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Document 22002D0258

2002/258/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 28 febbraio 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari

GU L 91 del 6.4.2002, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/258/oj

22002D0258

2002/258/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 28 febbraio 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/2002 pag. 0022 - 0022


Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia

del 28 febbraio 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari

(2002/258/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra(1), riguardante la partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Polonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

(2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Polonia a dette attività.

(3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Polonia,

DECIDE:

Articolo 1

La Polonia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Polonia contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Polonia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Polonia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Polonia si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti della Polonia stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Polonia a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Polonia chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(2), dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Polonia ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 35.

(2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

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