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Document 31976L0621

    Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

    GU L 202 del 28.7.1976, p. 35–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrogato da 32015R2284

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/621/oj

    31976L0621

    Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 28/07/1976 pag. 0035 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0026
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0049
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0026
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0029
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0029


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    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 1976

    relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonchù negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

    ( 76/621/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che è stato constatato che l ' ingestione di dosi elevate di olio di colza causa effetti nocivi sugli animali sottoposti ad esperimenti , ma che non è stato dimostrato che gli stessi effetti si manifestano negli esseri umani ;

    considerando che l ' acido erucico , uno dei componenti dell ' olio di colza , sembra essere il principale responsabile di tali effetti nocivi ;

    considerando che altri oli e grassi alimentari contengono acido erucico ;

    considerando che ulteriori ricerche sull ' olio di colza e su altri oli e grassi sono attualmente in corso ma che , fino a quando non saranno noti i loro risultati , l ' ingestione di acido erucico dovrebbe essere limitata a titolo precauzionale ;

    considerando che per raggiungere tale obiettivo è opportuno stabilire un tenore massimo in acido erucico negli oli e grassi nonchù nei prodotti alimentari ai quali sono stati aggiunti ; che è tuttavia possibile , senza inconvenienti per la salute umana , escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva i prodotti alimentari che , in totale , contengono solo scarse quantità di grassi ;

    considerando che in proposito è opportuno stabilire un tenore massimo , applicabile al più tardi il 1° luglio 1979 , il quale , in mancanza di dati scientifici precisi e definitivi in materia e tenuto conto della evoluzione qualitativa della produzione dei semi di colza nella Comunità , assicuri la salvaguardia della salute umana ;

    considerando che il tasso di acido erucico non deve comunque superare il 10 % a decorrere dal 1° luglio 1977 ;

    considerando che alcuni Stati membri , in relazione a titpi di prodotti ed alle abitudini alimentari , hanno già fissato tenori massimi in acido erucico in base alla giustificata esigenza della protezione della salute pubblica ;

    considerando che la fissazione della modalità di prelievo dei campioni e quella dei metodi d ' analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui trattasi sono misure d ' applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ;

    considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica

    a ) agli oli , ai grassi e alle loro miscele destinati tali e quali al consumo umano ,

    b ) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli , grassi o loro miscele il cui tenore totale in grassi è superiore al 5 % ; tuttavia gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva anche a questi alimenti quando il loro tenore in grassi è uguale o inferiore al 5 % .

    Articolo 2

    1 . A decorrere dal 1° luglio 1979 al più tardi , il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all ' articolo 1 , calcolato sul loro tenore globale in acidi grassi nella fase grassa , non può superare il 5 % .

    2 . Gli Stati membri fissano in ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1977 un tenore in acido erucico non superiore al 10 % .

    Articolo 3

    Le modalità di prelievo dei campioni e i metodi d ' analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all ' articolo 1 vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 5 .

    Articolo 4

    1 . Se uno Stato membro , in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti , emersi dopo l ' adozione della direttiva , constata che i tenori massimi in acido erucico fissati dall ' articolo 2 presentano un pericolo per la salute pubblica , pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva , può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni , sul proprio territorio , l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi a giustificazione della decisione .

    2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari ; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso .

    3 . La Commissione , se ritiene che , per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica , siano necessarie delle modifiche alla direttiva , inizia la procedura prevista dall ' articolo 5 per adottare le modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali modifiche .

    Articolo 5

    1 . Qualora si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo , il presidente del comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato « il comitato » , sottopone la questione al comitato stesso , di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le misure previste dal progetto , ove esse siano conformi al parere del comitato .

    b ) Se le misure previste dal progetto non sono conformi al parere formulato dal comitato , o se quest ' ultimo non ha emesso alcun parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se dopo tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , la Commissione adotta le misure in questione .

    Articolo 6

    L ' articolo 5 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è stato adito per la prima volta in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 .

    Articolo 7

    1 . Per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , le rispettive legislazioni entro il 1° gennaio 1977 e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . La legislazione così modificata viene applicata ai prodotti immessi in commercio per la prima volta a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1977 e dal 1° luglio 1979 .

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A .P.L.M.M . van der STEE

    ( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 39 .

    ( 3 ) GU n . L 291 del 29 . 11 . 1969 , pag . 9 .

    RETTIFICHE

    Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 1757/76 della Commissione , del 22 luglio 1976 , che fissa i prezzi limite e il prelievi nel settore delle uova

    ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 197 del 23 luglio 1976 )

    A pagina 14 , numero della tariffa doganale comune 04.05 B I b ) 2 , 4a colonna « Prelievi » ,

    anzichù : « 33.15 » ,

    leggi : « 33.16 » .

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