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Document 02008D0294-20161220

Consolidated text: Decisione della Commissione del 7 aprile 2008 sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/294/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2016-12-20

02008D0294 — IT — 20.12.2016 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2008

sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2008) 1256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/294/CE)

(GU L 098 dell'10.4.2008, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/654/UE del 12 novembre 2013

  L 303

48

14.11.2013

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 345

67

20.12.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2008

sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2008) 1256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/294/CE)



Articolo 1

Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni tecniche per la messa a disposizione e l’uso efficiente dello spettro radio per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili nella Comunità.

La presente decisione si applica senza compromettere tutte le altre disposizioni comunitarie pertinenti, in particolare il regolamento (CE) n. 1702/2003 e la raccomandazione 2008/295/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s’intende per:

1) «servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», i servizi di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione;

3) «stazione base ricetrasmittente d’aeromobile (BTS d’aeromobile)», una o più stazioni di comunicazione mobile situate nell’aeromobile funzionanti sulle bande di frequenza e con i sistemi di cui alla tabella 1 dell’allegato;

4) «unità di controllo della rete (NCU)», l’apparecchiatura da collocare nell’aeromobile che garantisce che i segnali trasmessi dai sistemi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri di cui alla tabella 2 dell’allegato non siano rilevabili all’interno della cabina aumentando il rumore di fondo nelle bande di ricezione della comunicazione mobile.

Articolo 3

Quanto prima possibile, e al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei servizi MCA le bande di frequenza di cui alla tabella 1 dell’allegato, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, a condizione che tali servizi rispettino le condizioni previste nell’allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono l’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione irradiata da un sistema MCA funzionante in conformità della parte 3 dell’allegato.

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se ciò è giustificato da caratteristiche topografiche nazionali e da condizioni d’installazione della rete a terra. Le suddette informazioni, accompagnate dai dovuti documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione delle presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri controllano l’uso dello spettro da parte dei servizi MCA, in particolare per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli, reali o potenziali, nonché per verificare che l’adeguatezza delle condizioni di cui all’articolo 3 continui ad essere garantita e presentano le loro conclusioni alla Commissione per consentirle, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2




ALLEGATO

1.    Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA



Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480 o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980  MHz (uplink)

2 110 -2 170  MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2.    Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti a terra

Occorre impedire ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri UMTS mediante:

 un'unità di controllo della rete (NCU), compresa nel sistema MCA, che aumenti il rumore di fondo nelle bande di ricezione mobile all'interno della cabina e/o

 la schermatura della fusoliera dell'aeromobile, in modo da attenuare ulteriormente il segnale in entrata e in uscita.



Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

925-960 MHz

UMTS (e GSM, LTE)

2 110 -2 170  MHz

UMTS (e LTE)

Gli operatori di sistemi MCA possono altresì decidere di utilizzare una NCU nelle altre bande di frequenza di cui alla tabella 3.



Tabella 3

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880  MHz

LTE e GSM

2 620 -2 690  MHz

LTE

2 570 -2 620  MHz

LTE

(1)   A livello nazionale, le amministrazioni possono usare la tecnologia LTE per diverse applicazioni quali BB-PPDR, BB-PMR o le reti mobili

3.    Parametri tecnici

a)    Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile



Tabella 4

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima del sistema all'esterno dell'aeromobile in dBm/canale

NCU

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile e NCU

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 2 100  MHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

Larghezza di banda del canale = 200 kHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

b)    Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dal terminale a bordo



Tabella 5

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz z

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, all'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile si applicano i valori limite di cui alla tabella 6, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4.



Tabella 6

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile

460–470 MHz

791–821 MHz

1 805 –1 880  MHz

2 570 –2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

c)    Requisiti operativi

I. L'altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II. La BTS d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda dei 1 800  MHz a un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l'accesso iniziale.

III. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda dei 1 800  MHz a un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

IV. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda dei 2 100  MHz a un valore nominale di -6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.

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