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Document 22002A1210(01)
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning amendments to the Annexes to the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products
Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
GU L 333 del 10.12.2002, p. 15–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/957/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21997A0226(02) | sostituzione | allegato V testo | 01/02/2003 | |
Modifies | 21997A0226(02) | sostituzione | allegato VII | 01/02/2003 |
Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 10/12/2002 pag. 0015 - 0020
Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale A. Lettera dell'autorità competente della Comunità europea Bruxelles, addì 28.11.2002 Egregio Signor ..., con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, mi pregio proporLe di modificare gli allegati dell'accordo come segue: sostituire i testi dell'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e dell'allegato VII, con i testi degli allegati A e B concordati dai nostri rispettivi servizi e annessi alla presente. Le sarei grado se volesse confermarmi che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche. Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione. Per la Comunità europea >PIC FILE= "L_2002333IT.001502.TIF"> B. Lettera dell'autorità competente della Nuova Zelanda Londra, 28.11.2002 Egregio signor ..., mi pregio riferirmi alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte all'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e all'allegato VII, dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale. In proposito mi pregio confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte nella lettera sopra menzionata, una copia della quale è annessa alla presente. Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione. Per l'autorità della Nuova Zelanda >PIC FILE= "L_2002333IT.001601.TIF"> ALLEGATO A "ALLEGATO V RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE >SPAZIO PER TABELLA> Allegato V a) Non valutato, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali. b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V. c) Per le definizioni delle abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato." ALLEGATO B "ALLEGATO VII CERTIFICAZIONE Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali. Attestati di sanità: a) i) se è stata riconosciuta la piena equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria secondo il caso e per i sistemi di certificazione); cfr. allegato V, sì (1); "I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria(1)] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda(2)] riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea(3)] secondo le disposizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [... la normativa della parte esportatrice]" ii) se l'equivalenza è stata riconosciuta per le norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, cfr. allegato V, sì (1), ma non per i sistemi di certificazione: utilizzare la certificazione esistente; b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2): utilizzare la certificazione esistente; c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3); d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: - utilizzare la certificazione esistente. Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione. Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese. L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario. In relazione alle partite di prodotti per cui è prescritto il modello di attestato sanitario di cui alla lettera a), punto i), il certificato sanitario ufficiale può essere rilasciato successivamente alla spedizione della partita, a condizione che: - il certificato sia disponibile all'arrivo presso i posti d'ispezione frontalieri; - la dichiarazione di cui alla lettera a), punto i), sia completata dalla seguente: Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente partita sulla base del/dei documento/i di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciato/i il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita. (1) Cancellare la voce superflua. (2) Cancellare la voce superflua. (3) Cancellare la voce superflua."