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Document 32005R1667

Regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

GU L 269 del 14.10.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 240–240 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1667/oj

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (1) prevede che l’importo che gli Stati membri sono tenuti a pagare per le eccedenze non eliminate sia preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.

(2)

Poiché con il regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione il termine per la presentazione delle prove di avvenuta eliminazione è stato spostato al 31 marzo 2006, nel settembre 2005, quando saranno calcolati i prelievi per il periodo 2004/2005, l’importo da pagare per le eccedenze non sarà ancora noto. Occorre dunque prevedere che tale importo sia preso in considerazione per il calcolo dei prelievi alla produzione per la campagna 2005/2006 che sarà effettuato nel settembre 2006.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 60/2004. Poiché detta modifica deve precedere la fissazione dei prelievi per la campagna 2004/2005, occorre prevedere che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 60/2004 il testo dell’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % di detto importo è versata al bilancio comunitario entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006, viene presa in considerazione la totalità dell’importo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 3).


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