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Il Parlamento europeo

 

SINTESI DI:

Articolo 14 del trattato sull’Unione europea

Articoli 223-234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — ruolo, composizione e funzionamento del Parlamento europeo

Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI DEI TRATTATI DELL’UNIONE, DELL’ATTO E DELLA DECISIONE?

  • L’articolo 14 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 223 e 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono il suolo, le competenze, la composizione, il mandato e la procedura elettorale del Parlamento europeo (di seguito il Parlamento).
  • La legge elettorale, che risale originariamente al 1976 ed è stata modificata più volte (in particolare in linea con le revisioni dei trattati dell’Unione e l’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione), stabilisce le regole per l’elezione dei membri del Parlamento (deputati ) con suffragio universale diretto.
  • La decisione (UE, Euratom) 2018/994 (non ancora in vigore) aggiorna la legge elettorale del 1976 e mira a:
    • incoraggiare la partecipazione dei cittadini;
    • rafforzare la dimensione europea delle elezioni;
    • Adeguare le soglie elettorali; e
    • migliorare la gestione delle elezioni, in particolare consentendo metodi di voto alternativi e semplificando la cooperazione tra le autorità nazionali.

PUNTI CHIAVE

Il Parlamento è l’unica istituzione dell’Unione europea (Unione) eletto direttamente dai cittadini dell’Unione europea, per i cittadini dell’Unione europea. Esso rappresenta quasi 450 milioni di cittadini europei e in questo senso rappresenta il potere democratico. Ha la propria sede a Strasburgo, in Francia. I membri del Parlamento vengono eletti per un mandato di cinque anni tramite elezione diretta (dal 1979) con scrutinio segreto e in numero definito per ciascuno Stato membro. Il Parlamento, così come lo conosciamo oggi, è in realtà il risultato della fusione di tre precedenti assemblee: la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica (Trattato di fusione, 1965 — si veda la sintesi).

Poteri

I poteri del Parlamento sono stati definiti tramite successive revisioni dei Trattati dell’Unione. Tra questi figurano:

  • Poteri decisionali (poteri di delibera):
    • esercizio di potere legislativo insieme al Consiglio nella maggior parte delle aree di competenza dell’Unione;
    • Facoltà di richiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di legge (Articolo 225 TFUE);
    • prendere decisioni relativamente al bilancio dell’Unione insieme al Consiglio;
    • le azioni esterne all’Unione europea (decisioni dell’Unione sulla conclusione di accordi esterni) richiedono il consenso o la consultazione del Parlamento.
  • Poteri di controllo sulle istituzioni esecutive dell’Unione (Consiglio e Commissione) principalmente assicurando il controllo politico sulla Commissione (tramite una mozione di censura) o presentando interrogazioni orali o scritte al Consiglio. Il Parlamento può inoltre esercitare il proprio controllo sulle altre istituzioni dell’Unione europea come la Banca centrale europea (Articolo 284 TFUE).
  • Poteri di nomina, partecipando alla designazione dei membri della Commissione, dei membri della Corte dei conti e del Mediatore europeo.

Competenza

Legislazione

  • Secondo la procedura legislativa ordinaria (Articolo 294 TFUE), il Parlamento si trova sullo stesso piano del Consiglio. Tale procedura è utilizzata nella maggior parte delle aree politiche tra cui:
    • trasporti
    • ambiente
    • agricoltura
    • sicurezza energetica
    • immigrazione
    • giustizia
    • salute pubblica.
  • Il Parlamento interviene sulle leggi adottate in base alla procedura legislativa speciale dando il proprio parere (procedura di consultazione) o il suo consenso (procedura di approvazione).
  • L’approvazione da parte del Parlamento è necessaria per numerosi tipi di accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali gli accordi di associazione o gli accordi nei settori contemplati dalla procedura legislativa ordinaria (ad esempio, accordi commerciali). Il Parlamento deve anche essere consultato in merito a tutti gli altri tipi di accordi internazionali (Articolo 218 TFUE).

Bilancio

Il Parlamento e il Consiglio operano su un piano di parità per l’intera procedura di approvazione del bilancio annuale dell’Unione europea. La procedura di bilancio consiste in una lettura unica del Parlamento e del Consiglio e sottoposta, se necessario, a un comitato di conciliazione per raggiungere un accordo su un testo congiunto (Articolo 314 TFUE).

Supervisione dell’esecutivo

Il Parlamento esercita una serie di controlli sulla Commissione, l’esecutivo dell’Unione europea:

  • il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, e i risultati delle elezioni del Parlamento europeo devono essere presi in considerazione.
  • l’inaugurazione della Commissione dipende dall’approvazione da parte del Parlamento. Tale approvazione comporta anche la nomina dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è contemporaneamente vice-presidente della Commissione europea;
  • il Parlamento può anche forzare la Commissione a dimettersi, attraverso una mozione di sfiducia.

Revisione dei trattati

  • Il Parlamento ha un diritto di iniziativa e può quindi proporre una revisione dei trattati (articolo 48 del TUE).
  • Partecipa alla Convenzione che esamina i progetti presentati nell’ambito della procedura di revisione ordinaria dei trattati.
  • Dev’essere consultato per la modifica dei trattati nell’ambito della procedura di revisione semplificata.

Regole elettorali

La legge elettorale dell’Unione del 1976 si basa su principi comuni dell’Unione, ma riconosce anche l’importanza delle norme nazionali nel campo delle procedure elettorali.

  • I paesi dell’Unione devono utilizzare un sistema di voto proporzionale, ma sono liberi di utilizzare un sistema a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.
  • L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto. Le persone possono votare una sola volta in una data elezione al Parlamento.
  • Ciascuno Stato membro può stabilire una soglia massima per le spese dei candidati per la campagna.
  • Gli Stati membri sono liberi di istituire circoscrizioni o di decidere come suddividere l’area elettorale, a condizione che sia mantenuta la natura proporzionale del sistema di voto. Sono inoltre liberi di fissare soglie per la ripartizione dei seggi non superiori al 5%.
  • I membri del Parlamento votano su base individuale e personale. Non devono essere vincolati da alcuna istruzione né ricevere un mandato vincolante.
  • Dalle elezioni del 2004, i deputati al Parlamento europeo non possono essere contemporaneamente membri del parlamento nazionale (a parte le eccezioni temporanee previste per il Regno Unito e l’Irlanda, ormai scadute). La carica di membro del Parlamento è inoltre ritenuta incompatibile con quella di membro del governo di un paese dell’Unione, membro della Commissione, giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea, membro del consiglio di amministrazione della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti, membro della Corte dei conti, un membro del Comitato economico e sociale europeo o del Comitato europeo delle regioni, o di Mediatore.
  • I paesi dell’Unione hanno le loro procedure per coprire un seggio quando diventa vacante a seguito delle dimissioni, del decesso o della revoca del mandato.

La decisione (UE, Euratom) 2018/994, una volta approvata da ciascuno degli Stati membri in conformità con i rispettivi requisiti costituzionali, introdurrà le seguenti modifiche:

  • quando si utilizza lo scrutinio di lista, gli Stati membri in questione fissano una soglia minima tra il 2 % e il 5 % di voti validamente espressi per l’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni con più di 35 seggi;
  • il termine per la presentazione delle candidature è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato per tenere le elezioni del Parlamento europeo;
  • gli Stati membri possono consentire l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato;
  • la possibilità di introdurre il voto elettronico e per corrispondenza, e la possibilità per gli Stati membri di adottare misure adeguate per consentire ai cittadini europei residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo;
  • le sanzioni per il doppio voto;
  • La designazione di un’autorità di contatto in ciascuno Stato membro responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

Composizione

La ripartizione dei seggi tra gli Stati membri prende in considerazione una serie di fattori:

  • deve mantenere una proporzionalità adeguata tra i seggi assegnati agli Stati membri e la loro popolazione;
  • deve permettere al Parlamento di riflettere su importanti questioni politiche, anche per gli Stati membri meno popolati;
  • il numero totale dei parlamentari non deve superare una certa soglia per non danneggiare l’efficacia del lavoro del Parlamento.

Su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione, il Consiglio europeo adotta all’unanimità la decisione sulla composizione del Parlamento (Articolo 14(2) TUE). I trattati stabiliscono le regole di base che riguardano la composizione del Parlamento:

  • Il Parlamento è composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione;
  • il numero massimo di deputati è fissato a 750, oltre al Presidente del Parlamento europeo;
  • la soglia minima di seggi per Stato membro è pari a sei;
  • la soglia massima di seggi per Stato membro è 96;
    • la ripartizione dei seggi dovrebbe essere basata sul principio della «proporzionalità decrescente», che significa che tanto più popolato è uno stato, tanti più deputati avrà a disposizione; il numero di cittadini rappresentati da un deputato di tale stato è proporzionalmente maggiore rispetto a uno stato meno popolato.

La decisione (UE) 2023/2061 stabilisce il numero di rappresentanti nel Parlamento eletto in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029. La soglia massima di seggi per tale legislatura è 720.

TABELLA RIASSUNTIVA

Trattato

Articoli

Oggetto

Trattato sull’Unione europea (TUE)

14

Ruolo e composizione del Parlamento

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Funzionamento e attribuzioni del Parlamento

CONTESTO

Dal 31 gennaio 2020, quando il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l’Unione Europea (Brexit), i deputati al Parlamento europeo sono 705, una riduzione di 46 rispetto al numero precedente.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni relative alle istituzioni — Articolo 14 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 22).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 1).

Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).

Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 265).

Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo, del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 114).

Ultimo aggiornamento: 23.02.2024

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