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Document 21987A0410(05)

    Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca - Protocollo che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

    GU L 98 del 10.4.1987, p. 12–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1987/226(2)/oj

    Related Council decision
    Related Council regulation

    21987A0410(05)

    Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca - Protocollo che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 098 del 10/04/1987 pag. 0012 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0184
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0184
    L 201 22/7/1987 P. 0002


    ACCORDO tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    qui di seguito denominata «Comunità», e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO,

    qui di seguito denominato «Mozambico»,

    CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico;

    RICONOSCENDO l'importanza che rivestono la conservazione, la gestione e lo sfruttamento razionale delle risorse marine;

    RICORDANDO che il Mozambico esercita la propria sovranità o giurisdizione, in particolare in materia di pesca marittima, nella zona che si estende fino a 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste;

    CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    DICHIARANDO che l'esercizio, da parte degli Stati costieri, dei loro diritti sovrani nelle acque soggette alla loro giurisdizione per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche presenti in tali acque deve essere conforme ai principi di diritto internazionale;

    MOSSI dalla volontà di sviluppare e intensificare una cooperazione fruttuosa per entrambe le parti nel settore della pesca;

    RISOLUTI ad improntare le reciproche relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima;

    DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il presente accordo intende definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle relazioni in materia di pesca tra la Comunità e il Mozambico, compreso l'esercizio della pesca da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque che, per quanto riguarda la pesca, rientrano sotto la sovranità o giurisdizione del Mozambico, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale, qui di seguito denominate «acque del Mozambico».

    Articolo 2

    1. Il Mozambico autorizza i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    2. Le attività di pesca espletate in virtù del presente accordo sono soggette alle leggi del Mozambico.

    Articolo 3

    1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi concernenti la pesca nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme di diritto internazionale.

    2. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle leggi suddette.

    3. Le misure prese dalle autorità del Mozambico per disciplinare l'esercizio della pesca ai fini della conservazione devono essere fondate su criteri obiettivi e scientifici ed applicarsi allo stesso modo ai pescherecci della Comunità e a quelli degli altri paesi terzi, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati in via di sviluppo della stessa area geografica, ivi compresi accordi reciproci in materia di pesca.

    Articolo 4

    1. L'esercizio delle attività di pesca nelle acque del Mozambico da parte dei pescherecci della Comunità nel quadro del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dall'autorità del Mozambico su richiesta della Comunità.

    2. Le autorità del Mozambico rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo.

    3. Le licenze sono valide nelle zone definite nell'allegato.

    4. Su richiesta dell'armatore, le licenze sono valide per i periodi definiti nell'allegato.

    5. Ciascuna licenza viene rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile.

    6. Su richiesta della Comunità, una licenza di pesca per un peschereccio può essere sostituita e in caso di forza maggiore sarà sostituita da una licenza per un altro peschereccio di capacità di pesca non superiore a quella del peschereccio da sostituire.

    Articolo 5

    1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità del Mozambico è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

    2. Il canone di una licenza per la pesca del tonno è fissato per tonnellata pescata nelle acque del Mozambico; il canone per i pescherecci da traino adibiti alla pesca di gamberetti è fissato in base alle tonnellate di stazza lorda autorizzate nella licenza.

    3. Gli importi dei canoni e le relative modalità di pagamento figurano nell'allegato.

    Articolo 6

    Le parti si impegnano a consultarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, nonché a collaborare nelle relative ricerche scientifiche.

    Articolo 7

    I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare ai competenti servizi del Mozambico le dichiarazioni di cattura e altre informazioni pertinenti secondo le modalità stabilite nell'allegato.

    Articolo 8

    In contropartita delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa al Mozambico un contri-

    buto finanziario, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo accluso al presente accordo, fatti salvi i finanziamenti di cui il Mozambico fruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

    Articolo 9

    1. Le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'applicazione e il corretto funzionamento del presente accordo.

    2. Qualora sorgesse una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo, le parti procedono a consultazioni in merito.

    Articolo 10

    1. Allo scopo di adottare misure concrete per l'applicazione del presente accordo, le parti convengono di istituire una commissione mista cui sono affidati i seguenti compiti:

    - controllare l'applicazione, l'interpretazione e il corretto funzionamento del presente accordo;

    - garantire i necessari collegamenti sui problemi di comune interesse;

    - accordarsi

    - sui canoni delle licenze per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti;

    - sui limiti quantitativi per le specie di cui all'articolo 1, punti 1 e 2 del protocollo.

    2. La Commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, di preferenza nel corso del terzo trimestre, alternativamente nel Mozambico e nella Comunità o eccezionalmente, su richiesta di una delle parti, in data e luogo da convenire.

    3. Le parti si consultano almeno 30 giorni prima sulla data e sull'ordine del giorno della riunione della commissione mista.

    Articolo 11

    Se le autorità del Mozambico decidono, a seguito dell'evoluzione delle risorse ittiche, di adottare provvedimenti in materia di conservazione tali da incidere sull'attività di pesca dei pescherecci della Comunità, le parti si consulteranno per adeguare l'allegato ed il protocollo del presente accordo.

    Tali consultazioni saranno fondate sul principio che qualsiasi riduzione sostanziale dei diritti di pesca previsti nel protocollo implicherà una riduzione equivalente della compensazione finanziaria che la Comunità deve versare.

    Articolo 12

    Le disposizioni del presente accordo non infirmano o pregiudicano in alcun modo i punti di vista di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

    Articolo 13

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare del Mozambico.

    Articolo 14

    L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo e qualsiasi riferimento a quest'ultimo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

    Articolo 15

    Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso

    notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto quinquennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di due anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    Alla fine del periodo suddetto di cinque anni e successivamente alla fine di ciascun periodo di due anni nonché alla fine del periodo di validità del protocollo, le parti contraenti avviano negoziati per definire di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare all'allegato o al protocollo. Le parti contraenti avviano ugualmente negoziati qualora una di esse notifichi la denuncia dell'accordo.

    Articolo 16

    Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui viene firmato.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

    A. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE

    Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico sono le seguenti:

    Le competenti autorità della Comunità presentano al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione in tale paese, una domanda per ogni peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo:

    - per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, anteriormente al 1g agosto di ogni anno;

    - per le tonniere, almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

    Le domande devono essere compilate nei formulari appositi che sono forniti dal Mozambico ed il cui modello è accluso.

    La licenza viene consegnata all'armatore o al suo rappresentante.

    La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.

    II. Disposizioni da applicare ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti

    a) I canoni delle licenze sono fissati come segue:

    - 151 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda,

    - 266 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda,

    e devono essere pagati in quattro quote uguali entro il primo giorno di ogni trimestre per l'anno in corso.

    Su richiesta di una delle parti, i canoni delle licenze possono essere riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, segnatamente in caso di cambiamento delle tonnellate di stazza lorda.

    Le licenze sono valide per un periodo di un anno o fino a quando non sono esauriti i limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo. Per il rilascio della licenza i pescherecci devono entrare nel porto di Maputo. Maputo sarà il porto di base per le attività di pesca, dove avrà inizio e si concluderà ogni campagna. Tutti i crostacei catturati in eccedenza ai limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo sono di proprietà del segretariato di Stato per la pesca e devono essere consegnati franco spese nel porto di base.

    b) Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, sono tenuti ad inoltrare al segretario di Stato per la pesca, al termine di ciascuna campagna, una scheda giornaliera delle catture, redatta dal capitano secondo il modello allegato.

    Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al segretario di Stato per la pesca una relazione mensile nella quale occorre specificare i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. Questa relazione deve essere presentata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, il Mozambico si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino all'espletamento della formalità.

    c) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti operante nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, comunica ogni giorno alla radiostazione «Radio Naval» la sua posizione geografica. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento della consegna della licenza di pesca.

    I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono lasciare le acque del Mozambico soltanto previa autorizzazione del segretario di Stato per la pesca e dopo il controllo del pesce conservato a bordo.

    II. Disposizioni da applicare alle tonniere

    a) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno pescato nelle acque del Mozambico.

    b) Le licenze per le tonniere sono rilasciate previo versamento al Mozambico di una somma forfettaria di 1 000 ECU all'anno per ciascuna tonniera con sciabica, equivalente ai canoni dovuti per 50 tonnellate di tonno all'anno, pescate nelle acque del Mozambico. Alla fine di ogni anno civile, la Commissione delle Comunità europee stabilisce un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dagli armatori e da essi comunicate simultaneamente alle autorità del Mozambico e alla Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore all'erario del Mozambico entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il computo definitivo dei canoni dovuti per una determinata campagna viene stabilito congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dal segretario di Stato per la pesca del Mozambico, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, in particolare di quelli dell'ORSTOM, dell'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO) e dell'Istituto di ricerca per la pesca (IIP), nonché di tutti i dati statistici che possono essere raccolti da un'organizzazione internazionale della pesca dell'Oceano indiano. Gli armatori ricevono notifica del computo della Commissione delle Comunità europee e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

    c) Durante il periodo di pesca nelle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano ogni tre giorni alla radiostazione «Radio Naval» la loro posizione e le catture effettuate. All'entrata e all'uscita delle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano alla radiostazione «Radio Naval» la loro posizione ed il volume delle catture conservate a bordo.

    Il capitano deve inoltre compilare un giornale di bordo, il cui modello è accluso, per ciascun periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

    Questo formulario deve essere redatto in modo leggibile, firmato dal capitano del peschereccio ed inviato al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maputo, il più presto possibile al termine del periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

    B. ASSUNZIONE DI MARINAI

    Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca possono assumere come pescatori dei cittadini del Mozambico.

    I salari e i contributi previdenziali vengono pagati attraverso un agente locale designato dal segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico.

    C. ZONE DI PESCA

    a) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di 10g 30' latitudine sud e a nord di 26g 30' latitudine sud, situate al di là delle prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

    b) Le zone di pesca accessibili alle tonniere comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di 10g 30' latitudine sud e a nord di 26g 30' latitudine sud, situate oltre l'isobata di 200 metri.

    D. ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

    Ogni peschereccio della Comunità operante nelle acque del Mozambico permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario del Mozambico incaricato delle operazioni d'ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni.

    E. CAMBIAMENTO DI STRUMENTI DI PESCA

    Per cambiare gli strumenti di pesca occorre inoltrare debita domanda di autorizzazione all'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

    F. IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI GAMBERETTI

    Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti autorizzati in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico devono poter essere identificati per mezzo di un numero d'immatricolazione e di un numero d'identificazione attribuiti dal segretario di Stato per la pesca.

    G. CATTURE ACCESSORIE

    Le catture accessorie effettuate durante la pesca di gamberetti devono essere sbarcate nel porto di Maputo e destinate all'approvvigionamento del mercato interno ad un prezzo fissato dal segretario di Stato per la pesca.

    H. ADDITIVI CHIMICI

    Gli armatori dei pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono utilizzare per le operazioni di trasformazione soltanto gli additivi chimici autorizzati dalla legislazione comunitaria.

    I. PROPRIETÀ DI SPECIE RARE

    Gli esemplari di specie marine la cui conservazione è giustificata dalla rarità della specie o dalla ricerca biologica e che siano stati catturati da un peschereccio della Comunità, autorizzato in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico, sono di proprietà del segretariato di Stato per la pesca e devono quindi essere consegnati, franco spese, quanto prima e nelle migliori condizioni possibili, al segretariato di Stato per la pesca, nel porto di Maputo.

    J. TRASBORDO DI GAMBERETTI

    È vietato effettuare trasbordi fuori del porto di base, salvo tra pescherecci della Comunità adibiti alla pesca di gamberetti. I trasbordi nel porto di base sono autorizzati soltanto sotto il controllo del segretario di Stato per la pesca.

    K. IMBARCO DI OSSERVATORI

    a) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti accoglie a bordo un osservatore designato dal segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico. All'osservatore è accordato lo stesso trattamento degli ufficiali del peschereccio. Il suo stipendio e i contributi previdenziali sono a carico delle autorità del Mozambico. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso l'accesso permanente ai giornali di bordo nonché agli impianti di navigazione e di comunicazione.

    b) Le autorità del Mozambico possono chiedere ai pescherecci della Comunità di accogliere a bordo un biologo.

    L. DIVIETO DI ARMI DA FUOCO

    Le armi da fuoco, comprese quelle di autodifesa, sono vietate su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico.

    M. PENALI

    Chiunque commetta infrazioni incorre nelle seguenti penali:

    - pagamento di un'ammenda massima di 100 000 ECU, a seconda della gravità dell'infrazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni stabilite nell'allegato;

    - rifiuto di rinnovo delle licenze di pesca qualora non abbia presentato le dichiarazioni di cattura.

    Il mancato pagamento delle penali può comportare il sequestro temporaneo del peschereccio in causa o di un altro peschereccio appartenente allo stesso armatore, a titolo di garanzia del pagamento, e la confisca del peschereccio, fatto salvo il diritto dell'armatore di appellarsi al tribunale competente.

    DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

    PARTE A

    1. Nome dell'armatore: ......

    2. Nazionalità dell'armatore: ......

    3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore: ......

    4. Contingente di pesca richiesto:

    a) gamberetti d'acqua profonda (tonnellate): ......

    b) gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda (tonnellate): ......

    5. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione): ......

    PARTE B

    Sezione da compilare per ciascun peschereccio

    1. Periodo di validità: ......

    2. Nome del peschereccio: ......

    3. Anno di costruzione: ......

    4. Stato di bandiera originario: ......

    5. Stato di bandiera attuale: ......

    6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale: ......

    7. Anno di acquisizione: ......

    8. Porto e numero d'immatricolazione: ......

    9. Tipo di pesca: ......

    10. Stazza lorda di registro: ......

    11. Indicativo di chiamata: ......

    12. Lunghezza fuoritutto (metri): ......

    13. Prua (metri): ......

    14. Altezza (metri): ......

    15. Materiale di costruzione dello scafo: ......

    16. Potenza motrice (potenza al freno): ......

    17. Velocità (nodi): ......

    18. Capacità della cabina: ......

    19. Capacità dei serbatori carburante (m³): ......

    20. Capacita delle stive per il pesce (m³): ......

    21. Colore dello scafo: ......

    22. Colore della sovrastruttura: ......

    23. Impianti di comunicazione installati a bordo: ......

    >SPAZIO PER TABELLA>

    24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    25. Nome del capitano: ......

    26. Nazionalità del capitano: ......

    Accludere:

    - tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo);

    - diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

    - documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

    ...... (Data della domanda)

    ...... (Firma del rappresentante dell'armatore)

    DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

    PARTE A

    1. Nome dell'armatore: ......

    2. Nazionalità dell'armatore: ......

    3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore: ......

    PARTE B

    Sezione da compilare per ciascun peschereccio

    1. Periodo di validità: ......

    2. Nome del peschereccio: ......

    3. Anno di costruzione: ......

    4. Stato di bandiera originario: ......

    5. Stato di bandiera attuale: ......

    6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale: ......

    7. Anno di acquisizione: ......

    8. Porto e numero d'immatricolazione: ......

    9. Tipo di pesca: ......

    10. Stazza lorda di registro: ......

    11. Indicativo di chiamata: ......

    12. Lunghezza fuoritutto (metri): ......

    13. Prua (metri): ......

    14. Altezza (metri): ......

    15. Materiale di costruzione dello scafo: ......

    16. Potenza motrice (potenza al freno): ......

    17. Velocità (nodi): ......

    18. Capacità della cabina: ......

    19. Capacità dei serbatoi carburante (m³): ......

    20. Capacità delle stive per il pesce (m³): ......

    21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato: ......

    22. Colore dello scafo: ......

    23. Colore della sovrastruttura: ......

    24. Impianti di comunicazione installati a bordo: ......

    >SPAZIO PER TABELLA>

    25. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    26. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio): ......

    26.1. Stazza lorda di registro: ......

    26.2. Lunghezza fuoritutto (m): ......

    26.3. Prua (m): ......

    26.4. Altezza (m): ......

    26.5. Materiale di costruzione dello scafo: ......

    26.6. Potenza motrice (potenza al freno): ......

    26.7. Velocità (nodi): ......

    27. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono istallati a bordo): ......

    . 28. Porto di registro: ......

    29. Nome del capitano: ......

    30. Nazionalità del capitano: ......

    Accludere:

    - tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;

    - diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

    - documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

    ...... (Data della domanda)

    ...... (Firma del rappresentante dell'armatore)

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    PROTOCOLLO che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

    Articolo 1

    A decorrere dal 1g gennaio 1987 e per un periodo di tre anni, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

    1. Pescherecci che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda: 1 100 tsl al mese in media annua.

    2. Pescherecci che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda: 3 700 tsl al mese in media annua.

    Nel 1987 i pescherecci della Comunità non possono pescare oltre 1 000 tonnellate di gamberetti d'acqua profonda e 1 500 tonnellate di gamberetti d'acqua bassa. Per ciascuno degli anni successivi, questi limiti quantitativi saranno riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Il peso delle code di gamberetti conservate a bordo viene convertito in peso di gamberetti interi mediante l'applicazione del coefficiente 1,67.

    3. In attesa di conoscenze più approfondite sulle risorse di tonno e fatte salve disposizioni future, 40 tonniere oceaniche congelatrici sono autorizzate a pescare simultaneamente nelle acque del Mozambico.

    Articolo 2

    1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 8 dell'accordo è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 6 900 000 ECU da versare in tre quote annue.

    2. Se nel periodo in cui viene applicato il presente protocollo, il volume delle catture di tonno effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Mozambico supera 18 000 tonnellate, la compensazione finanziaria è aumentata di 50 ECU per ciascuna tonnellata eccedente tale limite.

    3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del Mozambico.

    4. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dal Mozambico.

    Articolo 3

    Su richiesta della Comunità, qualora si constatassero maggiori possibilità di pesca, i limiti quantitativi di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere aumentati. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente pro rata temporis.

    Articolo 4

    1. Durante il periodo fissato all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di seicentomila (600 000) ECU, al finanziamento di un programma scientifico e tecnico del Mozambico (attrezzature, infrastruttura, ecc.) destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nelle acque del Mozambico.

    Su richiesta del Mozambico, una parte del suddetto importo non superiore a 600 000 ECU può servire a coprire le spese per la partecipazione a conferenze internazionali, non connesse necessariamente al programma scientifico suindicato, volte a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca.

    2. Le competenti autorità del Mozambico trasmettono ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego dei fondi.

    3. Il contributo della Comunità al programma scientifico e tecnico viene versato su un conto precisato ogni volta dall'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

    Articolo 5

    La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

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