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Document 31968D0361

68/361/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1968, che istituisce un Comitato veterinario permanente

GU L 255 del 18.10.1968, p. 23–23 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 473 - 473

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; abrogato da 32002R0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1968/361/oj

31968D0361

68/361/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1968, che istituisce un Comitato veterinario permanente

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 18/10/1968 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0160
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0465
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0160
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0473
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0041


II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 che istituisce un Comitato veterinario permanente (68/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che per i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore veterinario occorre istituire un Comitato composto di esperti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e per dare a quest'ultima la possibilità di procedere alla consultazione di esperti;

considerando che è inoltre opportuno che tale cooperazione si estenda a tutti i settori oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie ; che a tal fine occorre abilitare il Comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un Comitato veterinario permanente, in appresso denominato il «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore veterinario, nei casi e nelle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali disposizioni e che sia sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

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