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Documento 32017R0826

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

GU L 129 del 19.5.2017, pagg. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/826/oj

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/17


REGOLAMENTO (UE) 2017/826 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno, tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e, nel farlo, che i loro interessi giuridici ed economici siano tenuti in considerazione e tutelati adeguatamente. Il funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari costituisce un elemento chiave del mercato interno e delle sue capacità transfrontaliere. A tal fine è necessario un quadro solido per la regolamentazione e la vigilanza, che garantisca la stabilità finanziaria e contemporaneamente favorisca un'economia sostenibile. Al tempo stesso, un funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI.

(2)

A partire dal 2007, la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari, in particolare quella dei consumatori, è stata minata dalla crisi economica e finanziaria. Pertanto, per ripristinare la loro fiducia nella solidità del settore finanziario e per contribuire alle sue migliori prassi, è importante aumentare il livello di partecipazione attiva e di coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI, nonché dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi nell'ambito della definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore finanziario.

(3)

Al fine di conseguire tali obiettivi, a seguito di un'iniziativa del Parlamento europeo trasversale tra i partiti, la Commissione ha avviato alla fine del 2011 un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, per migliorare la capacità di questi soggetti di partecipare alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e di favorire lo sviluppo di un sistema bancario resiliente. Tra i principali obiettivi del progetto pilota: assicurare che i responsabili politici dell'Unione, in sede di elaborazione di nuovo diritto dell'Unione, abbiano a disposizione opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario, che gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari trovino riscontro nel nuovo diritto dell'Unione, che il pubblico sia meglio informato sulle questioni in gioco nella regolamentazione finanziaria, promuovendo l'alfabetizzazione finanziaria, e che sia rafforzata la partecipazione attiva dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, conseguendo così un diritto dell'Unione equilibrato.

(4)

Di conseguenza, tra il 2012 e il 2015, e a seguito di un invito a presentare proposte, la Commissione ha concesso sovvenzioni di funzionamento a due enti senza scopo di lucro: Finance Watch e Better Finance. Tali sovvenzioni sono state concesse nel 2012 e nel 2013 sotto forma di un progetto pilota della durata di due anni, e dal 2014 nel contesto di un'azione preparatoria. Inoltre, nel 2016 si è deciso di fornire sovvenzioni per azioni anziché sovvenzioni di funzionamento, poiché le sovvenzioni per azioni garantiscono un miglior controllo della spesa a carico del bilancio dell'Unione. Poiché a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si può ricorrere ad un'azione preparatoria soltanto per un massimo di tre anni consecutivi, è necessario un atto legislativo affinché il finanziamento di tali azioni a partire dal 2017 disponga di una base giuridica.

(5)

Finance Watch è stata costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga. Il suo compito è difendere gli interessi della società civile nel settore finanziario. A seguito delle sovvenzioni dell'Unione, Finance Watch è riuscita in tempi brevi a formare una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel settore dei servizi finanziari.

(6)

Better Finance è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee preesistenti costituite da investitori e azionisti a partire dal 2009. Grazie alle sovvenzioni dell'Unione, l'organizzazione ha istituito un centro di consulenza finanziaria incentrato principalmente sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa e le proprie risorse.

(7)

La valutazione svolta nel 2015 del progetto pilota e della successiva azione preparatoria è giunta alla conclusione che gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti. Finance Watch e Better Finance hanno lavorato su settori complementari e si sono rivolte a un pubblico diverso. Tuttavia le loro attività hanno coperto la maggior parte del programma finanziario dell'Unione dal 2012 e, nella misura consentita dalle risorse a loro disposizione, Finance Watch e Better Finance si sono adoperate per espandere la loro attività in modo da ottenere un'ampia copertura geografica nell'Unione.

(8)

Entrambe le organizzazioni hanno fornito alle attività dei loro membri nazionali e ai consumatori dell'Unione un valore aggiunto. Le organizzazioni nazionali che si occupano di un'ampia gamma di questioni inerenti ai consumatori presentano spesso una carenza di competenze tecniche nei settori specificamente connessi ai servizi finanziari e ai relativi processi di definizione delle politiche dell'Unione. Inoltre, ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione. Benché la valutazione del progetto pilota abbia evidenziato che nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte che hanno avuto luogo dal 2012, al termine del periodo 2017-2020 il programma di cui al presente regolamento dovrebbe essere aperto ad altri potenziali beneficiari che soddisfino i requisiti del programma.

(9)

Nonostante i continui sforzi, Finance Watch e Better Finance non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori, indipendenti dal settore finanziario, e rimangono pertanto fortemente dipendenti dal finanziamento dell'Unione per garantire la loro sostenibilità finanziaria. Il cofinanziamento da parte dell'Unione europea è quindi attualmente necessario per garantire che esse ricevano le risorse necessarie per conseguire nei prossimi anni gli obiettivi attesi e fornire stabilità finanziaria a tali organizzazioni, ai loro esperti e al loro personale amministrativo, che ad oggi sono riusciti ad avviare attività in questo ambito in un breve lasso di tempo. Pertanto è necessario istituire un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività di Finance Watch e Better Finance («programma»), che integrerà politiche simili portate avanti dagli Stati membri a livello nazionale. La stabilità finanziaria è di fondamentale importanza per preservare le competenze specialistiche e consentire a entrambe le organizzazioni di pianificare progetti. Le organizzazioni che ricevono sostegno a titolo del programma dovrebbero tuttavia mirare ad aumentare la quota di finanziamenti provenienti da altre fonti.

(10)

Proseguire il finanziamento di Finance Watch e Better Finance per il periodo 2017-2020 sul modello di quanto fatto nel quadro dell'azione preparatoria garantirebbe il mantenimento delle ricadute positive constatate fino ad oggi per quanto riguarda le attività di queste organizzazioni. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma dovrebbe basarsi sulla media dei costi effettivi sostenuti da ciascuna organizzazione tra il 2012 e il 2015. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 60 % dovrebbe rimanere invariato. Nel caso in cui il programma e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri potenziali beneficiari, l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(12)

Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione in merito alla definizione dei programmi di lavoro annuali.

(13)

Anteriormente al 30 novembre di ogni anno, ciascun beneficiario dovrebbe presentare alla Commissione una descrizione delle attività previste per l'anno successivo finalizzate a conseguire gli obiettivi del programma. Tali attività dovrebbero essere descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario, nonché gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.

(14)

È auspicabile che il sostegno finanziario sia concesso secondo le condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(15)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'ambito del programma al più tardi 12 mesi prima della fine del programma. La relazione di valutazione dovrebbe determinare se il programma debba proseguire dopo il periodo 2017-2020. Qualsiasi proroga, modifica o rinnovo del programma dopo il periodo 2017-2020 dovrebbe essere oggetto di un invito a presentare proposte per la selezione dei beneficiari.

(16)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(17)

I beneficiari dovrebbero compiere ogni sforzo per rendere le loro attività visibili in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire tale obiettivo, i beneficiari dovrebbero cercare di stabilire contatti con le pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro nell'Unione, e, ove possibile, tradurre le informazioni relative alla loro organizzazione, alla loro composizione e alle loro attività, e visualizzare tali informazioni sui loro siti Internet.

(18)

Per garantire la continuità delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione che sono svolte dai beneficiari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2017.

(19)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Un programma dell'Unione («programma») è istituito per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento del coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano, nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari.

2.   Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il programma cofinanzia le seguenti attività:

a)

attività di ricerca, compresi la produzione di ricerche e dati propri e lo sviluppo di conoscenze specialistiche;

b)

attività di contatto con i consumatori e altri utenti finali dei servizi finanziari operando in collegamento con le reti di consumatori e le linee telefoniche di assistenza esistenti negli Stati membri, al fine di identificare le questioni pertinenti per la definizione di politiche dell'Unione intese a proteggere gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari;

c)

attività di sensibilizzazione, attività di divulgazione e la fornitura di servizi di istruzione e formazione finanziaria, direttamente o attraverso i membri nazionali, anche presso un pubblico più vasto di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari, e di non esperti;

d)

attività di rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché attività di sensibilizzazione e di consulenza strategica atte a promuovere le posizioni di detti membri a livello dell'Unione e l'interesse pubblico e generale nella regolamentazione finanziaria e dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare ulteriormente il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari;

b)

informare i consumatori, gli altri utenti finali dei servizi finanziari e i portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, sulle questioni in gioco nella regolamentazione del settore finanziario.

2.   La Commissione garantisce che il programma sia periodicamente valutato in relazione agli obiettivi di cui al paragrafo 1, in particolare imponendo a ogni beneficiario di presentare i seguenti elementi:

a)

una descrizione annuale delle azioni realizzate dal beneficiario nell'ambito del programma;

b)

una relazione di attività annuale comprensiva di indicatori quantitativi e qualitativi per ogni attività pianificata e svolta dal beneficiario;

c)

una relazione finanziaria.

Tale valutazione comprende l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 3

Beneficiari del programma

1.   I beneficiari del programma («beneficiari») sono Finance Watch e Better Finance.

2.   Per potersi avvalere del programma il beneficiario rimane soggetto giuridico non governativo, senza scopo di lucro, indipendente da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico. Il beneficiario non deve avere conflitti d'interessi e, attraverso i suoi membri, deve rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

Per rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nel maggior numero possibile di Stati membri, il beneficiario cerca di ampliare la sua rete di membri attivi negli Stati membri e di garantire una copertura geografica completa.

La Commissione assiste i beneficiari nell'identificare i potenziali membri negli Stati membri. La Commissione assicura inoltre che ciascun beneficiario continui a rispettare i criteri di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo per la durata del programma, inserendoli nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7 e valutandone ogni anno il rispetto da parte dei beneficiari, prima di concedere le sovvenzioni per azioni di cui all'articolo 4.

3.   Nel caso in cui i beneficiari procedano ad una fusione, il risultante soggetto giuridico diventa l'unico beneficiario del programma.

Articolo 4

Concessione di sovvenzioni

Il finanziamento a titolo del programma è erogato sotto forma di sovvenzioni per azioni concesse su base annuale e sulla base della proposta presentata dal beneficiario in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Trasparenza

1.   Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

2.   Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali da parte della Commissione, ciascun beneficiario fornisce le seguenti informazioni contemporaneamente al pubblico e alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro:

a)

l'organizzazione e ambito del lavoro;

b)

la possibilità di diventare membro, le condizioni di adesione e la struttura del beneficiario;

c)

quali delle sue attività sono contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 è fissata a un massimo di 6 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 7

Attuazione del programma

1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Per potersi avvalere del programma, ogni beneficiario presenta alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, una descrizione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, previste per l'anno successivo che perseguono gli obiettivi del programma («proposta»). Tali attività sono descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario e gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.

3.   La Commissione attua il programma adottando programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi delle azioni che devono essere realizzate dai beneficiari, le modalità di attuazione di tali azioni e l'importo totale dei finanziamenti richiesto per realizzarle. Essi contengono inoltre la descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi dei finanziamenti stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.

Per le sovvenzioni per azioni, i programmi di lavoro annuali stabiliscono le priorità, i criteri essenziali di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il tasso massimo di cofinanziamento diretto è pari al 60 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario riceva finanziamenti da membri che sono a loro volta destinatari di finanziamenti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, la Commissione limita il suo contributo annuale al fine di garantire che il totale dei finanziamenti dell'Unione diretti e indiretti per le azioni nell'ambito del programma a tale beneficiario non superi il 70 % del totale dei costi ammissibili.

4.   La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante una decisione di finanziamento.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 9

Valutazione del programma

1.   Al più tardi 12 mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma e fornisce loro, su richiesta, le informazioni utilizzate per il lavoro di valutazione e a sua disposizione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza.

La relazione di valutazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10

Disposizione transitoria

I beneficiari presentano alla Commissione la proposta per il primo anno del programma entro il 3 giugno 2017.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 117.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


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