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Document 22005A0713(02)

Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi - Dichiarazioni

GU L 182 del 13.7.2005, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 224–229 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/495(1)/oj

Related Council decision

22005A0713(02)

Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 13/07/2005 pag. 0029 - 0034
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 16/06/2006 pag. 0224 - 0229


TRADUZIONE

Accordo

tra l’Unione europea e l’Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

L’UCRAINA,

dall’altra,

di seguito "le parti",

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea ("UE") può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi, compreso il mantenimento della pace.

(2) Il Consiglio europeo, riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, ha convenuto disposizioni per la consultazione e la cooperazione tra l’Unione europea e l’Ucraina in materia di gestione delle crisi.

(3) L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. L’Ucraina può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dall’Ucraina.

(4) È opportuno che le condizioni generali per la partecipazione dell’Ucraina alle operazioni dell’UE di gestione civile e militare delle crisi figurino nel presente accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione. Ulteriori disposizioni di attuazione devono essere decise per ciascuna operazione ai sensi dell’articolo 13 del presente accordo.

(5) L’accordo non deve pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica delle decisioni dell’Ucraina di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, secondo la sua legislazione.

(6) L’accordo in questione deve riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione dell’Ucraina a un’operazione dell’UE già in corso, di gestione di una crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1. In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare l’Ucraina a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e una volta che l’Ucraina ha deciso di partecipare, l’Ucraina informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2. La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo dell’Ucraina è condotta in consultazione con l’Ucraina.

3. L’Unione europea fornisce all’Ucraina quanto prima possibile una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione, al fine di assistere l’Ucraina nella formulazione della sua offerta.

4. L’Unione europea comunica per iscritto all’Ucraina il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1. L’Ucraina aderisce all’azione comune con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo dell’Ucraina ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1. Lo status del personale, distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte dell’Ucraina, è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l’Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l’operazione è condotta.

2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e l’Ucraina.

3. Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, l’Ucraina esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.

4. L’Ucraina è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. L’Ucraina è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

5. L’Ucraina si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cui partecipa l’Ucraina, e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello di dichiarazione è allegato al presente accordo.

6. Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione dell’Ucraina a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. L’Ucraina adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 [1], e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra le quali il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi o il capo missione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi.

2. Qualora l’UE e l’Ucraina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1. L’Ucraina garantisce che il personale da essa distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

- all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;

- al piano operativo;

- alle misure di attuazione.

2. L’Ucraina informa a tempo debito il capo missione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità dell’Ucraina. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale distaccato dall’Ucraina conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capo missione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5. L’Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

6. Il capo missione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dall’Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capo missione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione dell’Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l’articolo 8, l’Ucraina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, l’Ucraina, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. L’Ucraina contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2. Il contributo finanziario dell’Ucraina al bilancio operativo è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a) la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b) la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero del proprio personale che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’Ucraina non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a) l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b) lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

5. È firmato un accordo tra il capo missione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi dell’Ucraina sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi dell’Ucraina al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a) l’importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di audit.

SEZIONE III

CONDIZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi

1. L’Ucraina garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

- all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

- al piano operativo,

- alle misure di attuazione.

2. Il personale distaccato dall’Ucraina conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

3. L’Ucraina informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1. L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante può delegare i suoi poteri.

3. L’Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4. Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione dell’Ucraina, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo dell’Ucraina.

5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dall’Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l’articolo 12, l’Ucraina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa [2].

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, l’Ucraina, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1. L’Ucraina contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi ai sensi della decisione del Consiglio di cui all’articolo 11.

2. Il contributo finanziario dell’Ucraina ai costi comuni è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a) la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b) la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero del proprio personale che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se l’Ucraina fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il numero delle persone da essa messe a disposizione e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dall’Ucraina e il totale del personale partecipante all’operazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a) l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; oppure

b) lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

4. È concluso un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, da un lato, e le autorità amministrative competenti dell’Ucraina, dall’altro. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a) l’importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti dell’Ucraina.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e, successivamente, almeno ogni tre anni.

3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

4. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005, in lingua inglese in quattro copie.

Per l’Unione europea

Per l’Ucraina

[1] GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

[2] GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

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ALLEGATO

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE

Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cui partecipa l’Ucraina, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell’Ucraina per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dall’Ucraina nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

- risultino dall’uso di mezzi appartenenti all’Ucraina, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dall’Ucraina nell’utilizzare detti mezzi.

DICHIARAZIONE DELL’UCRAINA

L’Ucraina nell’applicare un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

- risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.

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