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Document 31969L0077

Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, recante modifica della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato)

GU L 59 del 10.3.1969, p. 8–9 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 98 - 99

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/77/oj

31969L0077

Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, recante modifica della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato)

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 10/03/1969 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0090
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0090
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0098
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0112


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1969 recante modifica della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato)

(69/77/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 66,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nella direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) (5), le attività relative all'esame della vista eseguito da ottici per la fabbricazione di lenti da occhiali sono escluse dal campo di applicazione della direttiva e che, di conseguenza, le stesse attività sono escluse anche dal campo di applicazione della direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nello stesso settore (6);

considerando che la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (7) e la direttiva relativa alle modalità delle disposizioni transitorie nello stesso settore (8), escludono inoltre dal loro campo d'applicazione le attività relative all'esame degli organi della vista, dell'udito o di altri organi o parti del corpo umano ai fini dell'adattamento e della vendita di apparecchi destinati a correggere i difetti della vista o dell'udito, oppure di apparecchi ortopedici, e che le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti in taluni Stati membri pongono in proposito particolari problemi per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica;

considerando che una difformità tra i campi d'applicazione delle misure transitorie concernenti il commercio al minuto e l'industria e artigianato, potrebbe dar luogo a difficoltà in sede di attuazione pratica delle direttive stesse, è pertanto necessario adattare in proposito la direttiva concernente le misure transitorie per l'industria e artigianato alla direttiva relativa alle misure transitorie per il commercio al minuto; che è pertanto opportuno tutelare i diritti acquisiti dai beneficiari della direttiva relativa alle misure transitorie per l'industria e artigianato e che di conseguenza la presente direttiva lascia impregiudicati tali diritti;

considerando che, per quanto riguarda le attività da escludere dal campo di applicazione delle direttive summenzionate, saranno adottate direttive particolari per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1 della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. La presente direttiva non si applica alle attività relative all'esame degli organi della vista, dell'udito o di altri organi o parti del corpo umano, effettuate al fine di fabbricare, adattare, aggiustare o vendere apparecchi correttivi di difetti della vista e dell'udito od apparecchi ortopedici. »

Articolo 2

La presente direttiva non pregiudica i diritti già acquisiti dai beneficiari della direttiva citata all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 4 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.(2) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.(3) GU n. C 17 del 12. 2. 1969, pag. 12.(4) GU n. C 4 del 14. 1. 1969, pag. 6.(5) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1880/64.(6) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863/64.(7) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.(8) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 6.

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