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Documento 31999R2800

    Regolamento (CE) n. 2800/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76

    EÜT L 340, 31.12.1999, pagg. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2800/oj

    31999R2800

    Regolamento (CE) n. 2800/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1999 pag. 0028 - 0028


    REGOLAMENTO (CE) N. 2800/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 1999

    che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede disposizioni sulla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e sostituisce il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione(3). A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di quest'ultimo regolamento, uno Stato membro può erogare l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto sul proprio territorio qualora sia denaturato o trasformato in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro;

    (2) l'esperienza dimostra che questo regime particolare di pagamento appesantisce l'applicazione della misura di aiuto e la espone maggiormente al rischio di frodi. Occorre pertanto abolire tale regime, le cui modalità sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94(5). Sembra tuttavia necessario continuare ad applicarlo ancora per un semestre, in modo da agevolare l'attuazione del regime di pagamento normale da parte degli Stati membri interessati. A tale scopo occorre prevedere, per il suddetto periodo, un regime transitorio che faccia riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76;

    (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il pagamento dell'aiuto, previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per il latte scremato in polvere prodotto in uno Stato membro e destinato ad essere spedito in un altro Stato membro, per esservi denaturato o trasformato in alimenti composti in conformità del regolamento (CE) n. 2799/1999(6), è disciplinato, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000, dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1624/76 è abrogato con effetto dal 1o luglio 2000. Esso resta in applicazione per i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali le formalità amministrative di spedizione verso lo Stato membro destinatario sono state espletate anteriormente a tale data.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4.

    (3) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

    (4) GU L 180 del 6.7.1976, pag. 9.

    (5) GU L 350 del 31.12.1999, pag. 66.

    (6) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

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