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Document 31968R1073

    Regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 180 del 26.7.1968, p. 25–27 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 359 - 361

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1995; abrogato da 31995R1630

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1073/oj

    31968R1073

    Regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 26/07/1968 pag. 0025 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0111
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0355
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0111
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0359
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0140
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0210
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0210


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1073/68 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1968 che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    viso il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, e l'articolo 35,

    considerando che l'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, prevede l'elaborazione delle modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ; che, conformemente al paragrafo 4 di detto articolo, per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato, ad eccezione dei prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota;

    considerando che a tal fine è necessario che la Commissione tenga conto di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza direttamente o tramite gli Stati membri ; che è opportuno, nell'interesse della rappresentatività dei prezzi franco frontiera, escludere alcune informazioni dal calcolo, quando si tratti soltanto di quantitativi limitati o di prezzi non rappresentativi;

    considerando che, per motivi di comparabilità, è necessario stabilire i prezzi franco frontiera per dei prodotti aventi le caratteristiche di quelli per i quali sono fissati i prezzi d'entrata, vale a dire i prodotti mercantili di buona qualità ; che è pertanto necessario adeguare i prezzi dei prodotti non corrispondenti a tali requisiti;

    considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella determinazione dei prezzi franco frontiera si deve tener conto delle eventuali differenze tra il prodotto per il quale è constatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa ; che tali differenze riguardano in particolare la composizione, la qualità, la stagionatura e la presentazione dei prodotti ; che, per quanto concerne la composizione, occorre basarsi, per tener conto delle differenze, sulla situazione dei prezzi del prodotto di base nel commercio internazionale ; che le altre caratteristiche possono essere stimate conformemente alla valutazione effettuata nella Comunità;

    considerando che le informazioni relative ai prezzi possono mancare per alcuni prodotti ; che è opportuno che il prezzo franco frontiera possa in tal caso essere determinato secondo un metodo forfettario;

    considerando che, per evitare che il mercato della Comunità venga perturbato da brusche e notevoli variazioni di prelievi che non riflettono gli effettivi movimenti del prezzo del mercato, è opportuno prevedere che, in alcune condizioni, la Commissione può, in via eccezionale e per un periodo limitato, mantenere un prezzo franco frontiera a un livello invariato;

    considerando che occorre prendere in considerazione per la fissazione dei prelievi una periodicità che tenga conto, da un lato, dell'interesse del commercio ad una certa stabilità dei prezzi e, dall'altro, della necessità di seguire l'evoluzione dei prezzi nel commercio internazionale ; che una fissazione avente luogo di massima ogni quindici giorni soddisfa a tali condizioni;

    considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), richiede alcune precisazioni;

    considerando che il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 804/68 è applicabile il 29 luglio 1968 ; che per i prelievi dei prodotti contenenti zucchero, l'elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunta dev'essere calcolato in funzione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco nei primi 20 giorni del mese precedente quello durante il quale si applica il prelievo per il prodotto lattiero-caseario ; che il regime per lo zucchero è (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (2) GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 3.

    applicato soltanto dal 1º luglio 1968 ; che è pertanto necessario prevedere disposizioni transitorie per la prima fissazione dei prelievi;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Un prezzo franco frontiera viene fissato dalla Commissione per ciascun prodotto pilota.

    2. Tali prezzi sono stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità.

    Articolo 2

    I prezzi franco frontiera sono stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, parti a) 2 e da b) a g) del regolamento (CEE) n. 804/68, esclusi i prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota.

    Articolo 3

    All'atto della constatazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale è tenuto conto di tutte le informazioni relative

    1. ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per prodotti in provenienza dai paesi terzi,

    2. ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui la Commissione sia a conoscenza, direttamente o tramite gli Stati membri.

    Articolo 4

    All'atto della constatazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale non è tenuto conto delle informazioni

    1. riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa;

    2. per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere o le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non è rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

    Articolo 5

    1. I prezzi di cui all'articolo 3 che non si applicano

    a) franco frontiera della Comunità,

    b) a prodotti mercantili di buona qualità vengono adeguati.

    2. I prezzi du cui all'articolo 3 applicabili per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota sono adeguati prendendo in considerazione in particolare le differenze

    a) di composizione,

    b) di stagionatura,

    c) di qualità,

    d) di presentazione

    esistenti fra il prodotto assimilato e il rispettivo prodotto pilota.

    Gli adeguamenti concernenti la composizione vengono calcolati moltiplicando la differenza esistente tra il tenore di componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato.

    Gli altri adeguamenti vengono calcolati tenendo conto della differenza esistente tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro.

    Articolo 6

    In mancanza d'informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base

    1. del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili dei prezzi,

    2. di costi medi di trasformazione e

    3. di rese medie.

    Articolo 7

    Un prezzo franco frontiera può essere mantenuto, in via eccezionale, ad un livello invariato per un periodo limitato

    1. quando il prezzo, che per una data qualità o per una determinata origine ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è di nuovo pervenuto a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera

    e

    2. quando i prezzi disponibili, ritenuti dalla Commissione non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera.

    Articolo 8

    1. I prelievi vengono fissati ogni quindici giorni. Tuttavia, qualora risulti necessario, vengono modificati nell'intervallo.

    Per quindici giorni s'intendono, ai sensi del presente articolo, i periodi compresi fra il 1º e il 15º giorno o fra il 16º e l'ultimo giorno di un mese.

    2. Il prelievo fissato per un prodotto rimane applicabile fino al momento in cui un altro prelievo è applicabile allo stesso prodotto.

    3. Salvo eccezione esplicata, i prelievi sono fissati in unità di conto per 100 chilogrammi.

    Articolo 9

    1. Per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b) 2, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso esistente tra il latte in polvere contenuto nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dell'altro, viene calcolato moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuto nel prodotto.

    L'importo di base da fissare è uguale ad un centesimo del prelievo

    a) applicabile al prodotto pilota del gruppo n. 2, quando trattasi dei prodotti della sottovoce 04.02 B I b) 2 aa);

    b) applicabile al prodotto pilota del gruppo n. 3, quando trattasi dei prodotti della sottovoce 04.02 B I b) 2 bb);

    c) calcolato conformemente all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CEE) n. 823/68, quando trattasi dei prodotti della sottovoce 04.02 B I b) 2 cc).

    2. Per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b), l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso esistente tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dell'altro, viene calcolato moltiplicando l'importo di base per la quantità di componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto.

    L'importo di base da fissare è uguale ad un centesimo del prelievo

    a) calcolato conformemente all'articolo 5, punto 2, del regolamento (CEE) n. 823/68, quando trattasi dei prodotti della sottovoce 04.02 B II b) 1;

    b) calcolato conformemente al punto 3 dello stesso articolo, trattasi dei prodotti della sottovoce 04.02 II b) 2.

    Articolo 10

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, la prima fissazione dei prelievi ha luogo per il periodo dal 29 luglio al 15 agosto 1968.

    2. All'atto della fissazione dei prelievi per tale periodo, i prelievi applicabili allo zucchero bianco da prendersi in considerazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 823/68 sono quelli applicabili nei primi 20 giorni del mese di luglio 1968.

    Articolo 11

    I prodotti pilota e i prodotti assimilati di cui al presente regolamento sono quelli che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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