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Document 22000A1011(01)

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze - Dichiarazione della Commissione delle Comunità europee

GU L 257 del 11.10.2000, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/602/oj

Related Council decision

22000A1011(01)

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze - Dichiarazione della Commissione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 11/10/2000 pag. 0024 - 0026


Accordo

tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

LE PARTI CONTRAENTI,

consapevoli della necessità della cooperazione internazionale per la lotta contro le droghe e le tossicodipendenze nella società,

desiderose di ribadire gli strettissimi legami culturali, commerciali e sociali che storicamente uniscono l'Unione europea e la Norvegia, e specialmente i vincoli di cooperazione economica, politica e giuridica istituiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo,

considerando che la Comunità europea ha concluso, con decisione 90/611/CEE(1), la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nel prosieguo denominata "Convenzione di Vienna", ed ha depositato la dichiarazione relativa alla competenza di cui all'articolo 27 di tale convenzione(2); che la Norvegia ha ratificato la Convenzione di Vienna il 14 novembre 1994;

considerando che la Comunità europea ha istituito, con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio(3) ("il regolamento") l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ("l'Osservatorio");

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento prevede all'articolo 13 che l'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri. La Norvegia ha presentato domanda di partecipazione all'Osservatorio.

(2) La Norvegia condivide gli obiettivi che il regolamento conferisce all'Osservatorio.

(3) La Norvegia accetta la descrizione delle attività dell'Osservatorio e i suoi metodi di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento.

(4) In Norvegia esiste un'istituzione idonea a essere nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

La Norvegia partecipa pienamente alle attività dell'Osservatorio, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. La Norvegia è inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

2. La Norvegia notifica all'Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazione nazionale entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, compreso il proprio Osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all'attività dell'Osservatorio.

3. Con decisione unanime dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, è designato, in Norvegia, un centro specializzato con funzione di centro focale nazionale.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Norvegia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa pienamente a tali riunioni senza diritto di voto. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può convocare, in casi eccezionali, una riunione ristretta ai soli rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e i suoi Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in seduta comune con la partecipazione di rappresentanti della Norvegia, stabilisce le modalità della partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio.

Articolo 4

Comitato scientifico

Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Norvegia a partecipare pienamente alle riunioni del comitato scientifico, senza diritto di voto.

Articolo 5

Bilancio

La Norvegia versa all'Osservatorio una somma pari al 5,5 % del contributo di pertinenza dell'Unione europea, ad esclusione della sovvenzione versata ai centri focali nazionali della rete Reitox.

Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in forza del presente accordo, l'Osservatorio inoltri alle autorità norvegesi, in ottemperanza alla legislazione nazionale, dati personali che non consentono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall'autorità che provvede all'invio.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall'Osservatorio alle autorità norvegesi possono essere pubblicati sempreché vengano osservate le norme comunitarie e norvegesi sulla diffusione e sulla riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. I centri specializzati designati in Norvegia non sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni classificate come riservate a norma della legislazione norvegese.

4. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità norvegesi, l'Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

Articolo 7

Status giuridico

L'Osservatorio ha personalità giuridica di diritto norvegese e gode, in Norvegia, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione norvegese.

Articolo 8

Responsabilità

La responsabilità dell'Osservatorio è disciplinata dall'articolo 16 del regolamento.

Articolo 9

Corte di giustizia

La Norvegia riconosce la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione all'Osservatorio, in conformità all'articolo 17 del regolamento.

Articolo 10

Privilegi

La Norvegia accorda all'Osservatorio privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

Statuto del personale

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini norvegesi in possesso dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell'Osservatorio.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell'ultima delle note diplomatiche che confermano l'avvenuto compimento da parte di ciascuna delle parti contraenti delle formalità riguardanti l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 13

Validità e recesso

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di questa notificazione.

(1) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

(2) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.

(3) GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

Dichiarazione della Commissione delle Comunità europee

Durante la preparazione del bilancio, la Commissione inviterà l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze a tenere nella massima considerazione le osservazioni presentate dalla Norvegia in merito al proprio contributo.

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