indica l ' organismo di controllo da lui prescelto . Tale scelta deve essere operata sull ' elenco notificato dallo Stato di origine , conformemente all ' articolo 13 . Tuttavia , facendo eccezione a questa procedura , nel caso di un apparecchio costruito appositamente in seguito ad una unica ordinazione in un numero molto ridotto di esemplari o nel caso di apparecchi destinati ad un impianto complesso , eseguiti conformemente ai date e alle specificazioni fornite da cliente o da un ufficio studi designato da quest ' ultimo , l ' organismo di controllo è scelto dal cliente nello Stato d ' origine conformemente o meno all ' elenco di cui all ' articolo 13 , purchù l ' amministrazione di destinazione dia il suo accordo su tale scelta .

    L ' amministrazione di destinazione informa l ' amministrazione d ' origine delle proprie decisioni in merito .

    Nella domanda si deve indicare , quando lo si conosca , il nome del cliente o dell ' importatore .

    Detta domanda è corredata da un fascicolo contenente i disegni e i calcoli relativi all ' apparecchio o al modello , le specificazioni dei materiali utilizzati , le informazioni relative ai procedimenti di fabbricazione impiegati , la specificazione dei metodi di verifica utilizzati nel corso della fabbricazione , nonchù ogni altra informazione che il costruttore o il suo mandatario ritenga utile per consentire all ' amministrazione di destinazione di giudicare se l ' apparecchio o gli apparecchi a pressione di uno stesso modello , eseguiti conformemente al progetto , corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione .

    Tali documenti sono forniti in quattro esemplari nella o nelle lingue dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da tale Stato .

    2 .

    2.1 . L ' amministrazione di destinazione accusa ricevuta del fascicolo non appena questo le sia pervenuto .

    2.2 .

    2.2.1 . Se l ' amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1 , essa dispone di un termine di tre mesi dalla date in cui ha ricevuto il fascicolo per esaminare quanto al merito i documenti in esso contenuti .

    2.2.2 . Se l ' amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto non contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1 , essa dispone di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per indicare al richiedente i miglioramenti da apportare al fascicolo da tale punto di vista . Non appena ricevuto il fascicolo completato conformemente a dette indicazioni , si segue la procedura di cui al punto 2.2.1 .

    2.3 .

    2.3.1 . Se dall ' esame quanto al merito del fascicolo risulta che l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello , eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi , corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione o possono essere accettati con una deroga a dette prescrizioni , l ' amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1 .

    Se l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello che formano oggetto della richiesta non sono sottoposti a regolamentazione nello Stato di destinazione , l ' amministrazione di destinazione può esigere che essi siano conformi alla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore per tali apparecchi nello Stato di origine .

    2.3.2 . Se dall ' esame al merito del fascicolo risulta che l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello , eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi , non corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione e non possono beneficiare di una deroga a dette prescrizioni , l ' amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1 e indica le disposizioni che non sono state osservate e quelle che si devono osservare affinchù l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello possano essere accettati . In proposito , essa indica le norme di costruzione , i controlli , le prove e le verifiche richiesti dalla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione .

    Se il richiedente è disposto ad apportare alla progettazione , alla fabbricazione e/o ai metodi di verifica dell ' apparecchio o degli apparecchi di uno stesso modello tutte le modifiche necessarie per soddisfare alle condizioni indicate , egli modifica il suo fascicolo in conformità . Non appena ricevuto il fascicolo modificato , si segue le procedura di cui al punto 2.2.1 , però con un termine ridotto a due mesi .

    2.2.3 . I criteri utilizzati dall ' amministrazione di destinazione per concedere o negare le deroghe di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2 sono gli stessi che vengono utilizzati per i costruttori stabiliti nello Stato di destinazione .

    2.4 . I canoni , le tasse o altri oneri dovuti per l ' esame del fascicolo sono quelli fissati dalla norme in uso nello Stato di destinazione .

    3 . L ' organismo di controllo , scelto conformemente al punto 1 , effettua le operazioni che gli sono richieste dall ' amministrazione di destinazione .

    4 . Dopo aver eseguito i controlli , le prove e le verifiche richieste dall ' amministrazione di destinazione e dopo aver verificato che i risultati sono soddisfacenti , l ' organismo di controllo rilascia al costruttore o al suo mandatario e all ' amministrazione di destinazione i verbali relativi a detti controlli , prove e verifiche nonchù i certificati attestanti che i metodi di controllo , di prova e di verifica , come pure i risultati ottenuti , corrispondono alle esigenze formulate dallo Stato di destinazione .

    Se i risultati dei controlli non sono soddisfacenti , l ' organismo di controllo ne informa il richiedente e l ' amministrazione di destinazione .

    Tali documenti devono essere redatti nella lingua dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da tale Stato .

    5 . I canoni , le tasse o i compensi dovuti per l ' esecuzione delle operazioni di controllo e di prova sono quelli fissati dalla norme in uso presso l ' organismo di controllo .

    6 . L ' amministrazione di destinazione deve assicurare il carattere confidenziale di ogni progetto e documentazione ad essa presentato .

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