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Document 31962R0026

    CEE Consiglio: Regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

    GU 30 del 20.4.1962, p. 993–994 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 129 - 130

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; abrogato da 32006R1184

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/26/oj

    31962R0026

    CEE Consiglio: Regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. 030 del 20/04/1962 pag. 0993 - 0994
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0120
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0129
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0029
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0029


    REGOLAMENTO Nr. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

    Considerando che secondo l'articolo 42 del Trattato, l'applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni seguenti dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica;

    Considerando che dalle proposte relative all'elaborazione ed all'attuazione della politica agricola comune, presentate dalla Commissione risulta che talune regole di concorrenza debbono poter essere applicate sin da ora alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli allo scopo di abolire le pratiche contrarie ai principi del mercato comune e pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del Trattato, nonchè al fine di disporre degli elementi necessari per la successiva instaurazione di un regime concorrenziale adeguato allo sviluppo della politica agricola comune;

    Considerando che le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 85 del Trattato, nonchè allo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune;

    Considerando l'opportunità di riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agricoli o l'utilizzazione d'impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato;

    Considerando che, sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti capoversi, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 85 del Trattato;

    Considerando che per poter tener conto delle disposizioni specifiche del Trattato sull'agricoltura e, in particolare, di quelle dell'articolo 39, la Commissione deve, in materia di dumping, valutare tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, in particolare il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato le importazioni da altre provenienze e che essa deve rivolgere le raccomandazioni e autorizzare le misure di protezione previste dall'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato, in funzione di tale valutazione;

    Considerando che per l'attuazione, nell'ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e all'articolo 86 del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2.

    Articolo 2

    1. L'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato.

    2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

    3. La Commissione procede a tale accertamento d'ufficio o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

    4. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

    Articolo 3

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, l'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato è applicabile al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

    2. Tenendo conto delle disposizioni del Trattato relative all'agricoltura e, in particolare, dell'articolo 39, la Commissione valuta tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, e segnatamente il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato, le importazioni da altre provenienze. A seguito di tale valutazione, la Commissione rivolge le raccommandazioni e autorizza le misure di protezione di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato.

    Articolo 4

    Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, eccettuate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che entrano in vigore il 1º luglio 1962.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. COUVE DE MURVILLE

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