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Dokument 31969L0466
Council Directive 69/466/EEC of 8 December 1969 on control of San José Scale
Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
GU L 323 del 24.12.1969, S. 5–6
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Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 30/11/2006; abrogato da 32006L0091
Beziehung | Rechtsakt | Kommentar | Betreffende Passage | Von | bis |
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Anwendung erweitert durch | 11972BN11/2/D/PT1A3 | EIR N UK MNE | 01/07/1973 | ||
Geändert durch | 31977L0093 | aggiunta | articolo 7.2 | 23/12/1976 | |
Geändert durch | 31977L0093 | articolo 7DEVIENT articolo 7.1 | |||
Geändert durch | 31977L0093 | modifica | articolo 10.1 | 23/12/1976 | |
Aufgehoben durch | 32006L0091 |
Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0549
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0565
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174
++++ ( 1 ) GU n . 156 del 15 . 7 . 1967 , pag . 31 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1969 concernente la lotta contro la cocciniglia di San José ( 69/466/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) . visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che la produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ; considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ; considerando che la protezione di tali piante da detti organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ; considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero cambattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ; considerando che uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ; considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ; considerando che le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione ; considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ed impedirne la propagazione . Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva si intende per : a ) Vegetali : le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi : b ) Vegetali o frutti contaminati : i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José , di cui non sia data la prova che sono morte ; c ) Piante ospiti della cocciniglia di San José : i vegetali dei generi Acer L . , Cotoneaster Ehrh . , Crataegus L . , Cydonia Mill . , Evonymus L . , Fagus L . , Juglans L . , Ligustrum L . , Malus Mill . , Populus L . , Prunus L . , Pyrus L . , Ribes L . , Rosa L . , Salix L . , Sorbus L . , Syringa L . , Tilia L . , Ulmus L . , Vitis L . ; d ) Vivai : le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto , alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici . Articolo 3 Non appena costatata la presenza della cocciniglia di San José , gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti . Articolo 4 Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione . Articolo 5 Gli Stati membri dispongono che : a ) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti ; b ) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti , se posti in circolazione , non siano più contaminati : c ) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José , nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona , devono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti . Articolo 6 Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José . Articolo 7 Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi , sulla quale è stata costatata una contaminazione , i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o transformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti . Articolo 8 Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se la presenza della cocciniglia di San José non e piu costatata . Articolo 9 Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José . Articolo 10 1 . Gli Stati membri possono autorizzare : a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria , per esperimenti e per lavori di selezione ; b ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati ; c ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati . 2 ) Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo . Articolo 11 Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San Joseé o di prevenzione della sua propagazione , ove cic sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione . Articolo 12 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piu tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente J . M . A . H . LUNS