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Document 22000D0921(08)

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2000, del 28 giugno 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 237 del 21.9.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/55/oj

22000D0921(08)

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2000, del 28 giugno 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0070 - 0071


Decisione del Comitato misto SEE

n. 55/2000

del 28 giugno 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del 31 marzo 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(2).

(3) Gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli(3) devono essere modificati in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

"- 399 R 1804: Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1)."

Articolo 2

Al punto 54b del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo, gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati come segue:

1) Nell'adattamento a), i riferimenti alla Finlandia e alla Svezia, comprese le disposizioni, sono soppressi.

2) Gli adattamenti b) e c) sono soppressi.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1804/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previse dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.

(2) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

(3) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(4) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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