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Il nuovo regolamento di accreditamento e verifica dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori delle relazioni sulle emissioni degli operatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento intende garantire che le relazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra1 nell’Unione europea (Unione) siano solide, trasparenti, coerenti e precise stabilendo norme per controllare le relazioni sulle emissioni presentate nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS UE) dell’Unione e l’accreditamento delle persone incaricate della verifica delle relazioni degli operatori.

PUNTI CHIAVE

  • Il presente regolamento di accreditamento e verifica si riferisce al sistema ETS UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE (si veda la sintesi) e, in particolare, all’articolo 15 della medesima.
  • È stato modificato per comprendere i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 relativi all’assegnazione gratuita delle quote di emissione.

Conformità

  • È presente una procedura annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica del sistema ETS UE, nota come ciclo di conformità ETS.
  • Gli impianti industriali e gli operatori aerei interessati dal sistema ETS UE devono disporre di un piano approvato per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni annuali.
  • Gli operatori devono presentare una relazione annuale.
  • I dati relativi a un determinato anno devono essere controllati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
  • Le norme dell’Unione concernenti il ciclo di conformità sono stabilite in questo regolamento di accreditamento e verifica e nel regolamento di monitoraggio e comunicazione, ovvero il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Verifica

  • Occorre che una relazione verificata risulti attendibile per i lettori e che rappresenti in maniera fedele ciò che pretende mostrare. Le norme dell’Unione sull’accesso del pubblico alle informazioni ambientali sono stabilite nella direttiva 2003/4/CE (si veda la sintesi).
  • Il processo di verifica delle relazioni deve favorire le procedure di garanzia della qualità e di controllo della qualità e aiutare gli operatori o gli operatori aerei a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.
  • Il regolamento di accreditamento e verifica stabilisce una serie di norme di verifica, tra cui:
    • obblighi generali;
    • obblighi precontrattuali;
    • le informazioni fornite dagli operatori;
    • un piano di verifica;
    • controllo dei dati;
    • la relazione di verifica.
  • Il regolamento di accreditamento e verifica stabilisce altresì le norme e i requisiti per i verificatori, tra cui figurano:
    • l’ambito dell’accreditamento;
    • la procedura di controllo;
    • imparzialità e indipendenza.

Accreditamento

Il regolamento di accreditamento e verifica definisce le norme per l’accreditamento dei verificatori da parte degli organismi di accreditamento negli Stati membri dell’Unione. I verificatori devono dimostrare di:

  • possedere le competenze per controllare le relazioni degli operatori;
  • rispettare le norme e i requisiti del processo di verifica durante l’esecuzione dei controlli;
  • adempiere ai requisiti richiesti ai verificatori.

Il regolamento definisce inoltre i requisiti per gli organismi di accreditamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento è in vigore dal .
  • Ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 600/2012 a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Emissioni: il rilascio di gas a effetto serra nell’atmosfera da fonti presenti in un impianto o il rilascio da un velivolo che esegue un’attività del trasporto aereo elencata nell’allegato I dei gas specificati in relazione a tale attività (direttiva 2003/87/CE, articolo 3, lettera b).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del , concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del , pag. 94).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2018/2067 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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