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Document 22004D0022
Decision of the EEA Joint Committee No 22/2004 of 19 March 2004 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 127 del 29.4.2004, p. 127–127
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XIII punto 14 trattino | 20/03/2004 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0127 - 0127
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004 del 19 marzo 2004 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6 febbraio 2004(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2), DECIDE: Articolo 1 Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino: "- 32003 R 1490: regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3)." Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 1490/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44. (2) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.