Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0022

    Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 127 del 29.4.2004, p. 127–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/22(3)/oj

    22004D0022

    Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0127 - 0127


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 22/2004

    del 19 marzo 2004

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6 febbraio 2004(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

    "- 32003 R 1490: regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3)."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1490/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44.

    (2) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3.

    (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

    Top