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Document 31975R2763

Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

GU L 282 del 1.11.1975, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2763/oj

31975R2763

Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2763/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la possibilità d ' intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti all ' ammasso privato ;

considerando che il funzionamento di tale regime di aiuto può essere facilitato prevedendo la conclusione di contratti con organismi d ' intervento ;

considerando che , per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell ' aiuto quali sono definiti nel regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l ' importo dell ' aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese derivanti dall ' ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione dell ' aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità ;

considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui la situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o della durata del periodo di ammasso prevista nei contratti già conclusi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . È considerato ammasso privato , ai sensi dell 'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine , purchù tali operazioni siano effettuate da e per conto proprio ed a rischio proprio di persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità , diverse dagli organismi d ' intervento menzionati in detto articolo .

2 . Possono formare oggetto di aiuto all ' ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da suini originari della Comunità .

3 . Gli aiuti all ' ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento ; tali contratti determinato gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto .

Articolo 2

Salvo autorizzazione particolare , una domanda di aiuto all ' ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato .

Articolo 3

Se la situazione del mercato lo esige , può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell ' ammasso .

Articolo 4

1 . L ' importo dell ' aiuto

a ) è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

b ) oppure , è fissato forfettariamente in anticipo .

2 . Nei due casi :

a ) è assicurata l ' uguaglianza di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta , a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità ;

b ) sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l ' osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente ;

c ) sono stabiliti il termine per il deposito dei prodotti all ' ammasso e la durata di questo ;

d ) l ' ammontare dell ' aiuto non può oltrepassare , in linea di massima , un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate da un ammasso effettuato nell ' ambito dell ' intervento pubblico .

Articolo 5

1 . La scelta degli aggiudicatari si effettuata seguendo , nell ' ordine , le offerte più vantaggiose per la Comunità .

2 . In ogni caso , si può non dare seguito ad una aggiudicazione .

Articolo 6

Quando l ' importo dell ' aiuto è fissato forfettariamente in anticipo :

a ) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo contro delle spese occasionate dall ' ammasso , del deprezzamento normale della qualità nonchù , nella misura del possibile , dell ' aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa ;

b ) è dato seguito alle domanda di concessione dell ' aiuto a condizioni da determinare , specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente tra il deposito della domanda e la stipulazione del contratto ;

c ) la stipulazione del contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute , quando l ' esame a breve scadenza della situazione del mercato , delle quantità che formano oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende necessaria una di tali misure .

Articolo 7

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 739/68 del Consiglio , del 18 giugno 1968 , che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine ( 2 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 136 del 20 . 6 . 1968 , pag . 1 .

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