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Document 22002A1210(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    GU L 333 del 10.12.2002, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/957/oj

    Related Council decision

    22002A1210(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 10/12/2002 pag. 0015 - 0020


    Accordo in forma di scambio di lettere

    relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    A. Lettera dell'autorità competente della Comunità europea

    Bruxelles, addì 28.11.2002

    Egregio Signor ...,

    con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, mi pregio proporLe di modificare gli allegati dell'accordo come segue:

    sostituire i testi dell'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e dell'allegato VII, con i testi degli allegati A e B concordati dai nostri rispettivi servizi e annessi alla presente.

    Le sarei grado se volesse confermarmi che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    Per la Comunità europea

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    B. Lettera dell'autorità competente della Nuova Zelanda

    Londra, 28.11.2002

    Egregio signor ...,

    mi pregio riferirmi alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte all'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e all'allegato VII, dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

    In proposito mi pregio confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte nella lettera sopra menzionata, una copia della quale è annessa alla presente.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    Per l'autorità della Nuova Zelanda

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    ALLEGATO A

    "ALLEGATO V

    RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Allegato V

    a) Non valutato, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

    b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

    c) Per le definizioni delle abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato."

    ALLEGATO B

    "ALLEGATO VII

    CERTIFICAZIONE

    Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali.

    Attestati di sanità:

    a) i) se è stata riconosciuta la piena equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria secondo il caso e per i sistemi di certificazione); cfr. allegato V, sì (1);

    "I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria(1)] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda(2)] riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea(3)] secondo le disposizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [... la normativa della parte esportatrice]"

    ii) se l'equivalenza è stata riconosciuta per le norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, cfr. allegato V, sì (1), ma non per i sistemi di certificazione: utilizzare la certificazione esistente;

    b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2): utilizzare la certificazione esistente;

    c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3);

    d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: - utilizzare la certificazione esistente.

    Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione.

    Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

    L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

    In relazione alle partite di prodotti per cui è prescritto il modello di attestato sanitario di cui alla lettera a), punto i), il certificato sanitario ufficiale può essere rilasciato successivamente alla spedizione della partita, a condizione che:

    - il certificato sia disponibile all'arrivo presso i posti d'ispezione frontalieri;

    - la dichiarazione di cui alla lettera a), punto i), sia completata dalla seguente: Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente partita sulla base del/dei documento/i di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciato/i il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita.

    (1) Cancellare la voce superflua.

    (2) Cancellare la voce superflua.

    (3) Cancellare la voce superflua."

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