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Document 22019D1400

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/1400]

GU L 235 del 12.9.2019, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1400/oj

12.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/1400]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1129 abroga la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo con effetto dal 21 luglio 2019.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il punto 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 21 luglio 2019.

2.

Dopo il punto 29bc [Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione] è inserito quanto segue:

«29bd.

32017 R 1129: Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

c)

all'articolo 9, paragrafo 3, i termini “o, se posteriore, della/dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “del/dal 21 luglio 2019”;

d)

all'articolo 22, paragrafo 11, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;

e)

all'articolo 33, paragrafo 5, seconda frase, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo il termine “ESMA”;

f)

all'articolo 34, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “e con l'Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

all'articolo 35, paragrafo 2, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;

h)

all'articolo 37, paragrafo 3, seconda frase, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “L'ESMA”;

i)

all'articolo 38, paragrafo 2, lettera d), i termini “alla pertinente normativa dell'Unione” sono sostituiti dai termini “alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE”;

j)

all'articolo 46, paragrafo 3, i termini “o, se posteriore, della/dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “del/dal 21 luglio 2019”;

k)

all'articolo 49, paragrafi 2 e 3, i termini “o, se posteriore, dalla/la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “dal/il 21 luglio 2019”;

l)

all'articolo 49, paragrafo 2, anziché “dal 21 luglio 2018” e “dal 20 luglio 2017” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019”.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.

(2)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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