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Document 12005SP021

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI TEMPORANEE - TITOLO II:DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Articolo 21

GU L 157 del 21.6.2005, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/pro_1/art_21/sign

12005SP021

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI TEMPORANEE - TITOLO II:DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Articolo 21

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0035 - 0035


Articolo 21

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:

"In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito nell'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009‐2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi:

Bulgaria 18

Romania 35".

2. Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. [4]

3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi.

[4] GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

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