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Document 22009D0016
Decision of the EEA Joint Committee No 16/2009 of 5 February 2009 amending Annex XIX (Consumer protection) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
GU L 73 del 19.3.2009, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(69) | abrogazione | punto 4 | 12/05/2010 | |
Modifies | 21994A0103(69) | aggiunta | punto 7h | 01/11/2011 |
19.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 16/2009
del 5 febbraio 2009
che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2008 del 7 novembre 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2), |
(3) |
La direttiva 2008/48/CE abroga, con effetto dal 12 maggio 2010, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo con effetto dal 12 maggio 2010, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIX dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 7g (direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
2) |
il testo del punto 4 (direttiva 87/102/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 12 maggio 2010. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 103.
(2) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(3) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.