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Document 21998A0703(01)
Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks - Declaration concerning the competence of the European Community - Interpretative declarations
Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative
Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative
/* Convenzione di Montego Bay */
GU L 189 del 3.7.1998, p. 17–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/414/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 21998A0703(01)R(01) | (SL) | |||
Corrected by | 21998A0703(01)R(02) | (CS) |
Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative /* Convenzione di Montego Bay */
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 03/07/1998 pag. 0017 - 0041
ACCORDO ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori GLI STATI PARTE DEL PRESENTE ACCORDO, RICHIAMANDOSI alle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, DETERMINATI ad assicurare la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, RISOLUTI a migliorare la cooperazione tra Stati a tale fine, INVITANDO gli Stati di bandiera, gli Stati di porto e gli Stati costieri a fare rispettare con maggiore efficacia le misure di conservazione e di gestione adottate per tali stock, INTENZIONATI a risolvere in particolare i problemi individuati nella sezione C, capitolo 17, dell'Agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, segnatamente che la gestione della pesca di alto mare è inadeguata in molte zone e che alcune risorse sono sovrasfruttate, e notando che esistono i seguenti problemi: pesca non regolamentata, sovracapitalizzazione, flotte sovradimensionate, cambi di bandiera per sfuggire ai controlli, attrezzi da pesca non sufficientemente selettivi, basi di dati inaffidabili e scarsa cooperazione tra Stati, IMPEGNANDOSI a una pesca responsabile, CONSAPEVOLI della necessità di evitare impatti sfavorevoli all'ambiente marino, di preservare la diversità biologica, di mantenere l'integrità degli ecosistemi marini e di ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti da operazioni di pesca, RICONOSCENDO la necessità di fornire assistenza specifica, tra cui assistenza finanziaria, scientifica e tecnologia agli Stati in via di sviluppo affinché questi possano effettivamente partecipare alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, CONVINTI che un accordo per l'applicazione delle disposizioni pertinenti della convenzione sarebbe la misura più adatta a raggiungere tale scopo e a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, CONFERMANO che le questioni non regolamentate dalla convenzione e dal presente accordo continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Uso dei termini e campo di applicazione 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) «convenzione», la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, b) «misure di conservazione e di gestione», le misure per conservare e gestire una o più specie di risorse biologiche marine, che vengono adottate e applicate in modo compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, recepite nella convenzione e nel presente accordo; c) «stock ittici», gli stock di pesci, compresi i molluschi e i crostacei, ad esclusione di quelli appartenenti a specie sedentarie, secondo la definizione dell'articolo 77 della convenzione; d) «accordo», un meccanismo di cooperazione istituito in conformità della convenzione e del presente accordo da due o più Stati allo scopo, tra l'altro, di stabilire misure di conversazione e di gestione, in una subregione o regione, di uno o più stock ittici transzonali o altamente migratori; 2. a) «Stati parte» significa Stati che hanno acconsentito ad obbligarsi in virtù del presente accordo e per i quali l'accordo è in vigore. b) Il presente accordo si applica mutatis mutandis: i) a ogni entità definita nell'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della convenzione e, ii) fatto salvo l'articolo 47, a ogni entità definita «organizzazione internazionale» nell'allegato IX, articolo 1 della convenzione che diventa parte del presente accordo e, in tale misura, l'espressione «Stati parte» si riferisce a tali entità. 3. Il presente accordo si applica mutatis mutandis ad altre entità di pesca le cui navi praticano la pesca alturiera. Articolo 2 Obiettivo L'obiettivo del presente accordo è di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori mediante l'efficace applicazione delle disposizioni pertinenti della convenzione. Articolo 3 Applicazione 1. Salvo disposizione diversa, il presente accordo si applica alla conservazione e alla gestione di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori al di fuori di zone sottoposte a giurisdizione nazionale, ad eccezione degli articoli 6 e 7 che si applicano anche alla conservazione e alla gestione di tali stock in zone sottoposte a giurisdizione nazionale, subordinatamente ai differenti regimi giuridici che si applicano in zone sottoposte a giurisdizione nazionale e in zone al di fuori di una giurisdizione nazionale, come disposto nella convenzione. 2. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei suoi diritti di sovranità, ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori in zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, applica mutatis mutandis i principi generali elencati nell'articolo 5. 3. Gli Stati tengono in dovuta considerazione le rispettive capacità degli Stati in via di sviluppo di applicare gli articoli 5, 6 e 7 in zone sottoposte alla giurisdizione nazionale e la loro necessità di assistenza, come previsto nel presente accordo. A tale fine la parte VII si applica mutatis mutandis alle zone sottoposte a giurisdizione nazionale. Articolo 4 Relazione tra il presente accordo e la convenzione Nulla nel presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati obbligati dalla convenzione. Il presente accordo è interpretato e applicato nell'ambito della convenzione e in modo compatibile con la stessa. PARTE II CONSERVAZIONE E GESTIONE DEGLI STOCK ITTICI TRANSZONALI E DEGLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI Articolo 5 Principi generali Allo scopo di conservare e gestire gli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori, gli Stati costieri e gli Stati che esercitano la pesca alturiera, nell'adempimento del loro dovere di cooperare in conformità della convenzione: a) adottano misure volte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e a promuovere l'obiettivo del loro sfruttamento ottimale; b) assicurano che tali misure siano basate sulle risultanze scientifiche disponibili più valide e siano atte a mantenere o a ricostituire gli stock a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, come richiedono i fattori pertinenti di tipo ambientale ed economico, comprese le particolari necessità degli Stati in via di sviluppo e tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza degli stock e delle norme minime internazionali generalmente raccomandate, siano esse subregionali, regionali o globali; c) applicano l'approccio precauzionale in conformità dell'articolo 6; d) valutano gli impatti della pesca, di altre attività dell'uomo e dei fattori ambientali sugli stock e sulle specie bersaglio, nonché sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock bersaglio o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi; e) adottano, ove necessario, le misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock bersaglio o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi, allo scopo di mantenere o di ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello che ne pregiudicherebbe gravemente la riproduzione; f) riducono al minimo l'inquinamento, gli scarti, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati, le catture di specie non bersaglio, sia pesci che altre specie (di seguito definite specie non bersaglio) e gli impatti su specie associate o dipendenti, in particolare le specie in pericolo, mediante misure che comprendano, per quanto sia possibile, lo sviluppo e l'uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, sicuri dal punto di vista ambientale e con un buon rapporto costo-ricavo; g) proteggono la diversità biologica nell'ambiente marino; h) intraprendono misure per prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e la sovracapacità di pesca e per far sì che lo sforzo di pesca non raggiunga livelli incompatibili con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche; i) tengono conto degli interessi dei pescatori che praticano una pesca artigianale o di sussistenza; j) raccolgono e mettono in comune, in modo tempestivo, dati completi e precisi concernenti le attività di pesca, comprendenti, tra l'altro, la posizione delle navi, la cattura delle specie bersaglio e non bersaglio e lo sforzo di pesca, come stabilito nell'allegato I, nonché le informazioni provenienti dai programmi di ricerca nazionali e internazionali; k) promuovono e svolgono attività di ricerca scientifica e sviluppano tecnologie idonee a sostegno della conservazione e della gestione della pesca; l) applicano e fanno rispettare le misure di conservazione e di gestione mediante metodi efficaci di osservazione, controllo e sorveglianza. Articolo 6 Applicazione dell'approccio precauzionale 1. Gli Stati applicano ampiamente l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori allo scopo di proteggere le risorse biologiche marine e di preservare l'ambiente marino. 2. Gli Stati usano maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non viene invocata quale giustificazione per rinviare o per non intraprendere misure di conservazione e di gestione. 3. Nell'attuare l'approccio precauzionale gli Stati: a) migliorano il processo decisionale relativo alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche procurandosi e condividendo le informazioni scientifiche disponibili più valide e mettendo in opera le tecniche più aggiornate per fronteggiare rischi e incertezze, b) applicano gli orientamenti definiti nell'allegato II e, in base alle informazioni scientifiche disponibili più valide, determinano i parametri di riferimento relativi a determinati stock e l'azione da intraprendere qualora essi oltrepassino i livelli prefissati, c) tengono conto, tra l'altro, delle incertezze relative al volume e alla capacità riproduttiva degli stock, dei parametri di riferimento, dello stato degli stock rispetto a tali parametri di riferimento, dei livelli e della distribuzione della mortalità dovuta alla pesca e dell'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio e sulle specie associate o dipendenti, nonché delle condizioni oceaniche, ambientali e socioeconomiche esistenti e previste, e d) mettono a punto programmi di raccolta di dati e di ricerca per valutare l'impatto della pesca su specie non bersaglio e su quelle associate o dipendenti e sul loro ambiente, e adottano i piani necessari ad assicurare la conservazione di tali specie e a proteggere gli habitat che destano particolare preoccupazione. 4. Gli Stati prendono misure da mettere in atto quando i parametri di riferimento stanno per essere raggiunti, in modo che questi non vengano superati. Nel caso in cui ciò si verifichi, gli Stati intraprendono immediatamente l'azione specificata al paragrafo 3, lettera b) per la ricostituzione degli stock. 5. Qualora lo stato degli stock bersaglio o delle specie non bersaglio associate o dipendenti desti preoccupazione, gli Stati sottopongono tali stock e specie a una più attenta osservazione allo scopo di riesaminare tale stato e l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione. Essi aggiornano regolarmente tali misure alla luce delle nuove informazioni. 6. In caso di pesca nuova o sperimentale, gli Stati adottano al più presto le misure di conservazione e di gestione, compresi, tra l'altro, i limiti relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Tali misure rimangono in vigore fino a quando siano disponibili dati sufficienti a consentire una valutazione dell'impatto di tale pesca sulla sostenibilità a lungo termine degli stock e fino a quando, sulla base di tale valutazione, possano essere adottate misure di conservazione e di gestione. Queste misure, se appropriate, contribuiscono al graduale sviluppo della suddetta pesca. 7. Qualora un fenomeno naturale abbia un impatto negativo significativo sullo stato degli stock ittici transzonali o degli stock ittici altamente migratori, gli Stati membri adottano misure di conservazione e di gestione di emergenza per assicurare che l'attività di pesca non aggravi tale impatto negativo. Gli Stati adottano inoltre tali misure di emergenza qualora l'attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sostenibilità di tali stock. Le misure di emergenza hanno carattere transitorio e devono basarsi sulle risultanze scientifiche più valide a disposizione. Articolo 7 Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione 1. Fatti salvi i diritti sovrani degli Stati costieri ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale secondo il disposto della convenzione, nonché il diritto di tutti gli Stati di permettere ai loro cittadini di praticare la pesca alturiera in conformità della convenzione: a) per quanto riguarda gli stock ittici transzonali, gli Stati costieri interessati e gli Stati i cui cittadini pescano tali stock nella zona di alto mare adiacente, si adoperano, direttamente o tramite gli appositi meccanismi di cooperazione previsti nella parte III, per accordarsi sulle misure necessarie ai fini della conservazione di tali stock nella zona di alto mare adiacente; b) per quanto riguarda gli stock ittici altamente migratori, gli Stati costieri interessati e gli altri Stati i cui cittadini pescano tali stock nella regione cooperano, direttamente o tramite gli appositi meccanismi di cooperazione previsti nella parte III, allo scopo di assicurare la conservazione e di promuovere l'obiettivo dell'utilizzazione ottimale di tali stock in tutta la regione, sia all'interno che al di fuori delle zone sottoposte a giurisdizione nazionale. 2. Le misure di conservazione e di gestione stabilite per l'alto mare e quelle adottate per le zone sottoposte a giurisdizione nazionale devono essere compatibili allo scopo di assicurare la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori nella loro interezza. A tale fine, gli Stati costieri e gli Stati che esercitano la pesca alturiera hanno il dovere di cooperare allo scopo di adottare misure compatibili riguardo a tali stock. Nel determinare misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati: a) tengono conto delle misure di conservazione e di gestione adottate e applicate in conformità dell'articolo 61 della convezione riguardo ai suddetti stock dagli Stati costieri in zone sottoposte a giurisdizione nazionale e assicurano che le misure stabilite riguardo a tali stock per l'alto mare non indeboliscano l'efficacia di tali misure; b) tengono conto delle misure precedentemente stabilite e applicate per l'alto mare in conformità della convezione riguardo ai suddetti stock dagli Stati costieri interessati e dagli Stati che esercitano la pesca alturiera; c) tengono conto delle misure precedentemente concordate che sono state stabilite e applicate in conformità della convezione riguardo ai suddetti stock da un'organizzazione o da un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca; d) tengono conto dell'unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock e delle relazioni tra la distribuzione degli stock, la pesca e le particolarità geografiche della regione interessata, nonché della portata della presenza e dello sfruttamento di tali stock in zone sottoposte a giurisdizione nazionale; e) tengono conto della rispettiva dipendenza degli Stati costieri che praticano la pesca alturiera dagli stock in questione; e f) assicurano che tali misure non provochino un impatto dannoso sull'insieme delle risorse biologiche marine. 3. Nell'adempimento del loro dovere di cooperazione, gli Stati si adoperano per raggiungere un'intesa su misure di conservazione e di gestione compatibili entro un congruo periodo di tempo. 4. Qualora non sia possibile raggiungere un'intesa entro un congruo periodo di tempo, ciascuno degli Stati interessati ha la facoltà di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Parte VIII. 5. In attesa di accordarsi su misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e di cooperazione, si adoperano per stipulare accordi provvisori d'ordine pratico. Nel caso in cui non riescano a trovare un'intesa su tali accordi, ciascuno degli Stati interessati, allo scopo di ottenere misure provvisorie, ha la facoltà di sottoporre la controversia a una corte o un tribunale secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste nella parte VIII. 6. Gli accordi o le misure provvisorie stipulati o prescritti ai sensi del paragrafo 5 tengono conto delle disposizioni della presente parte, hanno il dovuto riguardo per i diritti e gli obblighi di tutti gli Stati interessati, non compromettono od ostacolano il raggiungimento di un'intesa finale su misure di conservazione e di gestione compatibili e non recano pregiudizio all'esito finale di procedure di risoluzione di controversie eventualmente in corso. 7. Gli Stati costieri informano regolarmente gli Stati che esercitano la pesca alturiera nella subregione o regione, direttamente o tramite le organizzazioni o gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca o tramite altri mezzi appropriati, sulle misure da essi adottate riguardanti gli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale. 8. Gli Stati che praticano la pesca alturiera informano regolarmente gli altri Stati interessati, direttamente o tramite le organizzazioni o gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca o tramite altri mezzi appropriati, sulle misure da essi adottate per regolamentare le attività delle navi battenti la loro bandiera che pescano tali stock in alto mare. PARTE III MECCANISMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCERNENTI GLI STOCK ITTICI TRANSZONALI E GLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI Articolo 8 Cooperazione in materia di conservazione e di gestione 1. Gli Stati costieri e gli Stati che esercitano la pesca alturiera si adoperano, in conformità della convenzione, a cooperare per quanto riguarda gli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori, sia direttamente che tramite organizzazioni o accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle subregioni o regioni, al fine di assicurare una conservazione e una gestione efficaci di tali stock. 2. Gli Stati avviano consultazioni in buona fede e senza indugio, particolarmente quando risulti evidente che gli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori in questione possono essere in pericolo di sovrasfruttamento o quando si stia sviluppando una nuova pesca dei suddetti stock. A tale scopo, possono essere avviate consultazioni su richiesta di uno degli Stati interessati al fine di stipulare appositi accordi volti ad assicurare la conservazione e la gestione degli stock. In attesa di raggiungere un'intesa su tali accordi, gli Stati osservano le disposizioni del presente accordo e agiscono in buona fede e nel rispetto dei diritti, degli interessi e dei doveri degli altri Stati. 3. Qualora un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca sia competente a stabilire misure di conservazione e di gestione per particolari stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori, gli Stati che pescano tali stock in alto mare e gli Stati costieri interessati adempiono al loro obbligo di cooperare diventando membri di tale organizzazione o partecipanti a tale accordo o accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o accordo. Gli Stati che hanno un interesse reale nella pesca in questione possono diventare membri di tale organizzazione o partecipanti a tale accordo. Le clausole di partecipazione a tale organizzazione o accordo non devono precludere agli Stati di diventare membri o partecipanti, né devono essere applicate in modo discriminatorio nei confronti di uno Stato o di un gruppo di Stati che abbia un interesse reale nella pesca in questione. 4. Solo gli Stati che sono membri di una tale organizzazione o partecipanti a un tale accordo, o che accettano di applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o accordo, hanno accesso alle risorse alieutiche a cui si riferiscono dette misure. 5. In mancanza di un'organizzazione o di un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca che stabilisca le misure di conservazione e di gestione per un particolare stock ittico transzonale o altamente migratorio, gli Stati costieri e gli Stati che esercitano la pesca alturiera di tali stock nella subregione o regione cooperano per istituire una siffatta organizzazione o per stipulare appositi accordi volti ad assicurare la conservazione e la gestione di tale stock e partecipano ai lavori di tale organizzazione o accordo. 6. Uno Stato che intenda proporre che un'organizzazione intergovernativa competente in materia di risorse biologiche prenda provvedimenti, nel caso in cui tali provvedimenti potrebbero avere un effetto significativo sulle misure di conservazione e di gestione già stabiliti da un'organizzazione o da un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca competente, deve consultarsi con gli Stati membri o partecipanti tramite tale organizzazione o accordo. Per quanto sia possibile, tale consultazione dovrebbe avere luogo precedentemente alla presentazione della proposta all'organizzazione intergovernativa. Articolo 9 Organizzazioni e accordi subregionali e regionali di gestione della pesca 1. All'atto di istituire le organizzazioni subregionali o regionali di gestione della pesca o di stipulare accordi subregionali o regionali di gestione della pesca concernenti stock ittici transzonali e stock ittici altamente migratori, gli Stati si accordano, tra l'altro: a) sugli stock a cui si applicano le misure di conservazione e di gestione, tenuto conto delle caratteristiche biologiche degli stock in oggetto e della natura della pesca in questione, b) sulla zona di applicazione, tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 1 e delle caratteristiche della subregione o regione, compresi i fattori socioeconomici, geografici e ambientali, c) sulla relazione tra i compiti della nuova organizzazione o del nuovo accordo e il ruolo, gli obiettivi e le attività delle organizzazioni o degli accordi di gestione della pesca pertinenti già esistenti, e d) sui meccanismi mediante i quali l'organizzazione o l'accordo ottiene pareri scientifici ed esamina lo stato degli stock, compresa, se del caso, l'istituzione di un organismo consultativo scientifico. 2. Gli Stati che collaborano alla formazione di un'organizzazione o di un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca comunicano tale iniziativa agli altri Stati che sanno essere realmente interessati ai lavori della futura organizzazione o del futuro accordo. Articolo 10 Funzioni delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca Nell'adempimento del proprio obbligo di cooperazione tramite organizzazioni o accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, gli Stati: a) si accordano su misure di conservazione e di gestione e vi si attengono al fine di assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori; b) convengono, nei modi opportuni, sui diritti di partecipazione quali l'assegnazione di catture ammesse o sui livelli dello sforzo di pesca; c) adottano e applicano le norme minime internazionali generalmente raccomandate per una conduzione responsabile delle operazioni di pesca; d) si procurano e valutano pareri scientifici, esaminano lo stato degli stock e stimano l'impatto della pesca di specie non bersaglio e di specie associate o dipendenti; e) convengono su norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio di dati sulla pesca degli stock; f) compilano e diffondono dati statistici accurati e completi come specificato nell'allegato I, per assicurare che siano disponibili le risultanze scientifiche più valide, mantenendo nel contempo la dovuta riservatezza, se del caso; g) promuovono e operano valutazioni scientifiche degli stock e ricerche scientifiche sugli stessi e ne diffondono i risultati ottenuti; h) istituiscono meccanismi di cooperazione appropriati in materia di osservazione, controllo, sorveglianza e applicazione; i) convengono sui mezzi mediante i quali vengono accolti gli interessi di pesca di nuovi membri dell'organizzazione o di nuovi partecipanti all'accordo; j) convengono sulle procedure decisorie che favoriscono l'adozione di misure di conservazione e di gestione in modo tempestivo ed efficace; k) promuovono la pacifica risoluzione delle controversie secondo il disposto della parte VIII; l) assicurano la piena cooperazione degli organismi e delle industrie nazionali competenti all'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organizzazione o dell'accordo; m) danno la necessaria pubblicità alle misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'accordo. Articolo 11 Nuovi membri o partecipanti Nel determinare la natura e la portata dei diritti di partecipazione dei nuovi membri di un'organizzazione subregionale o regionale di gestione della pesca o dei nuovi partecipanti a un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca, gli Stati considerano, tra l'altro: a) lo stato degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e l'attuale livello dello sforzo di pesca nella zona di pesca; b) i rispettivi interessi, metodi di pesca e pratiche di pesca dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi; c) i rispettivi contribuiti dei vecchi e nuovi membri o partecipanti alla conservazione e alla gestione degli stock, alla raccolta e all'ottenimento di dati precisi e alle ricerche scientifiche sugli stock; d) le necessità delle comunità costiere di pescatori che dipendono principalmente dalla pesca degli stock; e) le necessità degli Stati costieri le cui economie sono estremamente dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche marine; f) gli interessi degli Stati in via di sviluppo della subregione o regione, qualora gli stock si trovino anche nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale. Articolo 12 Trasparenza delle attività delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca 1. Gli Stati assicurano la trasparenza del processo decisionale e delle altre attività delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca; 2. Ai rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni non governative che si occupano di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori è accordata la possibilità di partecipare alle riunioni delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca in veste di osservatori o altro, come più opportuno, conformemente alle procedure previste dall'organizzazione o dall'accordo in questione. Tali procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale riguardo. Le summenzionate organizzazioni intergovernative e non governative hanno diritto di accedere tempestivamente agli archivi e alle relazioni delle organizzazioni e degli accordi, subordinatamente al rispetto delle relative norme procedurali di accesso. Articolo 13 Rafforzamento delle organizzazioni e degli accordi esistenti Gli Stati cooperano per il rafforzamento delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca esistenti allo scopo di migliorare l'efficacia nello stabilire e applicare misure di conservazione e di gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Articolo 14 Raccolta e comunicazione di informazioni e cooperazione alla ricerca scientifica 1. Gli Stati assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera forniscano tutte le informazioni necessarie allo scopo di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù del presente accordo. A tale fine, conformemente all'allegato I, gli Stati: a) raccolgono e scambiano dati scientifici, tecnici e statistici riguardanti la pesca degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, b) assicurano che i dati raccolti siano sufficientemente dettagliati per favorire un'esatta valutazione degli stock e che siano forniti tempestivamente per rispondere alle esigenze delle organizzazioni e degli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca, e c) prendono misure appropriate per verificare l'accuratezza di tali dati. 2. Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni e gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, allo scopo di: a) convenire sul tenore dei dati e sulle modalità con cui essi devono essere forniti a tali organizzazioni o accordi, tenendo conto della natura degli stock e della pesca di tali stock; e b) sviluppare e mettere in comune tecniche di analisi e metodologie di valutazione degli stock per migliorare le misure di conservazione e di gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. 3. Coerentemente con la parte XIII della convenzione, gli Stati membri cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti, per rafforzare la capacità di ricerca scientifica nel campo della pesca e promuovere la ricerca scientifica in materia di conservazione e di gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori nell'interesse comune. A tale fine, uno Stato o l'organizzazione nazionale competente che svolga tale tipo di ricerca al di fuori delle zone sottoposte a giurisdizione nazionale, promuove attivamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche negli Stati interessati e delle informazioni riguardanti i suoi obiettivi e metodi e, per quanto possibile, facilita la partecipazione di scienziati di quegli Stati alle ricerche in questione. Articolo 15 Mari chiusi e semichiusi Nell'applicare il presente accordo a un mare chiuso o semichiuso, gli Stati tengono conto delle caratteristiche naturali di tale mare e agiscono in modo compatibile con la parte IX della convenzione e con le altre sue disposizioni pertinenti. Articolo 16 Zone di alto mare completamente circondate da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Stato 1. Gli Stati che esercitano la pesca di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori in una zona di alto mare completamente circondata da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Stato, cooperano con tale Stato per stabilire misure di conservazione e di gestione riguardo ai suddetti stock nella zona di alto mare. Tenuto conto delle caratteristiche naturali della zona, gli Stati pongono particolare riguardo a stabilire misure di conservazione e di gestione di tali stock secondo il disposto dell'articolo 7. Le misure concernenti l'alto mare tengono conto dei diritti, dei doveri e degli interessi degli Stati costieri in virtù della convenzione, si basano sulle risultanze scientifiche più valide a disposizione e tengono anche conto delle misure di conservazione e di gestione adottate e applicate riguardo ai suddetti stock in conformità dell'articolo 61 della convenzione dallo Stato costiero nella zona sottoposta a giurisdizione nazionale. Gli Stati convengono inoltre sulle misure in materia di osservazione, controllo, sorveglianza e applicazione per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione riguardanti l'alto mare. 2. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati agiscono in buona fede e si adoperano per accordarsi senza indugio su misure di conservazione e di gestione da applicarsi nell'espletamento delle operazioni di pesca nella zona menzionata nel paragrafo 1. Se, entro un congruo periodo di tempo, gli Stati interessati alla pesca e gli Stati costieri non riescono ad accordarsi su tali misure, essi, tenuto conto del paragrafo 1, applicano l'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, relativo ad accordi o misure provvisorie. In attesa dell'istituzione di tali accordi o misure, gli Stati interessati prendono provvedimenti riguardo alle navi battenti la loro bandiera affinché queste non pratichino una pesca che possa depauperare gli stock in questione. PARTE IV STATI NON MEMBRI E NON PARTECIPANTI Articolo 17 Stati non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad accordi 1. Uno Stato che non sia membro di un'organizzazione subregionale o regionale di gestione della pesca o che non sia partecipante a un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca e che non abbia altrimenti convenuto di applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o accordo, non è esonerato dall'obbligo di cooperare, conformemente alla convenzione e al presente accordo, in materia di conservazione e di gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori di cui trattasi. 2. Tale stato non autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a praticare la pesca di stock ittici transzonali o di stock ittici altamente migratori che sono soggetti alle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o accordo. 3. Gli Stati che sono membri di un'organizzazione subregionale o regionale di gestione della pesca o che sono partecipanti a un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca richiedono, individualmente o congiuntamente, alle entità citate all'articolo 1, paragrafo 3, i cui pescherecci operano nella zona considerata di fornire piena cooperazione a tale organizzazione o accordo per l'attuazione delle misure stabilite, affinché dette misure siano applicate de facto il più estesamente possibile alle attività di pesca nella zona considerata. Tali entità di pesca traggono dalla pesca vantaggi proporzionali al loro impegno di rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock in questione. 4. Gli Stati membri di un'organizzazione di pesca o partecipanti a un accordo si scambiano informazioni riguardanti le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera di Stati che non sono membri dell'organizzazione né partecipanti all'accordo e che sono impegnati in operazioni di pesca degli stock considerati. Essi adottano misure compatibili con il presente accordo e con il diritto internazionale per impedire le attività di detti pescherecci che possono pregiudicare l'efficacia delle misure subregionali o regionali di conservazione e di gestione. PARTE V DOVERI DELLO STATO DI BANDIERA Articolo 18 Doveri dello Stato di bandiera 1. Lo Stato i cui pescherecci praticano la pesca alturiera adotta i provvedimenti necessari volti ad assicurare che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le misure di conservazione e di gestione e che tali pescherecci non esercitano attività che ne possano pregiudicare l'efficacia. 2. Lo Stato autorizza che pescherecci battenti la sua bandiera vengano utilizzati per la pesca di alto mare solo quando sia in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci in virtù della convenzione e del presente accordo. 3. I provvedimenti che uno Stato deve adottare nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera, comprendono: a) il controllo di detti pescherecci operanti nell'alto mare, mediante licenze di pesca, autorizzazioni o permessi, conformemente alle procedure applicabili concordate a livello subregionale, regionale o globale; b) l'istituzione di regolamenti intesi a: i) applicare termini e condizioni concernenti la licenza, l'autorizzazione o il permesso che soddisfino gli obblighi subregionali, regionali o globali dello Stato di bandiera, ii) vietare la pesca di altura a pescherecci che non siano in possesso delle debite licenze o autorizzazioni all'esercizio della pesca o a pescherecci che operino in modo non conforme ai termini e alle condizioni della licenza, dell'autorizzazione o del permesso, iii) richiedere ai pescherecci che operano in alto mare di tenere sempre a bordo la licenza, l'autorizzazione o il permesso e di esibire tale documento su richiesta di una persona debitamente autorizzata a fini di ispezione, e iv) assicurare che i pescherecci battenti la sua bandiera non pratichino la pesca non autorizzata in zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di altri Stati; c) l'istituzione di un registro nazionale delle navi da pesca autorizzate a operare in alto mare e la messa a disposizione delle informazioni contenute in tale registro su richiesta degli Stati direttamente interessati, tenuto conto delle leggi nazionali dello Stato di bandiera riguardanti il rilascio di tali informazioni; d) i requisiti per la marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca ai fini dell'identificazione conformemente ai sistemi uniformi e internazionali riconosciuti di marcatura di pescherecci e di attrezzi quali le specifiche normalizzate per la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni da pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; e) i requisiti per la registrazione e la comunicazione tempestiva della posizione del peschereccio, della cattura di specie bersaglio e non bersaglio, dello sforzo di pesca e di altri dati riguardanti la pesca in conformità delle norme subregionali, regionali e globali per la raccolta di tali dati; f) i requisiti per la verifica della cattura di specie bersaglio e non bersaglio mediante mezzi quali programmi di osservazione, piani di ispezione, rapporti sugli sbarchi, supervisione di trasbordi e osservazioni degli sbarchi di catture e statistiche di mercato; g) osservazione, controllo e sorveglianza di tali pescherecci, delle loro operazioni di pesca e delle attività collegate mediante, tra l'altro: i) l'attuazione di piani di ispezione nazionali e di piani subregionali e regionali di cooperazione in materia di esecuzione ai sensi degli articoli 21 e 22, compreso l'obbligo per tali pescherecci di consentire l'accesso di ispettori debitamente autorizzati di altri Stati, ii) l'attuazione di programmi nazionali di osservazione e di programmi subregionali e regionali di osservazione a cui partecipi lo Stato di bandiera, compreso l'obbligo per tali pescherecci di consentire l'accesso di osservatori di altri Stati per lo svolgimento delle funzioni concordate nei programmi, e iii) lo sviluppo e la messa in funzione di sistemi di osservazione dei pescherecci tra cui, se del caso, sistemi di trasmissione via satellite, conformemente con eventuali programmi nazionali e con programmi che siano stati concordati tra gli Stati interessati a livello subregionale, regionale o globale; h) regolamentazione dei trasbordi in alto mare, per garantire che non sia pregiudicata l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione; e i) regolamentazione delle attività di pesca per garantire il rispetto delle misure subregionali regionali e globali, comprese quelle volte a ridurre al minimo le catture di specie non bersaglio. 4. Laddove sia in funzione un sistema di osservazione, controllo e sorveglianza concordato a livello subregionale, regionale o globale, gli Stati assicurano che le misure imposte ai pescherecci battenti la loro bandiera siano compatibili con quel sistema. PARTE VI RISPETTO ED ESECUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE Articolo 19 Rispetto ed esecuzione della regolamentazione da parte dello Stato di bandiera 1. Lo Stato le cui navi battono la sua bandiera si impegna affinché queste rispettino le misure subregionali e regionali di conservazione e di gestione relative agli stock ittici transzonali e agli stock ittici altamente migratori. A tale fine, lo Stato: a) fa rispettare tali misure a prescindere dal luogo in cui si verificano le violazioni, b) procede in modo immediato e approfondito a un'indagine su qualunque presunta violazione delle misure subregionali o regionali di conservazione e di gestione, il che può implicare l'ispezione fisica delle navi in questione, e comunica prontamente l'andamento e l'esito dell'indagine allo Stato a cui è imputata la violazione e all'organizzazione o accordo subregionale e regionale pertinente, c) richiede a ciascuna nave battente la sua bandiera di fornire informazioni all'autorità che svolge l'indagine in merito a posizione, catture, attrezzi da pesca, operazioni di pesca e altre attività affini nella zona della presunta violazione, d) qualora ritenga che sussistano prove sufficienti a supporto della presunta violazione, riferisce il caso alle autorità nazionali competenti affinché vengano senza indugio avviate procedure in conformità delle leggi interne e, se del caso, trattiene il peschereccio in causa, e e) qualora sia stato stabilito in base alle leggi nazionali che un peschereccio sia stato implicato in una grave violazione di tali misure, si impegna affinché esso non svolga operazioni di pesca in alto mare fino a quando non siano state rispettate tutte le sanzioni imposte dallo Stato di bandiera in relazione a tale violazione. 2. Tutte le inchieste e le azioni giudiziarie sono espletate con speditezza. Le sanzioni applicabili alle violazioni sono sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto e per scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privano i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Le misure applicabili nei confronti dei capitani e degli altri ufficiali dei pescherecci comprendono disposizioni che possono prevedere, tra l'altro, il rifiuto, il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione a esercitare le funzioni di capitani o di ufficiali a bordo di tali navi. Articolo 20 Cooperazione internazionale all'esecuzione della regolamentazione 1. Gli Stati cooperano, sia direttamente che tramite le organizzazioni o gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, per assicurare il rispetto e l'esecuzione delle misure subregionali e regionali di conservazione e di gestione relative a stock ittici transzonali e a stock ittici altamente migratori. 2. Lo Stato di bandiera che indaga su una presunta violazione delle misure di conservazione e di gestione riguardanti stock ittici transzonali o altamente migratori può richiedere l'assistenza di un qualsiasi altro Stato la cui cooperazione potrebbe essere utile alla conduzione dell'indagine. Tutti gli Stati si adoperano per rispondere a ragionevoli richieste dello Stato di bandiera in relazione a dette indagini. 3. Lo Stato di bandiera può intraprendere tali indagini direttamente, in cooperazione con altri Stati interessati o mediante l'organizzazione o l'accordo di gestione della pesca subregionale o regionale pertinente. Le informazioni sull'andamento e sull'esito delle indagini sono fornite a tutti gli Stati interessati alla presunta violazione o danneggiati dalla stessa. 4. Gli Stati si prestano reciproca assistenza nell'identificazione delle navi che avrebbero esercitato attività pregiudizievoli per l'efficacia delle misure subregionali, regionali o globali, di conservazione e di gestione. 5. Gli Stati, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali, stipulano accordi per mettere a disposizione delle autorità giudiziarie di altri Stati le prove relative alle presunte violazioni di tali misure. 6. Laddove esistano ragioni sufficienti per ritenere che una nave si trova in alto mare abbia praticato una pesca non autorizzata in una zona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato costiero, lo Stato di bandiera della nave, su richiesta dello Stato costiero interessato, avvia un'immediata e approfondita indagine sull'avvenuto. Lo Stato di bandiera coopera con lo Stato costiero per intraprendere idonee azioni di esecuzione e può autorizzare le autorità dello Stato costiero a salire a bordo della nave e ad ispezionarla in alto mare. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 111 della convenzione. 7. Gli Stati parte che sono membri di un'organizzazione subregionale o regionale di gestione della pesca o partecipanti a un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca possono intraprendere azioni in conformità del diritto internazionale, anche mediante il ricorso a procedure subregionali o regionali stabilite a tale scopo, al fine di dissuadere le navi che hanno esercitato attività pregiudizievoli per l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o accordo, o che altrimenti violino le stesse, dal praticare la pesca alturiera nella subregione o regione fino a quando lo Stato di bandiera abbia preso i provvedimenti del caso. Articolo 21 Cooperazione subregionale e regionale all'esecuzione della regolamentazione 1. In ogni zona d'alto mare gestita da un'organizzazione o da un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca, uno Stato parte membro di tale organizzazione o partecipante a tale accordo può richiedere ai propri ispettori debitamente autorizzati di salire a bordo e ispezionare, secondo quanto disposto al paragrafo 2, i pescherecci battenti bandiera di un altro Stato parte del presente accordo, sia o non sia tale Stato membro dell'organizzazione o partecipante all'accordo, allo scopo di assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione relative agli stock ittici transzonali e agli stock ittici altamente migratori stabilite da tale organizzazione o accordo. 2. Gli Stati, tramite le organizzazioni o gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, stabiliscono procedure per la salita a bordo e l'ispezione ai sensi del paragrafo 1, nonché procedure per l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo. Tali procedure devono essere compatibili con il presente articolo e con le procedure di base definite all'articolo 22 e non devono essere discriminatorie nei confronti degli Stati che non sono membri dell'organizzazione o che non sono partecipanti all'accordo. La salita a bordo e l'ispezione nonché ogni altra susseguente azione di esecuzione, sono condotte in conformità di tali procedure. Gli Stati si impegnano a dare la dovuta pubblicità alle procedure stabilite in virtù del presente paragrafo. 3. Qualora, entro due anni dall'adozione del presente accordo, un'organizzazione o un accordo non abbia stabilito tali procedure, in attesa che dette procedure vengano varate, la salita a bordo e l'ispezione previste al paragrafo 1, nonché ogni altra azione di esecuzione, sono eseguite in conformità del presente articolo e delle procedure di base definite all'articolo 22. 4. Prima di prendere provvedimenti in base al presente articolo, gli Stati d'ispezione, direttamente o tramite l'organizzazione o l'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca competente, informano tutti gli Stati le cui navi praticano la pesca alturiera nella subregione o regione, del formulario di identificazione rilasciato ai loro ispettori debitamente autorizzati. Le imbarcazioni utilizzate per accedere ai pescherecci ai fini dell'ispezione sono marcate in modo da indicare chiaramente che esse sono adibite a un servizio pubblico. Al momento di diventare parte del presente accordo, ciascuno Stato designa un'autorità incaricata di ricevere le notifiche di cui al presente articolo e dà la dovuta pubblicità a tale designazione tramite l'organizzazione o l'accordo subregionale o regionale pertinente. 5. Qualora, in seguito alla salita a bordo e all'ispezione, emergano sufficienti ragioni per ritenere che la nave abbia praticato attività contrarie alle misure di conservazione e di gestione definite al paragrafo 1, lo Stato d'ispezione, se del caso, si procura le prove e notifica la presunta violazione prontamente allo Stato di bandiera. 6. Lo Stato di bandiera risponde alla notifica di cui al paragrafo 5 entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, o entro i termini eventualmente fissati nelle procedure stabilite in conformità del paragrafo 2 e: a) adempie, senza indugio, ai propri obblighi di investigazione ai sensi dell'articolo 19 e, se le prove lo giustificano, intraprende azioni di esecuzione nei confronti della nave, nel qual caso informa prontamente lo Stato d'ispezione sui risultati dell'indagine e sulle eventuali azioni di esecuzione intraprese, oppure b) autorizza lo Stato d'ispezione a svolgere l'indagine. 7. Qualora lo Stato di bandiera autorizzi lo Stato d'ispezione a svolgere un'indagine su una presunta violazione, lo Stato d'ispezione è tenuto a comunicare, senza indugio, i risultati di tale indagine allo Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera, se le prove lo giustificano, adempie agli obblighi che gli incombono di prendere misure di esecuzione nei confronti della nave. In alternativa, lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato d'ispezione a prendere nei confronti della nave le misure di esecuzione indicate dallo Stato di bandiera, che siano compatibili con i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera derivantigli dal presente accordo. 8. Qualora, in seguito alla salita a bordo e all'ispezione, emergano ragioni sufficienti per ritenere che la nave abbia commesso una grave violazione, e qualora lo Stato di bandiera non abbia risposto o non abbia preso le misure previste ai paragrafi 6 e 7, gli ispettori possono rimanere a bordo per procurarsi le prove e possono chiedere al capitano di fornire assistenza per il prosieguo delle indagini e chiedergli anche, se del caso, di condurre senza indugio la nave al più vicino porto idoneo o a un altro porto eventualmente specificato nelle procedure stabilite in base al paragrafo 2. Lo Stato d'ispezione comunica immediatamente allo Stato di bandiera il nome del porto a cui la nave è diretta. Lo Stato d'ispezione e lo Stato di bandiera nonché, se del caso, lo Stato del porto, prendono tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere dell'equipaggio, qualunque ne sia la nazionalità. 9. Lo Stato d'ispezione informa lo Stato di bandiera e l'organizzazione pertinente o i partecipanti all'accordo pertinente sui risultati di eventuali ulteriori indagini. 10. Lo Stato d'ispezione esige che i propri ispettori osservino i regolamenti, le procedure e le pratiche internazionali generalmente accettati riguardanti la sicurezza della nave e dell'equipaggio, che interferiscano il meno possibile con le operazioni di pesca e che, per quanto possibile, non compiano azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo. Lo Stato d'ispezione si impegna a fari sì che l'imbarco e l'ispezione si svolgano in modo tale da non costituire vessazione nei confronti di qualsiasi peschereccio. 11. Ai fini del presente articolo, per grave violazione si intende: a) la pesca senza licenza, autorizzazione o permesso validamente rilasciati dallo Stato di bandiera conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a); b) la mancanza di registri accurati sulle catture e sui dati collegati alle catture, come richiesto dall'organizzazione o dall'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente o gravi inesattezze nei rapporti riguardanti le catture, contrariamente ai requisiti prescritti da tale organizzazione o accordo per i rapporti sulle catture; c) la pesca in una zona chiusa, la pesca durante una stagione di chiusura della pesca o la pesca senza l'assegnazione di un contingente o dopo il raggiungimento del contingente stabilito dall'organizzazione o dall'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente; d) la pesca indirizzata a uno stock soggetto a moratoria o per il quale vige divieto di pesca; e) l'uso di attrezzi da pesca vietati; f) la falsificazione o l'occultamento delle marcature, dell'identità o della registrazione del peschereccio; g) l'occultamento, la falsificazione o l'eliminazione di prove attinenti l'indagine; h) violazioni multiple che nel loro insieme dimostrino una grave noncuranza nei confronti delle misure di conservazione e di gestione; oppure i) ogni altra violazione eventualmente specificata nelle procedure stabilite dall'organizzazione o dall'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente. 12. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo lo Stato di bandiera può, in qualsiasi momento, prendere i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 19 in relazione a una presunta violazione. Qualora la nave sia sotto il controllo dello Stato d'ispezione, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di bandiera, è tenuto a rilasciare la nave allo Stato di bandiera unitamente alle informazioni complete sull'andamento e sull'esito dell'indagine. 13. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto dello Stato di bandiera di prendere provvedimenti in conformità delle proprie leggi, ivi inclusi i procedimenti volti a imporre sanzioni penali. 14. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla salita a bordo e all'ispezione condotte da uno Stato parte che sia membro di un'organizzazione subregionale o regionale di gestione della pesca o partecipante a un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca, e che abbia ragioni sufficienti per ritenere che un peschereccio battente bandiera di un altro Stato parte abbia praticato attività in contrasto con le misure di conservazione e di gestione contemplate al paragrafo 1 nella zona di alto mare gestita da tale organizzazione o accordo e che tale peschereccio, nel corso della stessa battuta di pesca, sia successivamente entrato in una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale dello Stato d'ispezione. 15. Qualora un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca abbia stabilito un meccanismo alternativo che effettivamente liberi i propri membri o partecipanti dall'obbligo previsto dal presente accordo di rispettare le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'accordo, i membri di tale organizzazione o i partecipanti a tale accordo possono convenire di limitare tra loro l'applicazione del paragrafo 1 per quanto riguarda le misure di conservazione e di gestione stabilite nella zona di alto mare in questione. 16. I provvedimenti presi da Stati diversi dallo Stato di bandiera nei confronti delle navi che hanno praticato attività in contrasto con le misure di conservazione e di gestione subregionali o regionali devono essere proporzionati alla gravità della violazione. 17. Qualora ci siano ragioni sufficienti per sospettare che un peschereccio in alto mare sia apolide, un qualsiasi Stato può disporre la salita a bordo e l'ispezione. Se le prove lo giustificano, lo Stato può prendere i provvedimenti appropriati in conformità del diritto internazionale. 18. Gli Stati sono responsabili dei danni e delle perdite ad essi attribuibili, derivanti dall'azione intrapresa in virtù del presente articolo, qualora tale azione sia illegale o eccessiva rispetto a quella ragionevolmente necessaria, alla luce delle informazioni disponibili, all'adempimento delle disposizioni del presente articolo. Articolo 22 Procedure di base per l'imbarco e l'ispezione ai sensi dell'articolo 21 1. Lo Stato d'ispezione assicura che i suoi ispettori debitamente autorizzati: a) presentino le proprie credenziali al capitano della nave ed esibiscano una copia del testo delle misure di conservazione e di gestione pertinenti o delle norme e dei regolamenti in vigore nella zona di alto mare in questione in conformità delle suddette misure; b) procedano a notificare lo Stato di bandiera al momento dell'imbarco e dell'ispezione; c) non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione; d) forniscano copia del rapporto sull'imbarco e sull'ispezione al capitano e alle autorità dello Stato di bandiera, inserendovi qualunque obiezione o dichiarazione che il capitalo desideri sia inclusa nel rapporto; e) lascino prontamente la nave qualora, dopo il completamento dell'ispezione, non trovino prove di una grave violazione; e f) evitino il ricorso alla forza, se non quando e nella misura in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli ispettori e qualora essi siano ostacolati nello svolgimento delle loro funzioni. Il grado di forza non deve eccedere quello ragionevolmente richiesto dalle circostanze. 2. Gli ispettori debitamente autorizzati di uno Stato d'ispezione hanno l'autorità di ispezionare la nave, la licenza, gli attrezzi, l'equipaggiamento, i registri, le dotazioni, il pescato e i prodotti ittici e ogni documento pertinente che sia necessario a verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti. 3. Lo Stato di bandiera assicura che i capitani delle navi: a) accettino ed agevolino un imbarco rapido e sicuro degli ispettori; b) offrano collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione condotta conformemente alle presenti procedure; c) non ostacolino o intimoriscano gli ispettori o non interferiscono con gli stessi mentre svolgono le funzioni di ispezione; d) consentano agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato d'ispezione durante l'imbarco e l'ispezione; e) procurino agli ispettori una sistemazione adeguata, e all'occorrenza, cibo e alloggio; e f) facilitino lo sbarco in sicurezza degli ispettori. 4. Nel caso in cui il capitano di una nave rifiuti di accettare l'imbarco e l'ispezione conformemente al presente articolo e all'articolo 21, lo Stato di bandiera ingiunge al capitano della nave di accettare immediatamente l'imbarco e l'ispezione, a eccezione delle circostanze in cui, in conformità delle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate in materia di sicurezza in mare, sia necessario differire l'imbarco e l'ispezione. Qualora il capitano non aderisca a tale ingiunzione, lo Stato di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca della nave e ordina l'immediato rientro in porto della nave. Lo Stato di bandiera comunica allo Stato d'ispezione l'azione intrapresa quando si verifichino le circostanze descritte nel presente paragrafo. Articolo 23 Provvedimenti dello Stato del porto 1. Lo Stato del porto ha il diritto e il dovere di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione. Nel prendere tali provvedimenti lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o sostanziale nei confronti di navi di qualunque Stato. 2. Lo Stato del porto può, tra l'altro, controllare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, quando tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo. 3. Gli Stati possono adottare regolamenti che abilitano le autorità nazionali competenti a evitare sbarchi e trasbordi qualora sia stato appurato che il pescato è stato catturato in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione nell'alto mare. 4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio da parte degli Stati della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio in conformità del diritto internazionale. PARTE VII ESIGENZE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO Articolo 24 Riconoscimento delle particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo 1. Gli Stati riconoscono pienamente le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo in materia di conservazione e di gestione di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori e di sviluppo della pesca di tali stock. A tale fine gli Stati forniscono assistenza agli Stati in via di sviluppo direttamente o tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi specializzati, il Fondo per l'ambiente, la Commissione per lo sviluppo sostenibile e altre organizzazioni ed enti internazionali e regionali. 2. Nell'adempimento del loro dovere di cooperare all'adozione di misure di conservazione e di gestione relative a stock ittici transzonali e a stock ittici altamente migratori, gli Stati tengono in considerazione le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, segnatamente: a) la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo che dipendono dallo sfruttamento delle risorse biologiche marine anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di parti delle stesse; b) l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e alle donne occupate in attività collegate alla pesca, nonché alle popolazioni indigene degli Stati in via di sviluppo, in particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo; e c) l'esigenza di assicurare che tali misure non abbiano l'effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione a carico degli Stati in via di sviluppo. Articolo 25 Forme di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo 1. Gli Stati cooperano, direttamente o tramite organizzazioni subregionali, regionali o globali, in vista di: a) potenziare la capacità degli Stati in via di sviluppo, particolarmente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di conservare e gestire stock ittici transzonali e stock ittici altamente migratori e di sviluppare una propria pesca di tali stock; b) assistere gli Stati in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per metterli in grado di partecipare alla pesca in alto mare di tali stock, favorendo inoltre il loro accesso a tale pesca subordinatamente agli articoli 5 e 11; e c) favorire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle organizzazioni e agli accordi subregionali e regionali di gestione della pesca. 2. La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo comprende assistenza finanziaria, assistenza in materia di sviluppo delle risorse umane, assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia, anche mediante accordi di joint venture e servizi di consulenza e di consultazione. 3. Tale assistenza è particolarmente finalizzata, tra l'altro, a: a) una migliore conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca e di informazioni collegate alla stessa; b) valutazione degli stock e ricerca scientifica; c) osservazione, controllo, sorveglianza, rispetto ed esecuzione, nonché formazione e creazione di capacità a livello locale, preparazione e finanziamento di programmi di osservazione nazionali e regionali e accesso alle tecnologie e alle attrezzature. Articolo 26 Assistenza speciale ai fini dell'applicazione del presente accordo 1. Gli Stati cooperano per istituire dei fondi speciali al fine di assistere gli Stati in via di sviluppo nell'applicazione del presente accordo, nonché di aiutarli a fare fronte ai costi necessari per le azioni di composizione delle controversie in cui potrebbero essere coinvolti. 2. Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero assistere gli Stati in via di sviluppo nella creazione di nuove organizzazioni o di nuovi accordi subregionali o regionali di gestione della pesca o nel potenziamento di quelli esistenti ai fini della conservazione e della gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. PARTE VIII COMPOSIZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE Articolo 27 Obbligo di dirimere le controversie con mezzi pacifici Gli Stati hanno l'obbligo di dirimere le controversie mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria, ricorso a organismi o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta. Articolo 28 Prevenzione delle controversie Gli Stati cooperano per prevenire le controversie. A tale fine gli Stati si accordano su procedure decisorie rapide ed efficienti in seno alle organizzazioni e agli accordi subregionali e regionali e potenziano adeguatamente quelle esistenti. Articolo 29 Controversie di natura tecnica Ove una controversia riguardi una questione di natura tecnica, gli Stati interessati possono deferire la controversia a un collegio di esperti appositamente designato. Il collegio conferisce con gli Stati in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti per la composizione delle controversie. Articolo 30 Procedure per la composizione delle controversie 1. Le disposizioni relative alla composizione delle controversie enunciate nella parte XV della convenzione si applicano mutatis mutandis alle controversie tra Stati parte del presente accordo riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dello stesso, siano o non siano essi anche Stati parte della convenzione. 2. Le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie enunciate nella parte XV della convenzione si applicano mutatis mutandis alle controversie tra Stati parte del presente accordo riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di un accordo subregionale, regionale o globale di pesca relativo a stock ittici transzonali o a stock ittici altamente migratori di cui sono parti contraenti, inclusa qualsiasi controversia relativa alla conservazione e alla gestione di tali stock, siano o non siano essi Stati parte della convenzione. 3. Una procedura accettata da uno Stato parte del presente accordo e della convenzione ai sensi dell'articolo 287 della convenzione si applica alla risoluzione delle controversie considerate nella presente parte, a meno che lo Stato parte, al momento della firma, ratifica o adesione al presente accordo, o successivamente, abbia accettato un'altra procedura ai sensi dell'articolo 287 per la risoluzione di controversie considerate nella presente parte. 4. Uno Stato parte del presente accordo che non sia parte della convenzione, al momento di firmare, ratificare o aderire al presente accordo, o successivamente, è libero di scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o più dei mezzi previsti dall'articolo 287, paragrafo 1 della convenzione per la composizione delle controversie considerate nella presente parte. L'articolo 287 si applica a tale dichiarazione, nonché a ogni controversia in cui tale Stato è parte in causa che non sia oggetto di una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell'arbitrato in conformità degli allegati V, VII e VIII della convenzione, tale Stato ha la facoltà di nominare dei conciliatori, arbitri ed esperti che possono essere iscritti negli elenchi citati nell'allegato V, articolo 2, allegato VII, articolo 2 e allegato VIII, articolo 2 per la risoluzione delle controversie considerate nella presente parte. 5. La corte o il tribunale a cui la controversia è stata sottoposta in virtù della presente parte applica le disposizioni pertinenti della convenzione, del presente accordo e dell'accordo di pesca subregionale, regionale o globale competente, nonché le norme generalmente accettate per la conservazione e gestione delle risorse biologiche marine e le altre norme di diritto internazionale compatibili con la convenzione in vista di assicurare la conservazione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori di cui trattasi. Articolo 31 Misure provvisorie 1. In attesa della composizione di una controversia in conformità della presente parte, le parti in causa si adoperano per stipulare accordi provvisori di natura pratica. 2. Fatto salvo l'articolo 290 della convenzione, la corte o il tribunale a cui la controversia è stata sottoposta in virtù della presente parte può prescrivere misure provvisorie che, in base alle circostanze, ritiene atte a preservare i rispettivi diritti delle parti in causa o a evitare danni agli stock in questione, nonché in base alle circostanze enunciate all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 16, paragrafo 2. 3. Uno Stato parte del presente accordo che non sia parte della convenzione può dichiarare che, in deroga all'articolo 290, paragrafo 5 della convenzione, il Tribunale internazionale per il diritto del mare non ha la facoltà di prescrivere, modificare o revocare le misure provvisorie senza il consenso di tale Stato. Articolo 32 Limiti all'applicabilità di procedure di composizione delle controversie L'articolo 297, paragrafo 3 della convenzione si applica anche al presente accordo. PARTE IX STATI NON PARTE DEL PRESENTE ACCORDO Articolo 33 Stati non parte del presente accordo 1. Gli Stati parte incoraggiano gli Stati che non sono parte del presente accordo a diventarne parte e ad adottare leggi e regolamenti compatibili con le sue disposizioni. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 298A0703(01).1 2. Gli Stati parte prendono provvedimenti compatibili con il presente accordo e con il diritto internazionale intesi a scoraggiare le attività di navi battenti bandiera di Stati non parte che pregiudicano l'efficace applicazione del presente accordo. PARTE X BUONA FEDE E ABUSO DI DIRITTO Articolo 34 Buona fede e abuso di diritto Gli Stati parte si impegnano ad adempiere in buona fede gli obblighi assunti in virtù del presente accordo e ad esercitare i diritti riconosciuti nel presente accordo in modo tale da non costituire abuso di diritto. PARTE XI RESPONSABILITÀ Articolo 35 Responsabilità Gli Stati parte sono responsabili in conformità del diritto internazionale dei danni o delle perdite che possono essere loro attribuiti in relazione al presente accordo. PARTE XII CONFERENZA DI REVISIONE Articolo 36 Conferenza di revisione 1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza allo scopo di valutare l'efficacia del presente accordo ai fini della conservazione e della gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Il Segretario generale invita alla conferenza tutti gli Stati parte e gli Stati e le entità che hanno il diritto di diventare parte del presente accordo, nonché le organizzazioni intergovernative e non governative che hanno il diritto di partecipare in veste di osservatori. 2. La conferenza esamina e valuta l'adeguatezza delle disposizioni del presente accordo e, se necessario, propone mezzi per potenziare la sostanza e i metodi di attuazione di tali disposizioni allo scopo di affrontare meglio i problemi ancora esistenti in materia di conservazione e di gestione di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori. PARTE XIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 37 Firma Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati e delle altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e rimane aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite per dodici mesi a partire dal 4 dicembre 1995. Articolo 38 Ratifica Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte degli Stati e delle altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 39 Adesione Il presente accordo rimane aperto all'adesione degli Stati e delle altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 40 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o entità che ratifica l'accordo o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 41 Applicazione provvisoria 1. Il presente accordo viene applicato in via provvisoria dallo Stato o dall'entità che consenta alla sua applicazione provvisoria notificandone il depositario per iscritto. Tale applicazione provvisoria diventa effettiva a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. 2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un'entità cessa al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per tale Stato o entità o al momento della notifica scritta, da parte di tale Stato o entità al depositario, dell'intenzione di cessare l'applicazione provvisoria. Articolo 42 Riserve ed eccezioni Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni. Articolo 43 Dichiarazioni e affermazioni L'articolo 42 non vieta a uno Stato o a un'entità di fare dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente accordo, aventi per scopo, tra l'altro, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti interni con le disposizioni del presente accordo, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni del presente accordo nella loro applicazione a tale Stato o entità. Articolo 44 Relazione con altri accordi 1. Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi compatibili con il presente accordo, che non inficino il godimento dei diritti di altri Stati parte o l'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente accordo. 2. Due o più Stati possono concludere accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, limitatamente alle loro relazioni reciproche, a condizione che tali accordi non riguardino una disposizione la cui deroga sia incompatibile con l'efficace esecuzione dell'oggetto e dello scopo del presente accordo e a condizione inoltre che tali accordi non pregiudichino l'applicazione dei principi fondamentali ivi contenuti e che le disposizioni di tali accordi non pregiudichino il godimento dei diritti di altri Stati parte dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente accordo. 3. Gli Stati parte intenzionati a concludere un accordo del tipo definito al paragrafo 2 notificano agli altri Stati mediante il depositario del presente accordo la loro intenzione di concludere l'accordo e la modifica o la sospensione che esso prevede. Articolo 45 Emendamenti 1. Uno Stato parte, mediante comunicazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, può proporre emendamenti al presente accordo e richiedere la convocazione di una conferenza che esamini gli emendamenti proposti. Il Segretario generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione, non meno di metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla richiesta, il Segretario generale convoca la conferenza. 2. La procedura decisoria applicabile alla conferenza di emendamento convocata ai sensi del paragrafo 1 è la stessa applicata per la conferenza delle Nazioni Unite relativa agli stock ittici transzonali e agli stock ittici altamente migratori, se non altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe impegnarsi nella misura del possibile per raggiungere un consenso unanime sugli emendamenti e non si dovrebbe procedere a votazione se non dopo che sia stato fatto il possibile per raggiungere il consenso generale. 3. Gli emendamenti adottati sono aperti alla firma degli Stati parte per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione presso la sede delle Nazioni Unite, salvo diversamente disposto negli emendamenti stessi. 4. Gli articoli 38, 39, 47 e 50 si applicano a tutti gli emendamenti del presente accordo. 5. Gli emendamenti al presente accordo entrano in vigore per gli Stati parte che li ratificano o vi aderiscono il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di due terzi degli Stati parte. Dopo tale data, per ogni Stato parte che ratifica o che aderisce agli emendamenti dopo il deposito del numero richiesto di tali strumenti, gli emendamenti entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 6. Un emendamento può prevedere che sia richiesto un numero di ratifiche o di adesioni minore o maggiore per la sua entrata in vigore rispetto a quello previsto nel presente articolo. 7. Uno Stato che diventa parte del presente accordo dopo l'entrata in vigore di emendamenti in conformità del paragrafo 5, in mancanza di una sua espressione di una diversa intenzione, è considerato: a) parte del presente accordo così emendato; e b) parte dell'accordo non emendato rispetto a ogni Stato parte non obbligato dagli emendamenti. Articolo 46 Denuncia 1. Uno Stato parte, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, può denunciare il presente accordo e può indicare le proprie ragioni. La mancata indicazione di ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva. 2. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di uno Stato parte di adempiere agli obblighi inclusi nel presente accordo a cui sarebbe sottoposto in base al diritto internazionale indipendentemente dal presente accordo. Articolo 47 Partecipazione di organizzazioni internazionali 1. Nel caso in cui un'organizzazione internazionale indicata nell'allegato IX, articolo 1 della convenzione non abbia competenza su tutte le materie regolamentate dal presente accordo, l'allegato IX della convenzione si applica mutatis mutandis alla partecipazione di tale organizzazione internazionale al presente accordo, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato: a) articolo 2, prima frase; e b) articolo 3, paragrafo 1. 2. Nei casi in cui un'organizzazione internazionale indicata nell'allegato IX, articolo 1 della convenzione abbia competenza su tutte le materie regolamentate dal presente accordo, alla partecipazione di tale organizzazione al presente accordo si applicano le seguenti disposizioni: a) al momento della firma o dell'adesione, tale organizzazione internazionale fa una dichiarazione in cui afferma che: i) ha competenza su tutte le materie regolamentate dal presente accordo; ii) di conseguenza, i suoi Stati membri non diventano Stati parte, se non nell'ambito dei rispettivi territori in cui l'organizzazione internazionale non ha responsabilità; e iii) accetta i diritti e gli obblighi che incombono agli Stati in virtù del presente accordo; b) la partecipazione di tale organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso agli Stati membri dell'organizzazione internazionale alcun diritto in virtù del presente accordo; c) nell'eventualità di un conflitto tra gli obblighi che incombono a un'organizzazione internazionale in virtù del presente accordo e gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo che istituisce tale organizzazione internazionale o gli atti ad esso collegati, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente accordo. Articolo 48 Allegati 1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e, se non espressamente disposto altrimenti, un riferimento al presente accordo o a una delle sue parti implica un riferimento agli allegati che lo riguardano. 2. Gli allegati possono essere riveduti periodicamente dagli Stati parte. Tali revisioni devono fondarsi su considerazioni scientifiche e tecniche. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45, se la revisione di un allegato viene adottata all'unanimità durante una riunione degli Stati parte, essa viene incorporata nel presente accordo ed ha effetto dalla data della sua adozione o da un'eventuale altra data specificata nella revisione. Se una revisione a un allegato non viene adottata all'unanimità durante tale riunione, si applicano le procedure di emendamento stabilite all'articolo 45. Articolo 49 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite è depositario del presente accordo e di ogni suo emendamento o revisione. Articolo 50 Testi facenti fede I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo del presente accordo fanno ugualmente fede. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Aperto alla firma a New York, addì quattro dicembre millenovecentonovantacinque in un unico esemplare nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola. Allegato I NORME PER LA RACCOLTA E LO SCAMBIO DI DATI Articolo 1 Principi generali 1. Per provvedere efficacemente alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori è fondamentale che i dati siano raccolti, compilati ed analizzati in modo tempestivo. A questo fine sono necessari dati relativi alla pesca di tali stock in alto mare e nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale, che dovrebbero essere raccolti e compilati in modo da consentirne un'analisi statistica significativa ai fini della conservazione e gestione delle risorse della pesca. Tali dati comprendono le statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca e altre informazioni collegate alla pesca, quali quelle relative alla nave e altri dati utili per la normalizzazione dello sforzo di pesca. I dati raccolti dovrebbero inoltre comprendere informazioni sulle specie non bersaglio e su quelle associate o dipendenti. Tutti i dati dovrebbero essere verificati per accertarne l'esattezza. Dovrebbe essere mantenuta la riservatezza sui dati non aggregati. La diffusione di dati è soggetta alle condizioni in base alle quali essi sono stati forniti. 2. È previsto che agli Stati in via di sviluppo sia fornita assistenza, segnatamente in materia di formazione nonché assistenza finanziaria e tecnica, per consentire uno sviluppo delle loro capacità nel campo della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine. L'assistenza dovrebbe incentrarsi sul potenziamento della capacità di realizzare la raccolta e la verifica dei dati, programmi di osservazione, analisi dei dati e progetti di ricerca a supporto delle valutazioni degli stock. Dovrebbe essere incentivato il massimo coinvolgimento possibile degli scienziati e dei dirigenti degli Stati in via di sviluppo nel campo degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Articolo 2 Principi per la raccolta, compilazione e scambio dei dati Nel definire i parametri per la raccolta, la compilazione e lo scambio dei dati provenienti dalle operazioni di pesca di stock ittici transzonali e di stock ittici altamente migratori si dovrebbe tenere conto dei seguenti principi generali: a) Gli Stati dovrebbero assicurare che i dati vengano effettivamente raccolti presso navi battenti la loro bandiera in occasione di pesca svolte secondo le caratteristiche operative di ciascun metodo di pesca (per esempio ogni singola calata per sciabica, ogni set per palangaro e cianciolo, ogni banco pescato per lenza a canna e ogni giorno di pesca per traino) e che siano sufficientemente dettagliati in modo da facilitare una precisa valutazione degli stock; b) Gli Stati dovrebbero assicurare che i dati sulla pesca vengano verificati grazie a un sistema appropriato; c) Gli Stati dovrebbero compilare i dati collegati alla pesca e gli altri dati scientifici di supporto e fornirli nel formato concordato e in modo tempestivo all'organizzazione o all'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente, se esiste una tale organizzazione o un tale accordo. In alternativa, gli Stati dovrebbero cooperare per scambiarsi i dati direttamente o tramite altri meccanismi di cooperazione eventualmente concordati in precedenza tra loro; d) gli Stati dovrebbero accordarsi, nel quadro delle organizzazioni o degli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca, o in altro modo, sulle specifiche dei dati e sul formato in cui devono essere forniti, in conformità con il presente allegato e tenendo conto della natura degli stock e della pesca di detti stock nella regione. Tali organizzazioni o accordi dovrebbero richiedere ai non membri o non partecipanti di fornire dati concernenti le attività di pesca pertinenti esercitate da navi battenti la loro bandiera; e) tali organizzazioni o accordi compilano dati e li mettono a disposizione tempestivamente, e in un formato concordato, di tutti gli Stati interessati secondo i termini e le condizioni stabilite dalle organizzazioni o accordi; e f) gli scienziati dello Stato di bandiera e dell'organizzazione o accordo subregionale o regionale di gestione della pesca dovrebbero analizzare i dati separatamente o congiuntamente, come più opportuno. Articolo 3 Dati fondamentali sulla pesca 1. Gli Stati raccolgono e mettono a disposizione dell'organizzazione o dell'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente i seguenti tipi di dati sufficientemente dettagliati per facilitare una precisa valutazione degli stock in conformità delle procedure concordate: a) serie temporali relative alle catture e statistiche relative allo sforzo per tipo di pesca e flotta; b) totale delle catture sotto forma di quantità e/o peso nominale per specie (bersaglio e non bersaglio) nel modo più indicato a ciascun tipo di pesca (il peso nominale è definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura come l'equivalente di peso vivo degli sbarchi); c) statistiche sui rigetti, comprese le stime ove necessario, espresse in quantità o peso nominale per specie, come più indicato per ciascun tipo di pesca; d) statistiche sullo sforzo di pesca, nel modo più appropriato a ciascun metodo di pesca; e e) luogo di pesca, data e tempo di pesca e altre statistiche sulle operazioni di pesca, nei modi più appropriati. 2. Gli Stati raccolgono, ove sia necessario, e forniscono alle organizzazioni o agli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca informazioni utili alla valutazione degli stock, tra cui: a) la composizione delle catture, secondo la lunghezza, il peso e il sesso; b) altre informazioni biologiche utili alla valutazione degli stock, quali informazioni su età, crescita, reclutamento, distribuzione e identità degli stock; e c) altre ricerche pertinenti, comprese le indagini sull'abbondanza e sulla biomassa, indagini idroacustiche, studi sui fattori ambientali che influiscono sull'abbondanza degli stock e studi oceanografici ed ecologici. Articolo 4 Dati e informazioni sulla nave 1. Gli Stati dovrebbero raccogliere i seguenti tipi di dati relativi alla nave ai fini della normalizzazione della composizione della flotta e della capacità di pesca delle navi e della conversione delle diverse misure relative allo sforzo di pesca nelle analisi dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca: a) identificazione della nave, bandiera e porto di registrazione; b) tipo di nave; c) specifiche della nave (per esempio materiale di costruzione, data di costruzione, lunghezza registrata, stazza lorda registrata, potenza dei motori principali, capacità di carico e metodo di magazzinaggio delle catture); e d) descrizione degli attrezzi da pesca (per esempio tipi, specifiche degli attrezzi e quantità). 2. Lo Stato di bandiera raccoglie le seguenti informazioni: a) strumenti di navigazione e di posizionamento; b) apparecchiature di comunicazione e codice indicativo di chiamata radio internazionale; e c) numero di membri dell'equipaggio. Articolo 5 Rapporti Ciascuno Stato assicura che le navi battenti la sua bandiera comunichino all'autorità nazionale delle pesca e, se concordato, all'organizzazione o all'accordo subregionale o regionale di gestione della pesca pertinente, i dati rilevati dal giornale di bordo sulle catture e sullo sforzo di pesca, compresi i dati sulle operazioni di pesca in alto mare, a intervalli sufficientemente regolari da consentire di rispondere alle esigenze nazionali e agli obblighi regionali e internazionali. Tali dati vengono trasmessi, ove necessario, per radio, telex, facsimile o via satellite o con altri mezzi. Articolo 6 Verifica dei dati Gli Stati o, se del caso, le organizzazioni e gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca dovrebbero istituire meccanismi per la verifica dei dati sulla pesca, quali: a) la verifica della posizione mediante sistemi di monitoraggio delle navi; b) programmi di osservazione scientifica per controllare costantemente le catture, lo sforzo di pesca, la composizione delle catture (bersaglio e non bersaglio) e altri dettagli relativi alle operazioni di pesca; c) rapporti sulla rotta delle navi, sugli sbarchi e sui trasbordo; e d) campionamento in porto. Articolo 7 Scambio di dati 1. La raccolta di dati da parte degli Stati di bandiera deve essere messa a disposizione degli altri Stati di bandiera e degli Stati costieri interessati tramite le organizzazioni e gli accordi subregionali o regionali di gestione della pesca appropriati. Tali organizzazioni o accordi compilano i dati e li rendono disponibili in modo tempestivo e nei formati concordati a tutti gli Stati interessati secondo i termini e le condizioni stabiliti dalle organizzazioni o accordi, mantenendo comunque la riservatezza sui dati non aggregati, e dovrebbero, nella misura del possibile, mettere a punto dei sistemi di gestione di basi di dati che consentano di accedere efficacemente ai dati stessi. 2. A livello globale, la raccolta e la diffusione di dati dovrebbero essere effettuate tramite l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. In mancanza di un'organizzazione o di un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca la suddetta Organizzazione può procedere analogamente a livello subregionale o regionale previo accordo con gli Stati interessati. Allegato II ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PRECAUZIONALI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DI STOCK ITTICI TRANSZONALI E DI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI 1. Un parametro di riferimento precauzionale è un valore stimato ricavato per mezzo di un procedimento scientifico concordato, che corrisponde allo stato della risorsa o della pesca e che può essere utilizzato come guida ai fini della gestione della pesca. 2. Dovrebbero essere utilizzati due tipi di parametri di riferimento precauzionali: parametri di riferimento relativi alla conservazione, o limiti, e parametri di riferimento relativi alla gestione, o obiettivi. I primi stabiliscono i confini entro cui si intende contenere la cattura entro limiti biologici sicuri e all'interno dei quali gli stock possono produrre il rendimento massimo sostenibile. I secondi mirano a realizzare gli obiettivi di gestione. 3. I parametri di riferimento precauzionale dovrebbero essere fissati per ciascuno stock e tenere conto, tra l'altro, della capacità riproduttiva, della resilienza di ogni stock e delle caratteristiche della pesca di tali stock, nonché delle altre fonti di mortalità e delle principali fonti di incertezza. 4. Le strategie di gestione dovrebbero cercare di mantenere o di ricostituire popolazioni degli stock pescati e, ove necessario, delle specie associate o dipendenti, a livelli compatibili con i parametri di riferimento precauzionali precedentemente concordati. Tali parametri di riferimento devono essere utilizzati per dare avvio all'azione di conservazione e di gestione prestabilita. Le strategie di gestione includono misure che possono essere applicate in prossimità del raggiungimento dei parametri di riferimento precauzionali. 5. Le strategie di gestione della pesca devono garantire che il rischio di oltrepassare i parametri di riferimento di conservazione (limiti) sia molto basso. Se uno stock scende al di sotto di un parametro di riferimento limite o rischia di scendere al di sotto di tale parametro di riferimento, dovrebbe essere avviata l'azione di conservazione e di gestione allo scopo di favorire la ricostruzione dello stock. Le strategie di gestione della pesca devono assicurare che in media i relativi parametri di riferimento (obiettivi) non vengano superati. 6. Quando le informazioni per la determinazione di parametri di riferimento relativi a una pesca sono scarse o mancanti, devono essere fissati dei parametri di riferimento provvisori. I parametri di riferimento provvisori possono essere stabiliti per analogia con stock simili e meglio conosciuti. In tali situazioni, la pesca sarà sottoposta a un più attento controllo, in modo da consentire la revisione dei parametri di riferimento provvisori a mano a mano che diventano disponibili informazioni più esatte. 7. Il tasso di mortalità dovuto alla pesca che conduce al rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere considerato come la norma minima per i parametri di riferimento limite. Per gli stock non sovrasfruttati, le strategie di gestione della pesca devono garantire che la mortalità attribuibile alla pesca non ecceda quella che corrisponde al rendimento massimo sostenibile e che la biomassa non scenda al di sotto di una soglia predeterminata. Per gli stock sovrasfruttati, la biomassa che produrrebbe il rendimento massimo sostenibile può essere considerata obiettivo di ricostituzione. ALLEGATO B Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea rispetto alle materie disciplinate dall'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 dell'accordo) 1. L'articolo 47, paragrafo 1 dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici altamente migratori dispone che, qualora un'organizzazione internazionale menzionata nell'allegato IX, articolo 1 della convenzione non abbia competenza in tutte le materie disciplinate dall'accordo, l'allegato IX della convenzione (ad eccezione dell'articolo 2, prima frase e dell'articolo 3, paragrafo 1) si applichi, mutatis mutandis, alla partecipazione di detta organizzazione internazionale all'accordo. 2. Sono attualmente membri della Comunità il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 3. L'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori si applica, relativamente alle competenze trasferite alla Comunità europea, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni previste da detto trattato, in particolare l'articolo 227. 4. La presente dichiarazione non è applicabile ai territori degli Stati membri cui non si applica il predetto trattato e lascia impregiudicati gli atti o le posizioni eventualmente adottati, in base all'accordo, dagli Stati membri interessati per conto o nell'interesse di tali territori. I. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA COMUNITÀ 5. La Comunità sottolinea che gli Stati membri le hanno trasferito la competenza in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. In tale settore spetta pertanto alla Comunità adottare le norme ed i regolamenti pertinenti (che vengono attuati dagli Stati membri) e, nell'ambito della sua competenza, partecipare ad iniziative esterne con paesi terzi od organizzazioni competenti. Tale competenza riguarda zone di pesca di giurisdizione nazionale e l'altro mare. 6. La Comunità gode della competenza normativa, riconosciuta dal diritto internazionale allo Stato di bandiera di un peschereccio, per stabilire le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche marine applicabili ai pescherecci battenti la bandiera degli Stati membri e per assicurare che gli Stati membri adottino disposizioni volte e consentire l'applicazione di dette misure. 7. Tuttavia, le misure che si applicano ai comandanti ed agli altri ufficiali dei pescherecci, compresi il diniego, il ritiro o la sospensione delle autorizzazioni a svolgere le suddette funzioni, sono di competenza degli Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale. Le misure relative all'esercizio della giurisdizione dello Stato di bandiera sulle sue navi in alto mare, in particolare disposizioni quali quelle relative all'assunzione o alla cessazione del controllo di pescherecci da parte di Stati diversi dallo Stato di bandiera, alla cooperazione internazionale ai fini dell'esecuzione e alla riassunzione del controllo dei pescherecci, sono di competenza degli Stati membri nell'osservanza della legislazione comunitaria. II. MATERIA DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI 8. La Comunità e gli Stati membri condividono la competenza per le seguenti materie disciplinate dall'accordo: esigenze dei paesi in via di sviluppo, ricerca scientifica, misure concernenti lo Stato di approdo e misure adottate rispetto ai non membri delle organizzazioni di pesca regionali ed alle parti non contraenti dell'accordo. Le seguenti disposizioni si applicano sia alla Comunità che ai suoi Stati membri: - disposizioni generali: (articoli 1, 4 e da 34 a 50), - soluzione delle controversie: (Parte VIII). ALLEGATO C Dichiarazioni interpretative che la Comunità e gli Stati membri depositeranno all'atto della ratifica dell'accordo 1. Per la Comunità europea e gli Stati membri resta inteso che i termini «particolarità geografiche», «peculiarità della sottoregione o della regione», «fattori socioeconomici, geografici ed ambientali», «caratteristiche naturali del mare in questione» o qualsiasi altro termine analogo, utilizzato in riferimento ad una regione geografica, lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati previsti dal diritto internazionale. 2. Per la Comunità europea e gli Stati membri resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da contrastare il principio della libertà d'alto mare, riconosciuto dal diritto internazionale. 3. Per la Comunità europea e gli Stati membri resta inteso che l'espressione «Stati i cui cittadini pescano in una zona d'alto mare» non implica alcun nuovo criterio di competenza basato sulla cittadinanza delle persone coinvolte nella pesca d'altura piuttosto che sul principio della competenza dello Stato di bandiera. 4. L'accordo non conferisce ad alcun Stato il diritto di mantenere o applicare misure unilaterali nel periodo di transizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Pertanto, qualora non sia stato raggiunto alcun accordo al termine di tale periodo, gli Stati agiscono unicamente in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 dell'accordo. 5. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 21, per la Comunità europea e gli Stati membri resta inteso che, quando uno Stato di bandiera dichiara l'intenzione di esercitare la propria autorità, conformemente al disposto dell'articolo 19, su un peschereccio battente la sua bandiera, le autorità dello Stato che effettua l'ispezione non eserciteranno su tale peschereccio alcun'altra autorità in base al disposto dell'articolo 21. Ogni controversia in merito a quanto sopra è risolta in conformità delle procedure previste alla parte VIII dell'accordo. Nessuno Stato può appellarsi a tale tipo di controversia per mantenere il controllo di un peschereccio che non batte la sua bandiera. Inoltre la Comunità europea e gli Stati membri ritengono che il termine «illegale» contenuto nell'articolo 21, paragrafo 18 dell'accordo debba essere interpretato nel contesto dell'intero accordo, in particolare degli articoli 4 e 35. 6. La Comunità europea e gli Stati membri ribadiscono che tutti gli Stati si astengono, nelle loro relazioni, dalla minaccia o dall'uso della forza, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Inoltre la Comunità europea e gli Stati membri sottolineano che l'uso della forza di cui all'articolo 22 costituisce una misura eccezionale che deve poggiare sull'assoluto rispetto del principio di proporzionalità e che ogni suo abuso implica la responsabilità internazionale dello Stato che effettua l'ispezione. Qualsiasi caso di non osservanza è risolto con mezzi pacifici e conformemente alle procedure di soluzione pacifica delle controversie. La Comunità europea e gli Stati membri ritengono inoltre che le modalità e le condizioni relative al fermo ed all'ispezione di pescherecci debbano essere ulteriormente elaborate conformemente ai pertinenti principi di diritto internazionale dai competenti regimi ed organizzazioni di pesca regionali e subregionali. 7. Per la Comunità europea e gli Stati membri resta inteso che, nell'applicare il disposto dell'articolo 21, paragrafi 6, 7 e 8, lo Stato di bandiera può appellarsi alle prescrizioni del proprio sistema giuridico secondo le quali le autorità preposte al perseguimento delle violazioni possono decidere a loro discrezione se perseguire o meno la violazione in base a tutti i fatti del caso. Le decisioni adottate dallo Stato di bandiera sulla base delle suddette prescrizioni non sono interpretate come una mancanza di risposta o una mancanza d'azione.