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Document 31970R1726

    Regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

    GU L 191 del 27.8.1970, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 587 - 591

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003; abrogato da 32003R1688

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1726/oj

    31970R1726

    Regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 27/08/1970 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0067
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0517
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0067
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0587
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0178
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0026
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0026


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/70 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 1970 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 15,

    considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede, a determinate condizioni, il pagamento di un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari, e ai produttori singoli o associati che sottopongono i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

    considerando che i premi sono stati fissati per la prima volta col regolamento (CEE) n. 1466/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia del raccolto 1970 (2) ; che detti premi devono essere fissati una volta all'anno;

    considerando che l'applicazione di un sistema di premi all'acquisto del tabacco in foglia comunitario richiede un regime amministrativo che garantisca che il premio sia corrisposto unicamente nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 727/70, e che è pertanto necessario prevedere un sistema di controllo del tabacco in foglia che circola nella Comunità ed è sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

    considerando che spetta agli Stati membri instaurare tale sistema di controllo secondo le necessità e le esigenze particolari esistenti in ciascuno di essi ; che è necessario, tuttavia, che tale sistema risponda a determinate esigenze che ne garantiscano l'applicazione in pari condizioni negli Stati membri;

    considerando che il tabacco dev'essere sottoposto a controllo nel momento in cui entra nelle aziende di prima trasformazione e di condizionamento ; che deve restare sottoposto a detto controllo sino a che non abbia raggiunto una fase di trasformazione che consenta di distinguere il tabacco ottenuto dal tabacco in foglia ; che, a tal fine, il controllo deve comportare verifiche almeno all'inizio e alla fine delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

    considerando che il controllo può essere effettuato efficacemente solo mediante un certificato in cui devono figurare, sotto la responsabilità degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, tutte le indicazioni relative al tabacco sottoposto al controllo ; che è opportuno prevedere la compilazione simultanea di almeno due esemplari di detto certificato, al fine di garantire che esso sia riempito o completato in conformità delle disposizioni previste;

    considerando che il tabacco in foglia che forma oggetto di una spedizione da uno Stato membro ad un altro deve rispondere a particolari requisiti che consentano allo Stato membro in cui esso è introdotto di distinguere chiaramente se si tratti di tabacco raccolto nella Comunità, il solo per il quale può essere concesso il premio ; che è opportuno utilizzare a tal fine i documenti previsti dagli articoli 39 e 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (3), e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci (4);

    considerando che è possibile che il tabacco in foglia importato dai paesi terzi sia sottoposto alle (1)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1. (2)GU n. L 164 del 27.7.1970, pag. 28. (3)GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 1. (4)GU n. L 295 del 24.11.1969, pag. 8. operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle stesse aziende che trattano il tabacco in foglia raccolto nella Comunità ; che è pertanto necessario sottoporre anche questo tabacco ad un controllo che consenta, per l'azienda interessata, di verificare la corrispondenza dei quantitativi di ciascuna varietà di tabacco per i quali è stato richiesto il premio;

    considerando che, tenuto conto della durata delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, che per talune varietà può essere assai lunga, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi sul premio, a condizione che vengano offerte determinate garanzie sino alla verifica della corrispondenza ; che è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra due procedure di pagamento, secondo le loro necessità amministrative;

    considerando che è opportuno consentire al beneficiario del premio di rinunciarvi per offrire il tabacco all'intervento ; che, a tal fine, nel certificato deve farsi menzione della rinuncia per consentire all'organismo d'intervento di constatare che il tabacco offertogli non forma oggetto di concessione del premio;

    considerando che è necessario garantire che il premio sia versato unicamente per il peso effettivo del tabacco utilizzabile ; che, a tal fine, è opportuno adottare la definizione di peso netto prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (1);

    considerando che i contratti e gli atti d'asta devono contenere determinate indicazioni, previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, che consentano di compilare, in un secondo tempo, il certificato previsto ai fini del controllo;

    considerando che la Commissione dev'essere informata regolarmente dei quantitativi di tabacco sottoposti alle norme che regolano la concessione del premio, per poter valutare l'evoluzione del mercato del tabacco comunitario;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri instaurano, nella fase di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, un sistema di controllo che permetta di determinare per ciascuna azienda i quantitativi di tabacco in foglia raccolto nella Comunità, oppure originario o in provenienza dai paesi terzi, sottoposti a controllo, e garantisca che il tabacco sottoposto a detto controllo non venga sottratto ad esso fino a che non siano ultimate le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

    2. Tale sistema comprende: a) una verifica nel momento in cui il tabacco in foglia è sottoposto al sistema di controllo;

    b) una verifica all'uscita dal luogo di controllo del tabacco che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

    c) tutte le misure di controllo supplementari ritenute necessarie dallo Stato membro perchè il prodotto non possa sfuggire alla vigilanza.

    3. Ogni anno anteriormente al 1º luglio e, per la raccolta 1970, anteriormente al 1º ottobre, le aziende interessate segnalano per iscritto alle autorità competenti del rispettivo Stato membro i luoghi nei quali desiderano che vengano effettuati i controlli. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere informazioni minime da fornire obbligatoriamente.

    Articolo 2

    1. È istituito un certificato, in appresso denominato «certificato di premio», destinato in particolare a fornire la prova che il tabacco in foglia raccolto nella Comunità è stato sottoposto al controllo nello Stato membro che ha rilasciato il certificato.

    2. Tale certificato contiene almeno le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo del venditore;

    b) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;

    c) la data di conclusione del contratto di coltivazione, dell'asta o della vendita;

    d) il luogo di produzione del tabacco o il luogo nel quale il tabacco si trova all'atto della vendita;

    e) la varietà consegnata;

    f) le qualità consegnate;

    g) l'annata di raccolta;

    h) la quantità sottoposta a controllo, espressa in peso netto;

    i) il prezzo pagato per kg di tabacco consegnato;

    j) il luogo nel quale il tabacco è stato sottoposto al controllo;

    k) la data in cui esso è stato sottoposto al controllo;

    l) 1. l'importo del premio per kg;

    2. l'importo totale provvisorio del premio; (1)Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

    m) la data dell'uscita del tabacco dal luogo in cui è avvenuto il controllo;

    n) il visto dell'autorità competente dopo la verifica di corrispondenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

    o) la quantità di tabacco in foglia constatata all'atto della verifica;

    p) l'importo totale definitivo del premio;

    q) se del caso, l'importo e la data del versamento dell'anticipo del premio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o lettera b);

    r) se del caso, l'importo e la data del versamento del saldo del premio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

    s) l'importo da versare o da rimborsare in seguito al calcolo definitivo, nonchè la data del medesimo.

    3. Le indicazioni da a) a 1) sono fornite nel momento in cui il tabacco è sottoposto al controllo. Quelle da m) a p) sono fornite quando le operazioni che vi si riferiscono sono ultimate. Le indicazioni da q) a s) sono fornite all'atto del versamento corrispondente.

    Articolo 3

    1. Il certificato di premio è rilasciato in almeno due esemplari numerati dalle autorità competenti nel momento in cui il tabacco in foglia è sottoposto al controllo. L'esemplare n. 1 è consegnato all'acquirente il quale lo conserva, gli altri rimangono a disposizione delle autorità dello Stato membro.

    2. È rilasciato un certificato di premio distinto per ciascuna varietà di tabacco. Nel caso in cui il premio sia differenziato secondo la qualità, le indicazioni che si riferiscono a ciascuna qualità per la quale sia applicabile un importo diverso sono nettamente distinte.

    Articolo 4

    1. Per il tabacco in foglia che soddisfa alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e che, in previsione della sua spedizione da uno Stato membro ad un altro, forma oggetto di documento di modello T2 quale è previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69, o di documento T2L quale è previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69, il riquadro 31 di tali documenti deve comportare la indicazione del peso netto della merce nonché, a seconda dei casi, una delle seguenti menzioni: a) quando trattasi di tabacco in foglia raccolto nella Comunità, che non sia stato oggetto di reimportazione da paesi terzi:

    «in der Gemeinschaft geerntete Tabakblätter»,

    «tabac en feuilles récolté dans la Communauté»,

    «tabacco in foglia raccolto nella Comunità»,

    «in de Gemeenschap geoogste tabaksbladeren»;

    b) quando trattasi di tabacco in foglia originario o proveniente da paesi terzi:

    «aus Drittländern eingeführte Tabakblätter»,

    «tabac en feuilles importé de pays tiers»,

    «tabacco in foglia importato dai paesi terzi»,

    «uit derde landen ingevoerde tabaksbladeren».

    Nei casi in cui trova applicazione l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69, le menzioni di cui sopra devono figurare nell'esemplare del titolo nazionale d'esportazione destinato ad essere consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro destinatario.

    2. Nel caso in cui sia riportata una delle menzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la varietà e, qualora il premio sia differenziato per una certa varietà, la qualità del tabacco in questione devono figurare sul documento ed essere autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il tabacco è stato raccolto.

    Articolo 5

    Nel caso in cui il tabacco in foglia originario o in provenienza da paesi terzi subisca le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento negli stessi locali in cui è trattato il tabacco in foglia raccolto nella Comunità, anche il primo è sottoposto al controllo.

    In questo caso viene redatto un documento di controllo contenente le indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), e), f), h), k), m), n), o).

    Detto documento contiene, inoltre, una delle seguenti menzioni: - «aus Drittländern eingeführter Tabak»,

    - «tabac importé de pays tiers»,

    - «tabacco importato dai paesi terzi»,

    - «uit derde landen ingevoerde tabak».

    Articolo 6

    1. Il diritto al premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto al controllo.

    2. L'importo del premio da pagare all'acquirente di cui alla lettera b) del certificato di premio, è quello corrispondente al peso netto del tabacco in foglia della varietà, della qualità e dell'annata di raccolta indicate nel certificato di premio.

    3. Per ogni azienda, le autorità competenti verificano la corrispondenza dei quantitativi di tabacco sottoposti al controllo con quelli che ne escono.

    Se la verifica rivela l'esistenza di irregolarità, tenuto conto dei tenori di umidità e delle perdite da considerarsi normali, il premio è pagato per il quantitativo di tabacco meno elevato constatato all'entrata e all'uscita, durante il periodo per il quale è effettuata la verifica. La diminuzione del premio si applica per la varietà e, se del caso, per la qualità per le quali il premio è più alto.

    Articolo 7

    1. Il premio è pagato nello Stato membro che ha rilasciato il certificato di premio. Ferma restando la verifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, tale premio è dovuto nel momento in cui risulta acquisito il relativo diritto.

    2. L'importo del premio di cui al punto l) 2 del certificato di premio è anticipato, a richiesta dell'acquirente, secondo una delle seguenti procedure di pagamento, prescelta da ciascuno Stato membro: a) viene anticipato l'importo totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo, a condizione che venga costituita una cauzione pari al 20 % dell'importo, sotto forma di garanzia che risponda ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro;

    b) viene anticipato un importo pari all'80 % dell'importo totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo ; il saldo del premio è pagato quando il diritto al premio è acquisito, a condizione che venga costituita una cauzione pari a tale importo sotto forma di garanzia che risponda ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

    3. I versamenti possono essere effettuati solamente previa presentazione dell'esemplare n. 1 del certificato di premio debitamente compilato, vidimato e completato, il cui contenuto sia conforme a quello dell'esemplare n. 2.

    4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la procedura di pagamento prescelta.

    Articolo 8

    Prima che il tabacco esca dal controllo e sempreché non sia stato versato un anticipo sull'importo del premio, l'acquirente può rinunciare al diritto al premio. In tal caso se ne fa menzione nel punto m) del certificato di premio e le indicazioni da q) a s) vengono cancellate.

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per evitare che venga pagato il premio per il tabacco greggio originario o in provenienza dai paesi terzi.

    Articolo 10

    Nei contratti e negli atti d'asta di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 devono almeno essere requisiti il prezzo consentito al produttore e i dati che consentono di compilare i punti a), b), c), d), e), g) e l) 1 del certificato di premio.

    Articolo 11

    Il peso netto è determinato in conformità del disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70.

    Articolo 12

    1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dell'autorità competente incaricata del controllo nonché del pagamento del premio previsti dal presente regolamento.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, le indicazioni concernenti: a) i quantitativi di tabacco di ogni varietà e, se del caso, di ogni qualità, per i quali, nel mese precedente è stato rilasciato il certificato di premio;

    b) i quantitativi di tabacco di ogni varietà e, se del caso, di ogni qualità, per i quali, nel mese precedente, è stato acquisito il diritto al premio.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1970.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M. MALFATTI

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