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Documento 31997R2513

    Regolamento (CE) n. 2513/97 del Consiglio del 15 dicembre 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia e decide la riscossione del dazio su tali importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 693/97

    IO L 346, 17.12.1997, pagg. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/07/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2513/oj

    31997R2513

    Regolamento (CE) n. 2513/97 del Consiglio del 15 dicembre 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia e decide la riscossione del dazio su tali importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 693/97

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0001 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 2513/97 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia e decide la riscossione del dazio su tali importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 693/97

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Il 19 aprile 1997, con il regolamento (CE) n. 693/97 (2), la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96, in prosieguo denominato «regolamento di base», relativa alla presunta elusione del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio (3) sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, in prosieguo denominate «PSF», originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti di poliesteri, in prosieguo denominati «FPF», originari del medesimo paese destinati alla trasformazione in FPF nella Comunità e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di detti FFP. La presente inchiesta è stata avviata in seguito a una domanda presentata il 4 marzo 1997 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIFRS) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva si ritiene rappresenti oltre il 90 % della produzione comunitaria totale di FPF.

    (2) Il prodotto oggetto della presente inchiesta consiste in FFP di cui al codice NC 5501 20 00, destinati alla trasformazione nella Comunità in FPF classificabili al codice NC 5503 20 00.

    (3) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità bielorusse dell'apertura dell'inchiesta e ha inviato un questionario alle società comunitarie interessate citate nella domanda. Nessun'altra società si è manifestata entro il termine prescritto.

    (4) L'inchiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1997 (in prosieguo «periodo dell'inchiesta»).

    (5) La Commissione ha ricevuto risposta complete dalle seguenti società:

    a) Germania

    - Barnet Europe W. Barnet GmbH & Co. KG,- Rheinische Faser GmbH,

    - Kemokomplex GmbH.

    b) Italia

    - SALT & Co. Snc,

    - TA. SFI Snc,

    - SIMP Srl (ex CO.FI.S SpA).

    La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle società situate in Italia e di una società situata in Germania (Barnet).

    (6) Tutte le società sopra citate hanno comunicato per iscritto il loro punto di vista e hanno chiesto e ottenuto di essere sentite dalla Commissione.

    B. AMBITO DELL'INCHIESTA

    (7) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base, se sussistono talune condizioni che determinano l'elusione, l'applicazione delle misure antidumping in vigore può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti.

    Oggetto della presente inchiesta è di esaminare se le misure antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia fossero eluse mediante importazioni di FFP originari dello stesso paese destinati ad operazioni di trasformazione nella Comunità.

    (8) Gli importatori e le imprese trasformatrici hanno sostenuto che l'inchiesta non poteva essere avviata a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, in quanto un'inchiesta a norma di tale articolo sarebbe possibile soltanto in relazione a «paesi terzi», quindi non al paese esportatore nei confronti del quale sono state istituite le misure antidumping. Tale argomento è respinto poiché il termine «paesi terzi», quale usato nell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, costituisce, anche in considerazione della sua storia legislativa, un termine generale che indica semplicemente qualsiasi paese esterno alla Comunità europea in confronto agli scambi tra due o più Stati membri della Comunità.

    (9) È stato considerato che la presunta pratica di elusione doveva essere valutata in base all'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base. L'obiettivo della presente inchiesta era in particolare quello di esaminare se l'operazione sopra descritta rispondeva a tutte le condizioni precisate in tale disposizione, in modo che l'applicazione delle misure antidumping in vigore nei confronti delle FPF potesse essere estesa ai FFP a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base.

    A questo proposito va notato che i FFP e le FPF presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base. L'unica differenza tra FFP e FPF risulta da una semplice operazione di taglio. Pertanto i FFP importati devono essere considerati un prodotto leggermente modificato allo scopo di evitare le misure antidumping attualmente applicabili alle FPF. Differenze di questo tipo, che possono essere create o eliminate con piccole modifiche, non possono mettere in discussione il fatto che le FPF e i FFP siano essenzialmente lo stesso prodotto. Tali differenze non sono quindi sufficienti per evitare il pagamento dei dazi antidumping sui FFP. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei FFP e delle FPF, dall'inchiesta è emerso che tutti i FFP importati dalla Bielorussia sono stati destinati al taglio di FPF anziché all'altra applicazione, ossia la filatura pettinata per la produzione di tops. La filatura pettinata è un procedimento molto più complesso che richiede una tecnologia speciale. I tops sono venduti in una nicchia di mercato limitata e relativamente stabile che impone un prezzo superiore.

    Si deve comunque tenere presente che, come nel caso di parti destinate all'assemblaggio, i FFP importati finiscono col diventare un prodotto non solo simile ma identico ai prodotti importati oggetto dell'inchiesta iniziale, ossia le FPF. Quindi, benché il procedimento di trasformazione da FFP in FPF non costituisce in sé un'operazione di assemblaggio, esso è di natura tale da dover essere considerato una pratica effettuata allo scopo di eludere le misure in vigore.

    Da quanto precede consegue che i FFP e le FPF sono prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

    C. RISULTATI

    1. Carattere delle pratiche di elusione

    (10) Dall'inchiesta è emerso che tutti i FFP in questione sono prodotti da un'unica società in Bielorussia ed esportati verso la Comunità principalmente attraverso due canali. Un primo canale riguarda un operatore tedesco che acquista i FFP dall'esportatore bielorusso e li vende, in massima parte, a un importatore italiano. I FFP così importati sono trasformati in FPF da imprese italiane operanti in subappalto e successivamente venduti dall'importatore italiano nella Comunità, soprattutto sul mercato italiano. Un secondo canale riguarda un operatore svizzero il quale vende i FFP che acquista dall'esportatore bielorusso a un importatore tedesco. Quest'ultimo trasforma egli stesso i FFP in FPF e vende le FPF nella Comunità, soprattutto sul mercato tedesco.

    (11) La questione se la Bielorussia possa o meno essere considerata un «paese terzo» a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base è già stata trattata al punto 8. La questione se le FPF e i FFP possano o meno essere considerati prodotti simili è stata trattata al punto 9.

    2. Condizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase

    a) Elusione

    - Modificazione della configurazione degli scambi

    (12) Subito dopo l'istituzione nel marzo 1996, con il regolamento (CE) n. 394/96 della Commissione (4), di un dazio antidumping provvisorio del 43,5 % sulle FPF originarie della Bielorussia, le importazioni di FPF dalla bielorussia sono state quasi interamente sostituite da importazioni di FFP dallo stesso paese. Mentre nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (agosto 1994) le importazioni di FFP dalla Bielorussia rappresentavano al massimo soltanto l'1 % delle importazioni combinate di FFP e FPF dal paese, subito dopo l'istituzione nel marzo 1996 delle misure antidumping provvisorie la combinazione FFP-FPF è improvvisamente cambiata in modo radicale: nel trimestre da aprile a giugno 1996 le FPF rappresentavano soltanto il 3,02 % contro il 96,98 % di FFP. Questa sostanziale modificazione della configurazione degli scambi è continuata e si è addirittura accentuata nell'arco dei 15 mesi coperti dall'inchiesta visto che il volume di FFP è aumentato rapidamente e le importazioni di FPF si sono ulteriormente ridotte. Alla fine del periodo dell'inchiesta (trimestre da gennaio a marzo 1997) i FFP rappresentavano il 99,27 % e le FPF soltanto lo 0,73 % della combinazione FPF-FFP.

    Inoltre, i livelli di importazione dei FFP dalla Bielorussia in quanto tali sono aumentati rapidamente e hanno raggiunto quantitativi rilevanti: contro appena 169 t nel 1995, nei 12 mesi successivi all'istituzione delle misure antidumping provvisorie sulle FPF le importazioni di FFP dalla Bielorussia sono salite a 13 619 t.

    Le società interessate hanno sostenuto che non vi sono state modificazioni della configurazione degli scambi in quanto le importazioni di FFP non hanno sostituito le importazioni di FPF agli stessi livelli di importazione delle FPF del 1994 e 1995. Questo argomento deve essere respinto. Non deve necessariamente risultare che la sostituzione ha uguagliato i più alti livelli di importazioni raggiunti dal prodotto sostituito in un particolare segmento nel periodo di riferimento - ossia dall'apertura o appena prima dell'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (agosto 1994) - nella misura in cui, come è risultato dalla presente inchiesta, vi è un processo netto e costante di sostituzione per un periodo prolungato. A questo proposito va rilevato che è stato scelto un periodo di inchiesta particolarmente lungo - 15 mesi - perché potesse essere adeguatamente rappresentativo.

    - Insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (13) Si può ragionevolmente ritenere che la suddetta sostituzione delle FPF con FFP dopo l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio alquanto elevato (cfr. punto 12) derivi dalle misure antidumping anziché da qualsiasi altra sufficiente motivazione o giustificazione economica a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base.

    Qualora esistesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica - diversa dalle misure antidumping in vigore - per importare FFP e trasformarli in FPF nella Comunità invece di importare direttamente FPF già tagliate nel paese esportatore, almeno una certa quantità di FFP avrebbe dovuto essere importata ai fini della trasformazione nella Comunità prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Poiché invece le importazioni di FFP originari della Bielorussia effettuate prima dell'istituzione delle misure provvisorie erano trascurabili, si deve concludere che la sostituzione delle FPF con FFP e l'aumento considerevole delle importazioni di FFP siano dovuti a pratiche prive di sufficiente motivazione o giustificazione economica e di fatto principalmente conseguenti all'istituzione delle misure antidumping.

    Tale conclusione non sarebbe più valida qualora potesse essere individuato un nuovo fattore rilevate - diverso dalle misure antidumping - emerso all'incirca al momento della sostituzione. Tuttavia questa circostanza non sussiste e nessuna parte interessata ha addotto un argomento di questo tipo.

    (14) Quanto sopra è avvalorato dalle seguenti risultanze. Importare FFP da trasformare nella Comunità in FPF, invece che importare direttamente FPF già tagliate nel quadro di un procedimento continuo integrato - che rappresenta la prassi normale - nel paese esportatore, comporta costi di imballaggio e di manodopera aggiuntivi che non sono compensati da nessuna economia di costi significativa né da prezzi più alti, ma sono anzi accresciuti dal maggior costo orario del lavoro nella Comunità rispetto a Taiwan, paese scelto nell'inchiesta iniziale come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. È emerso inoltre che le esportazioni di FFP erano specificamente dirette verso la Comunità, in quanto negli altri mercati d'esportazione l'esportatore bielorusso ha continuato a fornire FPF. Questo fatto dimostra l'assenza di una giustificazione economica; si può infatti ragionevolmente supporre che, se la pratica in questione fosse stata economicamente giustificata, sarebbe stata seguita anche in altri mercati industrializzati simili a quello comunitario.

    (15) Secondo gli importatori e le imprese trasformatrici, il fatto di importare FFP destinati alla trasformazione nella Comunità anziché direttamente FPF già tagliate nel paese esportatore ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, in quanto riduce in qualche misura i costi connessi al deposito delle scorte e offre una maggiore flessibilità di fronte alla domanda di diverse dimensioni da parte dei clienti e ad ordinazioni di FPF di modesta entità.

    (16) Tale argomento è stato respinto poiché i vantaggi indicati non sono stati quantificati dagli importatori e, anche se fossero reali, non sembra che compenserebbero i costi di imballaggio e di manodopera supplementari sopracitati. In ogni caso, detti presunti vantaggi avrebbero dovuto esistere anche prima dell'istituzione delle misure antidumping e si può ragionevolmente supporre che, se fossero stati significativi, diversi operatori nella Comunità o in altri mercati comparabili si sarebbero avvalsi almeno in qualche misura di questa opportunità prima dell'istituzione delle misure antidumping. Essendo emerso che tale circostanza non sussiste (le importazioni di FFP dalla Bielorussia effettuate prima dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie sono statisticamente irrilevanti), si deve concludere che i vantaggi addotti sono tutt'al più soltanto di secondaria importanza.

    (17) Le imprese trasformatrici e gli importatori hanno anche sostenuto che per loro trasformare i FFP importati dalla bielorussia era economicamente giustificabile, visto che gli impianti per il taglio già esistevano nella Comunità e non erano quindi necessari nuovi investimenti (assenza del «costo di opportunità»). Inoltre, il fatto che prima dell'inizio dell'inchiesta antidumping si trasformassero FFP provenienti da fonti diverse dalla Bielorussia dimostrava che anche l'importazione di FFP da trasformare nella Comunità era giustificabile. Questo argomento è stato respinto per le ragioni seguenti.

    Ad eccezione di una limitata produzione di prova durante i primi tre mesi del 1996, la specifica pratica di elusione oggetto dell'inchiesta (importazione dalla Bielorussia di FFP da trasformazione in FPF nella Comunità) è iniziata soltanto dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel marzo 1996. Si può pertanto ragionevolmente concludere che prima dell'istituzione delle misure antidumping non si riteneva giustificabile utilizzare gli impianti per trasformare FFP importati dalla Bielorussia piuttosto che importare direttamente FPF.

    Inoltre, le importazioni di FFP da paesi diversi dalla Bielorussia sono state modeste e persino in diminuzione. Sembra anche che esse riguardino in gran parte FFP utilizzati per la produzione di tops - che, come indicato sopra (cfr. punto 9) rappresentano una nicchia di mercato stabile e ristretta che richiede un procedimento più complesso e impone un prezzo superiore - anziché FFP destinati al taglio in FPF, che sono un prodotto di base. A questo proposito va notato che le importazioni di FFP da altri paesi si sono mantenute stabili ma sono state sopraffatte in termini relativi dal massiccio afflusso di FFP dalla Bielorussia, che in sé hanno rappresentato il 70 % delle importazioni totali di FFP nel 1996.

    In ogni caso, l'argomento è sostanzialmente non valido in quanto durante le verifiche è stato constatato che almeno un'impresa trasformatrice italiana ha specificamente investito in impianti supplementari a fronte delle crescenti forniture di FFP dalla Bielorussia. Questo fatto contraddice la presunta assenza di un costo di opportunità sopra citata.

    b) Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

    - Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

    (18) In primo luogo la Commissione ha determinato se gli effetti riparatori del dazio siano stati indeboliti in termini di prezzi. A tal fine è stato effettuato un confronto tra il prezzo medio di vendita nella Comunità delle FPF ottenute mediante taglio da FFP originari della Bielorussia durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo all'esportazione non in dumping verso la Comunità delle FPF originarie della Bielorussia determinato nel periodo dell'inchiesta iniziale.

    Il prezzo all'esportazione non in dumping delle FPF è stato calcolato allo stadio cif frontiera comunitaria sulla base del prezzo all'esportazione stabilito nell'inchiesta iniziale. Quest'ultimo è stato maggiorato dei dazi doganali (5,5 %) e dei dazi antidumping (43,5 %) per arrivare ad uno stadio non oggetto di dumping.

    È stato determinato un prezzo medio ponderato franco impresa trasformatrice per le FPF ottenute mediante taglio da FFP originari della Bielorussia. A tale prezzo sono stati applicati adeguamenti (determinazione del prezzo netto di fabbrica) per garantire un confronto allo stesso stadio (cif frontiera comunitaria). A tal fine sono stati detratti gli sconti, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e le spese di trasporto intra CE (non comprese nelle SGAV). Successivamente è stato stabilito in che misura il prezzo medio delle FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia è stato inferiore al prezzo all'esportazione non in dumping con un conseguente indebolimento degli effetti riparatori del dazio.

    Gli importi corrispondenti all'indebolimento degli effetti riparatori del dazio sono stati complessivamente espressi come percentuale del valore totale cif frontiera comunitaria delle importazioni di FPF al prezzo non oggetto di dumping. Dal confronto è emerso che il prezzo medio di vendita delle FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia è stato inferiore del 19,45 % al prezzo all'esportazione non in dumping delle FPF importate dalla Bielorussia.

    La Commissione ha altresì verificato se gli effetti riparatori del dazio siano stati indeboliti in termini di quantitativi. Come esposto dettagliatamente sopra (cfr. punto 12), le importazioni di FPF dalla Bielorussia sono state quasi interamente sostituite da importazioni di FFP dallo stesso paese subito dopo l'istituzione di dazi antidumping provvisori sulle FPF bielorusse.

    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le vendite di FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia hanno indebolito gli effetti riparatori dei dazi antidumping in termini sia di prezzi che di quantitativi.

    - Elementi di prova dell'esistenza del dumping

    (19) Al fine di determinare se vi fossero prove di antidumping in relazione ai FFP importati nella Comunità per essere trasformati in FPF durante il periodo dell'inchiesta è stato seguito il metodo seguente.

    Come punto di partenza sono stati utilizzati i prezzi d'acquisto reso destino dazio non corrisposto applicati agli importatori per i FFP bielorussi. Ai fini di una migliore comparabilità di tale prezzo con il valore normale determinato per le FPF durante l'inchiesta antidumping iniziale, è stato aggiunto il costo della trasformazione nella Comunità determinato nella presente inchiesta in modo da costruire efficacemente un prezzo per le FPF. Da tale prezzo sono stati detratti i costi di nolo/movimentazione intra comunitaria e i costi di credito per calcolare il prezzo cif frontiera comunitaria delle FPF.

    Detto prezzo cif è stato portato allo stadio fob Bielorussia detraendo i costi di nolo e movimentazione dalla Bielorussia alla frontiera comunitaria, nonché il rispettivo utile degli intermediari commerciali. La differenza tra il prezzo fob Bielorussia e il valore normale fob Taiwan determinato nell'inchiesta antidumping iniziale - in cui Taiwan è stato scelto come paese analogo ai fini del calcolo del valore normale - è stata quindi espressa come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria delle FPF.

    La media ponderata complessiva dei margini di dumping così determinata è risultata pari al 12,31 %. Si conclude pertanto che vi sono elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedente determinato.

    D. MISURE PROPOSTE

    1. Tipo di misure: estensione dell'applicazione del dazio

    (20) Alla luce delle risultanze e considerazioni suesposte, l'applicazione del dazio antidumping in vigore sulle FPF originarie della Bielorussia dovrebbe essere estesa ai FFP originari del medesimo paese.

    2. Riscossione del dazio sulle importazioni soggette a registrazione

    (21) Si dovrebbe procedere alla riscossione del dazio in oggetto sui FFP soggetti a registrazione all'importazione nella Comunità, come indicato al punto 1.

    E. PROCEDIMENTO

    (22) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'estensione del dazio antidumping definitivo in vigore ai FFP in oggetto. È stata inoltre data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni che sono state debitamente esaminate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco di cui al codice NC 5503 20 00 originarie della Bielorussia è estesa alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri di cui al codice NC 5501 20 00 originari della Bielorussia.

    2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri originari della Bielorussia soggette a registrazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 693/97 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

    Articolo 2

    Si chiede alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri originari della Bielorussia e classificabili al codice NC 5501 20 00 effettuata a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 693/97 della Commissione.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-C. JUNCKER

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

    (2) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 14.

    (3) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 13.

    (4) GU L 54 del 5. 3. 1996, pag. 10.

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