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Document 22000D0921(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 48/2000 of 31 May 2000 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2000, del 31 maggio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2000, del 31 maggio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 237 del 21.9.2000, p. 58–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo X punto 1 trattino | 01/06/2000 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo X punto 6 trattino | 01/06/2000 | |
Modifies | 21994A0103(52) | sostituzione | capo X punto 1 testo | 01/06/2000 | |
Modifies | 21994A0103(52) | sostituzione | capo XVIII punto 4zg testo | 01/06/2000 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2000, del 31 maggio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0058 - 0059
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2000 del 31 maggio 2000 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2000 del 19 maggio 2000(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(2). (3) La direttiva 1999/5/CE abroga, a decorrere dall'8 aprile 2000, la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità(3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere sostituita dalla direttiva 1999/5/CE. (4) L'adattamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione(4), deve essere adeguato all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea, DECIDE: Articolo 1 Il testo del punto 4zg (direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)". Articolo 2 Il punto 1 (direttiva 73/23/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue: 1) È aggiunto il seguente trattino: "- 399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)". 2) Nell'adattamento, viene soppresso il riferimento a "Finlandia" e "Svezia". Articolo 3 Al punto 6 (direttiva 89/336/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino: "- 399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)". Articolo 4 I testi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5). Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente F. Barbaso (1) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 53. (2) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. (3) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. (4) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. (5) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.