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Document 31992D0344

92/344/CEE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Grecia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

GU L 188 del 8.7.1992, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; abrogato da 32004D0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/344/oj

31992D0344

92/344/CEE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Grecia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1992 pag. 0041 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1992

che approva il piano presentato dalla Grecia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(92/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che con lettera del 10 marzo 1992 la Grecia ha trasmesso alla Commissione un piano;

considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Grecia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

Articolo 2

La Grecia mette in vigore entro il 15 giugno 1992 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

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