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Document 22006D0608

    2006/608/CE: Decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006 , che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

    GU L 247 del 9.9.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 76M del 16.3.2007, p. 294–297 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/608/oj

    9.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/22


    DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

    del 2 giugno 2006

    che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

    (2006/608/CE)

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «l’accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’allegato I bis, punto 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I bis dell’accordo di partenariato ACP-CE relativo al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE per il periodo successivo al nono Fondo europeo di sviluppo (FES) prevede che l’Unione europea si impegni a mantenere il suo aiuto agli Stati ACP, in conformità dell’accordo di partenariato ACP-CE, a un livello perlomeno equivalente a quello del nono FES, al quale vanno aggiunti l’incidenza dell’inflazione, della crescita nell’Unione europea e dell’adesione di 10 nuovi Stati membri nel 2004, senza indicare tuttavia né l’esatto periodo di riferimento (cinque o sei anni), né l’importo, né lo strumento per il finanziamento (bilancio generale o nuovo FES).

    (2)

    Il 23 febbraio 2005, a conclusione dei negoziati sull’accordo di partenariato ACP-CE riveduto, svoltisi a Bruxelles, l’Unione europea si è impegnata a proporre il più rapidamente possibile un importo preciso e il periodo di riferimento dell’accordo.

    (3)

    Il Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 ha deciso l’esatto periodo di riferimento (sei anni), l’importo (22 682 milioni di EUR a prezzi correnti) e lo strumento per il finanziamento (decimo FES).

    (4)

    Il gruppo degli Stati ACP dovrebbe mantenere la possibilità di beneficiare di risorse aggiuntive in base ad altri strumenti finanziari come previsto nei rispettivi strumenti in conformità della dichiarazione XV allegata all’accordo di partenariato ACP-CE. Qualora il gruppo degli Stati ACP contribuisse, tramite il FES, a iniziative internazionali o interregionali del FES, la visibilità di tale contributo dovrebbe essere assicurata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Le modifiche dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati ACP, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, di cui all’allegato della presente decisione, sono approvate dal Consiglio dei ministri ACP-CE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Port Moresby, addì 2 giugno 2006.

    Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

    Il presidente

    O. ROJAS


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.


    ALLEGATO

    All’accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO I ter

    Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013

    1.

    Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2008, l’importo globale dei contributi finanziari forniti dalla Comunità tramite il FES al gruppo degli Stati ACP è pari a 23 966 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

    2.

    L’importo di 21 966 milioni di EUR a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile all’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti per la cooperazione nel modo seguente:

    a)

    17 766 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:

    i)

    i programmi indicativi nazionali del gruppo degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

    ii)

    i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 6 a 11, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

    b)

    2 700 milioni di EUR sono destinati al finanziamento della cooperazione tra paesi ACP e interregionale a beneficio di numerosi Stati ACP o della totalità degli stessi ai sensi dell’articolo 12, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione. Questa dotazione finanziaria comprende il sostegno strutturale delle istituzioni paritetiche, ossia il CSI e il CSA, menzionate e controllate in base alle norme e procedure di cui all’allegato III del presente accordo, e l’Assemblea parlamentare paritetica di cui all’articolo 17 del presente accordo. La dotazione finanziaria riguarda anche l’assistenza per le spese operative del segretariato ACP di cui ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato al presente accordo;

    c)

    1 500 milioni di EUR sono destinati al finanziamento del Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell’allegato II (“modalità e condizioni di finanziamento”) del presente accordo e comprendono un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR in forma di prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste agli articoli 2 e 4 dell’allegato II per la durata del decimo FES.

    3.

    Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui le relative sovvenzioni in conto interessi, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 000 milioni di EUR, complementare al decimo FES, è concesso dalla BEI in forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell’allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

    4.

    Le rimanenze del nono FES o dei FES anteriori non potranno più essere impegnate, salvo decisione unanime del Consiglio dell’Unione europea, dopo il 31 dicembre 2007 o dopo l’entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale se questa data è successiva, così come non potranno esserlo gli importi disimpegnati in data successiva da progetti di cui ai suddetti fondi, fatti salvi le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al nono FES e le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi che saranno trasferite al decimo FES per essere utilizzate conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo riveduto. I fondi di cui sopra eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all’entrata in vigore del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del decimo FES.

    5.

    L’importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell’Unione europea non decida diversamente all’unanimità su proposta della Commissione.

    6.

    Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE, può adottare le opportune misure nei limiti dell’importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di uno degli strumenti di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra gli stanziamenti.

    7.

    Il Consiglio dell’Unione europea procederà ad un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l’incidenza dell’aiuto fornito. Tale esame sarà effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale esame contribuirà alla decisione relativa all’importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

    8.

    Durante il periodo di riferimento del presente quadro finanziario pluriennale 2008-2013, qualsiasi Stato membro dell’UE può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell’ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. La proprietà ACP a livello nazionale di tali iniziative deve essere garantita.»


    DICHIARAZIONI

    Dichiarazioni concernenti il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 convenuto nella 31a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE Port Moresby, Papua Nuova Guinea 1o e 2 giugno 2006

    1.   Accordi di partenariato economico (APE): dichiarazione dell’UE

    Gli accordi di partenariato economico, in quanto strumenti di sviluppo, mirano a favorire l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, specialmente utilizzando in pieno le potenzialità dell’integrazione regionale e del commercio Sud-Sud.

    La Commissione ribadisce l’importanza di ulteriori progressi verso l’integrazione regionale coerente e le riforme della politica settoriale, e che si terrà conto delle necessità che sorgono gradualmente dall’attuazione degli APE nel dialogo sulla programmazione con gli ACP relativo alla revisione finale del nono FES e alle risorse del decimo FES, riguardante il periodo successivo all’entrata in vigore il 1o gennaio 2008.

    Inoltre l’Unione europea rammenta i propri impegni ad aumentare in maniera sostanziale l’aiuto per il commercio entro il 2010 in aggiunta alle risorse del FES.

    2.   Importi disimpegnati: dichiarazione della Comunità

    In base all’esame di rendimento da effettuarsi nel 2010 e a una proposta della Commissione, il Consiglio dell’Unione europea valuterà l’adozione, all’unanimità, di una decisione di trasferimento alle riserve del decimo Fondo europeo di sviluppo degli importi eventualmente disimpegnati da progetti ACP finanziati a titolo del nono FES o dei FES anteriori. Dati gli importanti obiettivi di sviluppo perseguiti dagli APE, nella sua valutazione il Consiglio dell’Unione europea farà altresì attenzione a fornire ulteriore supporto ai costi di adeguamento strutturale e alle altre necessità relative allo sviluppo nell’attuazione degli APE.

    3.   Sovvenzioni in conto interessi: dichiarazione della Comunità

    Riconoscendo gli alti costi di adeguamento che i paesi aderenti al protocollo dello zucchero si trovano a fronteggiare quale risultato delle riforme CE riguardanti il settore dello zucchero, la BEI cercherà di dirigere parte delle risorse del Fondo investimenti e delle sue proprie risorse verso investimenti nel settore dello zucchero dei paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero. Un importo fino a 100 milioni di EUR sarà impiegato eventualmente e sulla base dei criteri di idoneità fissati nell’allegato II dell’accordo di Cotonou dalla dotazione per i prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste al punto 2, lettera c), dell’allegato I ter dell’accordo di Cotonou.


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