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Document 31975R2763
Regulation (EEC) No 2763/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules for granting private storage aid for pigmeat
Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
GU L 282 del 1.11.1975, p. 19–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31968R0739 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32007R1234 |
Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2763/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la possibilità d ' intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti all ' ammasso privato ; considerando che il funzionamento di tale regime di aiuto può essere facilitato prevedendo la conclusione di contratti con organismi d ' intervento ; considerando che , per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell ' aiuto quali sono definiti nel regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l ' importo dell ' aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese derivanti dall ' ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione dell ' aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità ; considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui la situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o della durata del periodo di ammasso prevista nei contratti già conclusi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È considerato ammasso privato , ai sensi dell 'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine , purchù tali operazioni siano effettuate da e per conto proprio ed a rischio proprio di persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità , diverse dagli organismi d ' intervento menzionati in detto articolo . 2 . Possono formare oggetto di aiuto all ' ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da suini originari della Comunità . 3 . Gli aiuti all ' ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento ; tali contratti determinato gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto . Articolo 2 Salvo autorizzazione particolare , una domanda di aiuto all ' ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato . Articolo 3 Se la situazione del mercato lo esige , può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell ' ammasso . Articolo 4 1 . L ' importo dell ' aiuto a ) è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . b ) oppure , è fissato forfettariamente in anticipo . 2 . Nei due casi : a ) è assicurata l ' uguaglianza di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta , a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità ; b ) sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l ' osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente ; c ) sono stabiliti il termine per il deposito dei prodotti all ' ammasso e la durata di questo ; d ) l ' ammontare dell ' aiuto non può oltrepassare , in linea di massima , un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate da un ammasso effettuato nell ' ambito dell ' intervento pubblico . Articolo 5 1 . La scelta degli aggiudicatari si effettuata seguendo , nell ' ordine , le offerte più vantaggiose per la Comunità . 2 . In ogni caso , si può non dare seguito ad una aggiudicazione . Articolo 6 Quando l ' importo dell ' aiuto è fissato forfettariamente in anticipo : a ) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo contro delle spese occasionate dall ' ammasso , del deprezzamento normale della qualità nonchù , nella misura del possibile , dell ' aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa ; b ) è dato seguito alle domanda di concessione dell ' aiuto a condizioni da determinare , specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente tra il deposito della domanda e la stipulazione del contratto ; c ) la stipulazione del contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute , quando l ' esame a breve scadenza della situazione del mercato , delle quantità che formano oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende necessaria una di tali misure . Articolo 7 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 739/68 del Consiglio , del 18 giugno 1968 , che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine ( 2 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 136 del 20 . 6 . 1968 , pag . 1 .