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Document 31974L0553

    Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974, che modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali

    GU L 303 del 13.11.1974, p. 9–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008L0007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/553/oj

    31974L0553

    Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974, che modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali

    Gazzetta ufficiale n. L 303 del 13/11/1974 pag. 0009 - 0009
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0042
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0046
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0046


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 7 . 1974 , pag . 9 .

    ( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 35 .

    ( 3 ) GU n . L 249 del 3 . 10 . 1969 , pag . 25 .

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 7 novembre 1974

    che modifica l'articolo 5 , paragrafo 2 , della direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

    ( 74/553/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che l'articolo 5 , paragrafo 2 , della direttiva 69/335/CEE del Consiglio , del 17 luglio 1969 , concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( 3 ) prevede che , nei casi di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , di tale articolo , l'importo sul quale l'imposta sui conferimenti è liquidata non puo essere inferiore al valore reale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio , ovvero al valore nominale di tali quote sociali se quest'ultimo è superiore al valore reale ;

    considerando che in alcuni dei suddetti casi l'adozione del valore reale delle quote sociali come base minima d'imposizione non risponde ai principi sui quali è fondata l'imposta armonizzata sui conferimenti e che mirano ad assoggettare a tale imposta unicamente le operazioni che sono l'espressione giuridica di una raccolta di capitali soltanto nella misura in cui queste contribuiscono ad accrescere il potenziale economico della società ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 5 , paragrafo 2 , della direttiva 69/335/CEE è sostituito dal seguente testo :

    " 2 . Nei casi contemplati dal paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , per la determinazione della base imponibile gli Stati membri possono prendere in considerazione il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio , ad eccezione dei casi in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in numerario . La base imponibile non puo in nessun caso essere inferiore all'importo nominale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio . "

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 7 novembre 1974 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A . JARROT

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