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Document 02008D0294-20161220
Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community (notified under document number C(2008) 1256) (Text with EEA relevance) (2008/294/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 7 aprile 2008 sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/294/CE)
Decisione della Commissione del 7 aprile 2008 sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/294/CE)
02008D0294 — IT — 20.12.2016 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2008 sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 098 dell'10.4.2008, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/654/UE del 12 novembre 2013 |
L 303 |
48 |
14.11.2013 |
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L 345 |
67 |
20.12.2016 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2008
sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea
[notificata con il numero C(2008) 1256]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/294/CE)
Articolo 1
Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni tecniche per la messa a disposizione e l’uso efficiente dello spettro radio per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili nella Comunità.
La presente decisione si applica senza compromettere tutte le altre disposizioni comunitarie pertinenti, in particolare il regolamento (CE) n. 1702/2003 e la raccomandazione 2008/295/CE.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione s’intende per:
1) «servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», i servizi di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;
2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione;
3) «stazione base ricetrasmittente d’aeromobile (BTS d’aeromobile)», una o più stazioni di comunicazione mobile situate nell’aeromobile funzionanti sulle bande di frequenza e con i sistemi di cui alla tabella 1 dell’allegato;
4) «unità di controllo della rete (NCU)», l’apparecchiatura da collocare nell’aeromobile che garantisce che i segnali trasmessi dai sistemi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri di cui alla tabella 2 dell’allegato non siano rilevabili all’interno della cabina aumentando il rumore di fondo nelle bande di ricezione della comunicazione mobile.
Articolo 3
Quanto prima possibile, e al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei servizi MCA le bande di frequenza di cui alla tabella 1 dell’allegato, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, a condizione che tali servizi rispettino le condizioni previste nell’allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri stabiliscono l’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione irradiata da un sistema MCA funzionante in conformità della parte 3 dell’allegato.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se ciò è giustificato da caratteristiche topografiche nazionali e da condizioni d’installazione della rete a terra. Le suddette informazioni, accompagnate dai dovuti documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione delle presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri controllano l’uso dello spettro da parte dei servizi MCA, in particolare per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli, reali o potenziali, nonché per verificare che l’adeguatezza delle condizioni di cui all’articolo 3 continui ad essere garantita e presentano le loro conclusioni alla Commissione per consentirle, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente decisione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA
Tabella 1
Tipo |
Frequenza |
Sistema |
GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480 o a specifiche equivalenti. |
UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink) |
UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti. |
LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti. |
2. Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti a terra
Occorre impedire ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri UMTS mediante:
— un'unità di controllo della rete (NCU), compresa nel sistema MCA, che aumenti il rumore di fondo nelle bande di ricezione mobile all'interno della cabina e/o
— la schermatura della fusoliera dell'aeromobile, in modo da attenuare ulteriormente il segnale in entrata e in uscita.
Tabella 2
Banda di frequenza (MHz) |
Sistemi terrestri |
925-960 MHz |
UMTS (e GSM, LTE) |
2 110 -2 170 MHz |
UMTS (e LTE) |
Gli operatori di sistemi MCA possono altresì decidere di utilizzare una NCU nelle altre bande di frequenza di cui alla tabella 3.
Tabella 3
Banda di frequenza (MHz) |
Sistemi terrestri |
460-470 MHz |
LTE (1) |
791-821 MHz |
LTE |
1 805 -1 880 MHz |
LTE e GSM |
2 620 -2 690 MHz |
LTE |
2 570 -2 620 MHz |
LTE |
(1) A livello nazionale, le amministrazioni possono usare la tecnologia LTE per diverse applicazioni quali BB-PPDR, BB-PMR o le reti mobili |
3. Parametri tecnici
a) Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile
Tabella 4
Altitudine al di sopra del livello del terreno (m) |
e.i.r.p. massima del sistema all'esterno dell'aeromobile in dBm/canale |
||
NCU |
BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile |
BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile e NCU |
|
Banda: 900 MHz |
Banda: 1 800 MHz |
Banda: 2 100 MHz |
|
Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz |
Larghezza di banda del canale = 200 kHz |
Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz |
|
3 000 |
– 6,2 |
– 13,0 |
1,0 |
4 000 |
– 3,7 |
– 10,5 |
3,5 |
5 000 |
– 1,7 |
– 8,5 |
5,4 |
6 000 |
– 0,1 |
– 6,9 |
7,0 |
7 000 |
1,2 |
– 5,6 |
8,3 |
8 000 |
2,3 |
– 4,4 |
9,5 |
b) Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dal terminale a bordo
Tabella 5
Altitudine al di sopra del livello del terreno (m) |
e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz |
e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz z |
e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz |
GSM 1 800 MHz |
LTE 1 800 MHz |
UMTS 2 100 MHz |
|
3 000 |
– 3,3 |
1,7 |
3,1 |
4 000 |
– 1,1 |
3,9 |
5,6 |
5 000 |
0,5 |
5 |
7 |
6 000 |
1,8 |
5 |
7 |
7 000 |
2,9 |
5 |
7 |
8 000 |
3,8 |
5 |
7 |
Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, all'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile si applicano i valori limite di cui alla tabella 6, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4.
Tabella 6
Altitudine al di sopra del livello del terreno (m) |
e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile |
|||
460–470 MHz |
791–821 MHz |
1 805 –1 880 MHz |
2 570 –2 690 MHz |
|
dBm/1,25 MHz |
dBm/10 MHz |
dBm/200 kHz |
dBm/4,75 MHz |
|
3 000 |
– 17,0 |
– 0,87 |
– 13,0 |
1,9 |
4 000 |
– 14,5 |
1,63 |
– 10,5 |
4,4 |
5 000 |
– 12,6 |
3,57 |
– 8,5 |
6,3 |
6 000 |
– 11,0 |
5,15 |
– 6,9 |
7,9 |
7 000 |
– 9,6 |
6,49 |
– 5,6 |
9,3 |
8 000 |
– 8,5 |
7,65 |
– 4,4 |
10,4 |
c) Requisiti operativi
I. L'altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.
II. La BTS d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l'accesso iniziale.
III. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.
IV. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda dei 2 100 MHz a un valore nominale di -6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.