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Comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e creazione di un portale sulle emissioni industriali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali (IEPR) dell’Unione europea (Unione) mira a rafforzare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e a tracciare in modo efficiente le fonti di inquinamento industriale.
  • Esso istituisce il portale sulle emissioni industriali, una banca dati online che:

    • condivide dati chiave sull’impatto ambientale delle più grandi installazioni industriali d’Europa;
    • funge da strumento di monitoraggio per contribuire a prevenire e ridurre i danni ambientali.
  • Il regolamento sostiene l’impegno dell’Unione nei confronti della convenzione di Aarhus, che promuove l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Implementa inoltre la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per il protocollo di Kyiv sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2024/1244 sostituisce il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (si veda la sintesi). Tuttavia, il regolamento precedente sarà ancora utilizzato per la comunicazione dei dati per l’anno 2026, che verranno pubblicati nel 2027. Gli operatori industriali presenteranno quindi le loro prime relazioni nell’ambito del nuovo regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali nel 2028.

Il portale offre libero accesso pubblico ai dati ambientali e ne permette la diffusione. Gli utenti possono cercare i dati sulla base di vari criteri, tra cui il tipo di inquinante, la sede geografica, l’ambiente colpito, il complesso sorgente ecc. Tale accesso incrementa la consapevolezza, consente lo scambio libero di opinioni e permette al pubblico di partecipare più efficacemente al processo decisionale, contribuendo in tal modo a garantire un ambiente migliore. L’intero set di dati è facilmente scaricabile.

I contenuti del portale comprendono:

  • dati sulle emissioni inquinanti nell’aria, nelle acque e sulla terra e sui trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue e nei rifiuti; il portale traccia inoltre 94 sostanze inquinanti elencate nell’allegato II del regolamento, compresi i gas ad effetto serra, i metalli pesanti, i pesticidi, le sostanze per- e polifluoroalchiliche e le sostanze organiche clorurate;
  • dati sull’uso di energia, acqua e materie prime pertinenti, insieme alle informazioni contestuali, come le ore di funzionamento e i livelli di produzione;
  • informazioni sulle attività elencate nell’allegato I del regolamento, che sono pienamente allineate all’ambito di applicazione della direttiva rivista sulle emissioni industriali (IED 2.0) e comprendono i seguenti settori:

    • attività energetiche,
    • produzione e lavorazione dei metalli,
    • industrie minerali e chimiche,
    • produzione di batterie,
    • gestione dei rifiuti e delle acque di scarico,
    • lavorazione della carta e del legno,
    • allevamento intensivo di bestiame e acquacoltura,
    • produzione di prodotti alimentari e bevande,
    • altre attività quali la produzione tessile e la conciatura;
  • un set di dati dedicato sulle tendenze delle emissioni (alcali, ossidi di azoto e anidride solforosa) e sul rendimento energetico dei grandi impianti di combustione, presentato a livello nazionale;
  • un set di dati dedicato che indichi i trasferimenti di sostanze inquinanti;
  • se disponibili, informazioni sulle emissioni da fonti diffuse.

Principali modifiche introdotte dal regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali

  • C’è un maggiore allineamento con la direttiva rivista sulle emissioni industriali: la comunicazione viene ora effettuata a livello di installazione ed è relativa alle prestazioni tecnologiche e alle autorizzazioni fissate da tale direttiva. Ciò contribuisce a sostenere l’implementazione della direttiva rivista sulle emissioni industriali stessa.
  • Il regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali permette di aggiornare gli elenchi delle attività di cui all’allegato I e delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II in risposta al progresso scientifico e alle modifiche delle leggi ambientali dell’Unione mediante gli atti delegati adottati dalla Commissione europea.
  • Sono disponibili maggiori dati sul consumo di energia, acqua e materie prime, nonché informazioni contestuali sulle attività degli operatori, il che fornisce al pubblico un quadro più dettagliato degli impatti ambientali.
  • Il egolamento stabilisce metodi chiari per determinare le emissioni e i trasferimenti fuori sito, migliorando in tal modo la qualità dei dati.
  • I processi di comunicazione per i settori dell’acquacoltura e dell’allevamento sono stati semplificati per agevolare la conformità.

Modalità di funzionamento del regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali: ciclo di comunicazione annuale

  • Gli operatori delle installazioni industriali effettuano annualmente la comunicazione alle loro autorità nazionali competenti. Tali comunicazioni riguardano le emissioni inquinanti nell’aria, nelle acque e a terra, nonché i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue e nei rifiuti, il consumo di risorse e i dati contestuali.
  • Le autorità nazionali raccolgono e verificano tali dati e li trasmettono per via elettronica alla Commissione entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
  • La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri dell’Unione, dall’Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia, dalla Serbia e dalla Svizzera nel regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali e le pubblica entro un mese.

Modalità di funzionamento del regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali: formato, contenuto e frequenza della comunicazione

  • La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 impone che:

    • gli Stati membri sviluppino un apposito formato elettronico a fini della comunicazione;
    • le informazioni amministrative necessarie siano trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di riferimento;
    • le informazioni tematiche dettagliate siano trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre dell’anno successivo all’anno di riferimento.
  • La presente decisione, che ha introdotto modifiche specifiche al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti [in seguito alla sua modifica da parte del regolamento (UE) 2019/1010], sarà riesaminata per includere le modifiche introdotte dal nuovo regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali.

Partecipazione del pubblico

Il regolamento funge da strumento per garantire la conformità alla convenzione di Aarhus, coinvolgendo in misura maggiore il pubblico nel processo decisionale in materia ambientale.

Atti di esecuzione e delegati

La Commissione adotterà i pertinenti atti di esecuzione e delegati entro la fine del 2025 per consentire un’applicazione tempestiva del nuovo regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, ).

Ultimo aggiornamento:

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