Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21979A0623(01)

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

GU L 210 del 19.7.1982, p. 11–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/461/oj

Related Council decision

21979A0623(01)

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 19/07/1982 pag. 0011 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0216
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0216


CONVENZIONE sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

LE PARTI CONTRAENTI,

riconoscendo che la fauna selvatica nelle sue innumerevoli forme costituisce un elemento insostituibile del sistema naturale della terra, che deve essere conservato per il bene dell'umanità;

consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed è tenuta a far sì che tale patrimonio venga conservato e che al suo eventuale sfruttamento non si proceda in modo indiscriminato;

conscie del valore sempre maggiore della fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientificio, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

preoccupate in particolare per quelle specie di animali selvatici che effettuano migrazioni attraverso o oltre i confini territoriali nazionali;

riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici della fauna selvatica che vivono entro i loro confini territoriali nazionali o che li attraversano;

convinte che la conservazione e l'efficace gestione delle specie migratrici della fauna selvatica richiedono l'azione concertata degli Stati entro i cui confini territoriali dette specie trascorrono parte del loro ciclo vitale;

ricordando la raccomandazione 32 del piano d'azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Stoccolma, 1972), di cui è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione:

a) per «specie migratrice» s'intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, di cui una parte rilevante attraversi, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più confini nazionali;

b) per «stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli influssi che agendo sulla specie migratrice di cui trattasi possano ripercuotersi a lungo termine sulla distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa;

c) lo «stato di conservazione» è considerato «favorevole» quando:

1. dai dati sulla dinamica della popolazione emerge che la specie migratrice continua a costituire, a lungo termine, una componente vitale dei suoi ecosistemi;

2. l'area di distribuzione della specie migratrice non sta riducendosi, né è suscettibile di ridursi a lungo termine;

3. esiste ed esisterà anche nell'immediato futuro un habitat sufficiente per mantenere a lungo termine la popolazione della specie migratrice;

4. la distribuzione e la consistenza numerica della specie migratrice si avvicinano a quelle storiche nella misura in cui esistono ecosistemi potenzialmente propizi a tale specie e nella misura in cui ciò è compatibile con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat;

d) lo «stato di conservazione» è considerato «sfavorevole» se non viene soddisfatta una delle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

e) «minacciata», in riferimento ad una particolare specie migratrice, significa che detta specie è minacciata di estinzione in tutta la sua area di distribuzione o in una parte considerevole di essa;

f) per «area di distribuzione» si intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o soggiorna temporaneamente, o che attraversa o sorvola in un momento qualunque della sua normale rotta di migrazione;

g) per «habitat» si intende qualsiasi zona nell'area di distribuzione della specie migratrice che presenti condizioni di vita necessarie a quest'ultima;

h) per «Stato dell'area di distribuzione» con riferimento ad una determinata specie migratrice si intende lo Stato [e se del caso qualsiasi altra parte contraente di cui alla lettera k) del presente paragrafo] che eserciti la sua giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione della specie migratrice ovvero lo Stato sotto la cui bandiera operino dei natanti col compito di prelevare la specie migratrice al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale;

i) per «prelevare» si intende catturare, cacciare, pescare, molestare, uccidere deliberatamente o ogni tentativo in tal senso;

j) per «accordo» si intende un accordo internazionale relativo alla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli articoli IV e V della presente convenzione;

k) per «parte contraente» si intende uno Stato o qualsiasi organizzazione regionale d'integrazione economica costituita da Stati sovrani competenti per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente convenzione.

2. Limitatamente alle questioni di loro competenza le organizzazioni regionali d'integrazione economica che siano parti contraenti della presente convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi che la presente convenzione attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.

3. Quando la presente convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o con decisione unanime delle «parti contraenti presenti e votanti» bisognerà intendere «le parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le parti che si astengono dal voto non sono da considerarsi «parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.

Articolo II

Principi fondamentali

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici e delle misure da concordare in questo senso fra gli Stati dell'area di distribuzione ogni volta che se ne presenti la possibilità e l'opportunità, annettendo particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole e prendendo singolarmente o in comune le iniziative più opportune e necessarie per conservare tali specie e il loro habitat.

2. Le parti contraenti riconoscono la necessità di adottare opportuni provvedimenti per evitare che venga minacciata l'esistenza di una qualsiasi specie migratrice.

3. In particolare le parti contraenti:

a) dovranno promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle specie migratrici;

b) sforzarsi di assicurare un'immediata protezione alle specie migratrici di cui all'allegato I;

c) concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all'allegato II.

Articolo III

Specie migratrici minacciate: allegato I

1. Nell'allegato I sono elencate le specie migratrici minacciate.

2. Una specie migratrice può essere inclusa nell'allegato I qualora da prove attendibili, comprese le migliori prove scientifiche disponibili, risulti che tale specie è minacciata.

3. Una specie migratrice può essere soppressa dall'allegato I qualora la conferenza delle parti contraenti stabilisca:

a) che da prove attendibili, comprese le migliori prove scientifiche disponibili, risulti che detta specie non è più minacciata;

b) che la stessa specie non possa essere nuovamente minacciata per il fatto di essere stata soppressa dall'allegato I e di non godere più della necessaria tutela.

4. Le parti contraenti che siano Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie migratrice compresa nell'allegato I si adoperano al fine di:

a) conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare gli habitat che sono importanti per proteggere la specie contro il rischio di estinzione;

b) prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolino seriamente o impediscano la migrazione della specie;

c) per quanto possibile ed opportuno, prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie, predisponendo fra l'altro rigorosi controlli in fatto d'introduzione di specie esotiche ovvero di sorveglianza e di evacuazione delle specie esotiche che fossero già introdotte.

5. Le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie migratrice compresa nell'allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie. Sono ammesse deroghe solo nel caso in cui:

a) il prelievo sia fatto a fini scientifici;

b) il prelievo abbia la scopo di aumentare il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in oggetto;

c) il prelievo risponda alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento;

d) il prelievo sia imposto da circostanze straordinarie;

Le deroghe al divieto devono essere precise per quanto riguarda il contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. Il prelievo non dovrebbe avere comunque effetti negativi per la specie di cui trattasi.

6. La conferenza delle parti contraenti può raccomandare a queste ultime, ove si tratti di Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice compresa nell'allegato I, di prendere quegli altri provvedimenti che essi ritengano utili nell'interesse della specie.

7. Le parti contraenti informeranno senza indugio il segretariato in merito a qualsiasi deroga che fosse concessa ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo IV

Specie migratrici oggetto di accordi: allegato II

1. L'allegato II comprende le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali.

2. Ove le circostanze lo richiedano, la stessa specie migratrice può essere inclusa sia nell'allegato I che nell'allegato II.

3. Le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice compresa nell'allegato II si adoperano per concludere accordi a vantaggio di detta specie, dando la priorità alle specie che si trovano in uno stato di conservazione sfavorevole.

4. Le parti contraenti sono invitate a promuovere la conclusione di accordi a favore di qualsiasi popolazione o parte geograficamente distinta della popolazione di una determinata specie o taxon di animali selvatici, nella misura in cui questi ultimi attraversino periodicamente uno o più confini nazionali.

5. Al segretariato verrà trasmessa copia di qualsiasi accordo che venisse concluso conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo V

Orientamenti in materia di accordi

1. L'obiettivo di qualsiasi accordo dovrà essere quello di riportare la specie migratrice di cui trattasi ad uno stato di conservazione favorevole, ovvero a mantenerla in tale stato. Ogni accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e della gestione della specie migratrice che servano al conseguimento dell'obiettivo anzidetto.

2. Qualsiasi accordo dovrebbe ricevere, come campo d'applicazione, l'intera area di distribuzione della specie migratrice in questione e dovrebbe essere aperto all'accessione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione di detta specie, siano essi parti contraenti o meno della presente convenzione.

3. Lo stesso accordo dovrebbe, per quanto possibile, prendere in considerazione più di una specie migratrice.

4. Qualsiasi accordo dovrebbe:

a) precisare la specie migratrice cui si riferisce;

b) descrivere l'area di distribuzione e la rotta di migrazione della specie migratrice;

c) prevedere che ciascuna parte contraente designi l'autorità nazionale competente per l'attuazione dell'accordo;

d) istituire, se necessario, un adeguato apparato amministrativo per agevolare l'attuazione degli obiettivi dell'accordo, per controllarne l'efficacia e per redigere rapporti in vista della conferanza delle parti contraenti;

e) prevedere adeguate procedure ai fini della composizione delle controversie che sorgessero tra le parti contraenti;

f) per qualunque specie migratrice della categoria dei cetacei, vietare almeno ogni prelievo della specie che non sia consentito da altri accordi multilaterali e far sì che all'accordo possano accedere Stati che non siano Stati dell'area di distribuzione della specie migratrice di cui trattasi.

5. Per quanto possibile ed opportuno, qualsiasi accordo dovrebbe prevedere almeno quanto segue:

a) il periodico controllo dello stato di conservazione della specie migratrice in oggetto e l'individuazione dei fattori che possono nuocere a tale stato;

b) dei piani coordinati in fatto di conservazione e di gestione;

c) lavori di ricerca nel campo dell'ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con speciale riguardo al fenomeno migratorio;

d) lo scambio di informazioni sulla specie migratrice in questione, con particolare riguardo allo scambio dei risultati delle ricerche e delle statistiche relative;

e) la conservazione ed eventualmente il ripristino degli habitat che rivestano importanza ai fini del mantenimento di un favorevole stato di conservazione, e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi rigorosi controlli sulle specie esotiche già introdotte o in via d'introduzione, che siano nocive alla specie migratrice;

f) il mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lunga la rotta di migrazione;

g) quando ciò appaia opportuno, la creazione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice o il reinserimento della specie stessa in habitat favorevoli;

h) l'eliminazione, nella misura più ampia possibile, o la neutralizzazione di interventi o di ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione;

i) la prevenzione, la riduzione e il controllo di atti che portino all'immissione nell'habitat della specie migratrice di sostanze nocive alla stessa;

j) misure basate su corretti principi ecologici intese a controllare e disciplinare il prelievo della specie migratrice;

k) procedure che permettano interventi coordinati onde sopprimere il prelievo illegale;

l) lo scambio d'informazioni sulle minacce che incombono effettivamente sulla specie migratrice;

m) procedure di emergenza, attraverso cui potenziare sensibilmente e rapidamente l'azione di conservazione, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice risulti gravemente colpito;

n) l'informazione del vasto pubblico sui contenuti e sugli obiettivi dell'accordo.

Articolo VI

Stati dell'area di distribuzione

1. Il segretariato tiene aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici menzionate negli allegati I e II, utilizzando all'uopo le informazioni ricevute dalle parti contraenti.

2. Le parti contraenti comunicano al segretariato le specie migratrici menzionate negli allegati I e II di cui essi si considerano Stati dell'area di distribuzione; forniscono inoltre informazioni sia sulle navi che battono la loro bandiera e che al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale effettuino il prelievo di specie migratrici, sia sui loro futuri progetti per quanto riguarda i prelievi suddetti.

3. Almeno sei mesi prima di ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti contraenti, queste ultime, quando siano Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'allegato I o II, debbono informare la conferenza, tramite il segretariato, in merito alle misure da esse adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione per quanto si riferisce alle specie suddette.

Articolo VII

La conferenza delle parti

1. La conferenza delle parti è l'organo deliberante della presente convenzione.

2. Il segretariato convoca una riunione delle conferenza delle parti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

3. In seguito il segretariato convoca riunioni ordinarie della conferenza delle parti ad intervalli non superiori ai tre anni, salvo che la conferenza non decida altrimenti, e riunioni straordinari in qualunque momento, su richiesta scritta di almeno un terzo delle parti contraenti.

4. La conferenza della parti stabilisce e rivede i regolamenti finanziari della presente convenzione.

In occasione di ciascuna sessione ordinaria la conferenza della parti adotta il bilancio per il successivo esercizio finanziario. Ogni parte contraente contribuisce al bilancio secondo le modalità convenute dalla conferenza. I regolamenti finanziari, comprese le disposizioni in materia di bilancio e di modalità di contribuzione e relative modifiche, vengono adottati con voto unanime delle parti contraenti presenti e votanti.

5. A ciascuna riunione la conferenza delle parti controlla l'attuazione della presente convenzione e in particolare può:

a) controllare e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;

b) controllare i progressi compiuti per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle menzionate negli allegati I e II;

c) prendere i provvedimenti e impartire le direttive che siano necessari per permettere al consiglio scientifico e al segretariato di svolgere i propri compiti;

d) ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto che fosse presentato dal consiglio scientifico, dal segretariato, da ciascuna parte contraente o da qualsiasi organo permanente istituito nel quadro di un accordo;

e) formulare raccomandazioni alle parti contraenti per migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici e controllare i progressi compiuti in sede di attuazione degli accordi già conclusi;

f) nei casi in cui non sia stato concluso nessun accordo, raccomandare la convocazione di riunioni delle parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici, al fine di discutere i provvedimenti che consentano di migliorare lo stato di conservazione di dette specie;

g) formulare raccomandazioni alle parti contraenti perché provvedano a migliorare l'efficacia della presente convenzione;

h) decidere in merito ad ogni ulteriore provvedimento da adottare per conseguire gli obiettivi della presente convenzione.

6. Ad ogni sua riunione la conferenza delle parti dovrebbe fissare la data e il luogo della riunione successiva.

7. Ad ogni riunione la conferenza delle parti stabilisce e adotta inoltre il regolamento interno per la riunione stessa. Nelle riunioni della conferenza delle parti le decisioni sono prese alla maggiornaza dei due terzi delle parti presenti e votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla presente convenzione.

8. Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed ogni Stato che non sia parte contraente della convenzione, nonché gli organi designati delle parti contraenti dei singoli accordi, possono essere rappresentati da osservatori alle riunioni della conferenza.

9. Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia comunicato al segretariato il proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della conferenza delle parti, vi è ammesso salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga:

a) enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, nonché enti ed organismi nazionali governativi;

b) enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato in cui hanno sede.

Detti osservatori, una volta ammessi, hanno il diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Articolo VIII

Il consiglio scientifico

1. Nella sua prima riunione la conferenza delle parti istituisce un consiglio scientifico col compito di prestare la sua consulenza su questioni di carattere scientifico.

2. Qualsiasi parte contraente può designare un esperto qualificato come membro del consiglio scientifico. Del consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati prescelti e designati dalla conferenza delle parti.

Il numero degli esperti, i criteri da seguire ai fini della loro scelta e la durata del mandato vengono stabiliti dalla conferenza delle parti.

3. Il consiglio scientifico si riunisce su richiesta del segretariato ogni volta che la conferenza delle parti lo richieda.

4. Il consiglio scientifico stabilisce il proprio regolamento interno, con riserva dell'approvazione della conferenza delle parti.

5. La conferenza delle parti stabilisce le funzioni del consiglio scientifico, fra le quali possono rientrare le seguenti:

a) fornire pareri scientifici alla conferenza delle parti, al segretariato e, con l'approvazione della conferenza delle parti, a qualsiasi parte contraente e a qualsiasi organo istituito nel quadro della presente convenzione o nel contesto di un accordo;

b) raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici, valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie migratrici e di riferire alla conferenza delle parti su tale stato e sulle misure necessarie per migliorarlo;

c) fornire raccomandazioni alla conferenza delle parti riguardo alle specie migratrici da inserire negli allegati I o II, indicando altresì l'area di distribuzione di dette specie;

d) fornire raccomandazioni alla conferenza delle parti in merito alle specifiche misure che in fatto di gestione e di conservazione andrebbero inserite negli accordi sulle specie migratrici;

e) raccomandare alla conferenza delle parti la soluzione dei problemi posti dagli aspetti scientifici inerenti all'attuazione della presente convenzione, in particolare per quanto riguarda l'habitat delle specie migratrici.

Articolo IX

Il segretariato

1. Ai fini della presente convenzione è istituito un segretariato.

2. Il segretariato viene costituito a cura del direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente subito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Nella misura e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.

3. Se il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non è in grado di provvedere alla costituzione del segretariato, la conferenza della parti prenderà delle misure alternative al fine di rendere possibile la costituzione dello stesso.

4. I compiti del segretariato sono i seguenti:

a) i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della conferenza delle parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;

ii) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;

b) mantenere e promuovere i collegamenti tra le parti, tra gli organi permanenti istituiti nel quadro di accordi e tra le altre organizzazioni internazionali che si occupano delle specie migratrici;

c) ottenere da qualsiasi fonte competente relazioni ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all'attuazione della presente convenzione e provvedere ad un'adeguata diffusione di tali informazioni;

d) richiamare l'attenzione della conferenza delle parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente convenzione;

e) redigere per la conferenza delle parti relazioni sui lavori svolti dal segretariato stesso e sull'attuazione della presente convenzione;

f) tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli allegati I e II;

g) promuovere, sotto la direzione della conferenza delle parti, la conclusione di accordi;

h) tenere aggiornato e mettere a disposizione delle parti un elenco degli accordi e, se richiesto dalla conferenza delle parti, fornire qualunque informazione sugli accordi medesimi;

i) tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla conferenza delle parti ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo;

j) informare l'opinione pubblica in merito alla presente convenzione ed ai suoi obiettivi;

k) espletare qualsiasi altro compito che ad esso fosse attribuito ai sensi della presente convenzione o dalla conferenza delle parti.

Articolo X

Emendamenti alla convenzione

1. La presente convenzione può essere emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della conferenza delle parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere presentate da qualsiasi parte contraente.

3. Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, viene comunicato al segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal segretariato a tutte le parti contraenti. Qualunque osservazione delle parti contraenti in merito all'emendamento deve essere presentata al segretariato almeno sessanta giorni prima che abbia inizio la riunione. Allo scadere del termine valido per la presentazione delle osservazioni, il segretariato trasmette alle parti contraenti tutte le osservazioni che siano pervenute entro tale data.

4. Gli emendamenti vengono adottati alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

5. L'emendamento adottato entra in vigore per tutte le parti che l'hanno ratificato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle parti contraenti avranno depositato il proprio strumento di ratifica presso l'autorità all'uopo designata. Per ciascuna parte contraente che depositerà il proprio strumento di ratifica dopo la data in cui quest'ultimo è stato depositato dai due terzi delle parti contraenti, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo XI

Emendamenti agli allegati

1. Gli allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della conferenza delle parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere presentate da qualsiasi parte contraente.

3. Il testo di ciascuna proposta di emendamento, con le relative motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, viene comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte la parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime deve essere presentata al segretariato almeno sessanta giorni prima dell'inizio della riunione. Allo scadere dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il segretariato trasmetterà alle parti contraenti tutte le osservazioni che siano pervenute entro tale data.

4. Gli emendamenti vengono adottati alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

5. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle parti contraenti che abbiano espresso delle riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

6. Durante i novanta giorni all'uopo previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque parte contraente può formulare delle riserve in merito all'emendamento mediante notifica eseguita per iscritto presso il depositario.

La riserva in merito ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica eseguita per iscritto presso il depositario. Nei riguardi della parte contraente in questione l'emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall'avvenuta revoca della riserva.

Articolo XII

Effetti su convenzioni internazionali e su altri atti normativi

1. La presente convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l'ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.

2. Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.

3. Le disposizioni delle presente convenzione fanno salvo il diritto delle parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli allegati di cui sopra.

Articolo XIII

Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia fra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione deve fare oggetto di negoziati tra le parti in causa.

2. Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell'Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le parti in causa.

Articolo XIV

Riserve

1. Per le disposizioni della presente convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo XI.

2. Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione regionale d'integrazione economica può presentare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di accessione, una specifica riserva in merito all'inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell'allegato I o nell'allegato II o in entrambi e non verrà considerata parte contraente per quanto concerne l'oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il depositario avrà notificato alle parti contraenti il ritiro della riserva stessa.

Articolo XV

Firma

La presente convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione regionale d'integrazione economica fino al 22 giugno 1980.

Articolo XVI

Ratifica, accettazione, approvazione

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da depositario.

Articolo XVII

Adesione

Dopo il 22 giugno 1980 la presente convenzione sarà aperta all'adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione regionale d'integrazione economica.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Articolo XVIII

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato od organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi acceda dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.

Articolo XIX

Denuncia

Ogni parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente convenzione mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo XX

Depositario

1. L'originale della presente convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il depositario.

Di ciascuna di queste versioni il depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano firmato la convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla convenzione stessa.

2. Il depositario, previa consultazione dei governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente convenzione in lingua araba e cinese.

3. Il depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione regionale d'integrazione economica firmataria o aderente, nonché il segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'entrata in vigore della presente convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.

4. Non appena la presente convenzione entrerà in vigore, il depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Bonn, il 23 giugno 1979.

ALLEGATO I

NOTA ESPLICATIVA

1. Le specie migratrici menzionate nel presente allegato sono indicate come segue:

a) con il nome della specie o della sottospecie, oppure

b) come insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

2. Altri riferimenti a taxa superiori alle specie vengono dati solo a titolo di informazione o a fini di classificazione.

3. L'abbreviazione "(s.l.)" sta ad indicare che il nome scientifico è usato nella sua accezione più ampia.

4. Il simbolo (-) seguito da un numero posto dopo il nome di un taxon significa che da quest'ultimo vengono escluse determinate popolazzioni geograficamente distinte, ad esempio:

- 101 popolazioni peruviane.

5. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che solo determinate popolazioni geograficamente distinte di tale specie sono comprese nel presente allegato, ad esempio:

+ 201 popolazioni dell'Africa nord-occidentale

+ 202 popolazioni africane

+ 203 popolazioni dell'Amazzonia settentrionale.

6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprendre è inclusa nell'allegato II.

MAMMALIA

>SPAZIO PER TABELLA>

AVES

>SPAZIO PER TABELLA>

REPTILIA

>SPAZIO PER TABELLA>

PISCES

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

NOTA ESPLICATIVA

1. Le specie migratrici menzionate nel presente allegato sono indicate come segue:

a) con il nome della specie o della sottospecie, oppure

b) come insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

Salvo indicazione contraria quando ci si riferisce ad un taxon superiore alla specie s'intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di accordi.

2. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.

3. Altri riferimenti a taxon superiori alla specie vengono dati solo a titolo di informazione o a fini di classificazione.

4. L'abbreviazione "(s.l.)" indica che il nome scientifico viene usato nella sua accezione più ampia.

5. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che solo determinate popolazioni geograficamente distinte di tale texon sono comprese nel presente allegato, ad esempio:

+ 201 popolazioni asiatiche

6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell'allegato I.

MAMMALIA

>SPAZIO PER TABELLA>

AVES

>SPAZIO PER TABELLA>

REPTILIA

>SPAZIO PER TABELLA>

PISCES

>SPAZIO PER TABELLA>

INSECTA

>SPAZIO PER TABELLA>

Top