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Document 22004D0029

    Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

    GU L 127 del 29.4.2004, p. 137–139 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/29(2)/oj

    22004D0029

    Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0137 - 0139


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 29/2004

    del 19 marzo 2004

    che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2003 del 7 novembre 2003(1).

    (2) Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate(2) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2000(3).

    (3) Il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico(4) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 136/2002(5).

    (4) È necessario un testo di adattamento riguardo all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2790/1999 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1400/2002,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XIV dell'accordo è così modificato:

    1) Al punto 2 [regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione] viene inserito quanto segue:

    "c) Alla fine dell'articolo 8 viene aggiunto il testo seguente:'Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applichi agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

    Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione viene informata dell'emissione di tale raccomandazione.

    Entro tre mesi dall'emissione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il decorso inutile del termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo utile.

    Qualora lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione la accetti o non risponda nei termini, ai sensi dell'accordo gli deriva l'obbligo giuridico di attuare la raccomandazione entro tre mesi dalla sua emissione.

    Qualora entro il termine di tre mesi lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di non accettarla, detta autorità ne dà notizia alla Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

    L'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

    Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Qualora le due autorità di vigilanza convengano sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri CE e l'autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di ugual tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione.'"

    2) Al punto 4b [regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione] viene inserito quanto segue:

    "c) Alla fine dell'articolo 7 viene aggiunto il testo seguente:'Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applichi agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

    Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione viene informata dell'emissione di tale raccomandazione.

    Entro tre mesi dall'emissione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il decorso inutile del termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo utile.

    Qualora lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione la accetti o non risponda nei termini, ai sensi dell'accordo gli deriva l'obbligo giuridico di attuare la raccomandazione entro tre mesi dalla sua emissione.

    Qualora entro il termine di tre mesi lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di non accettarla, detta autorità ne dà notizia alla Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

    L'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

    Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Qualora le due autorità di vigilanza convengano sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri CE e l'autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di ugual tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione.'"

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 45.

    (2) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

    (3) GU L 103 del 12.4.2001, pag. 36.

    (4) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

    (5) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 38.

    (6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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