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Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus
Il regolamento richiede alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea (Unione) di attuare gli obblighi contenuti nella convenzione di Aarhus (si veda la sintesi). La convenzione conferisce al pubblico il diritto di:
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono:
Le banche dati o i registri ambientali devono comprendere:
Le richieste di informazioni possono essere rifiutate solo in circostanze specifiche, come nel caso di procedimenti giudiziari in corso o se la loro divulgazione può danneggiare l’ambiente, ad esempio rivelando siti di riproduzione di specie rare.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare al processo decisionale relativo a piani o programmi in materia ambientale. Nel caso in cui la Commissione europea elabori un piano o un programma da sottoporre alla decisione di altri organi dell’Unione, deve prevedere la partecipazione del pubblico a tale fase preparatoria.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono individuare il pubblico che rischia di essere interessato da un piano o da un programma, nonché garantire che sia informato in merito:
È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui fare pervenire commenti, e di almeno quattro settimane per gli avvisi riguardanti eventuali riunioni o audizioni.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione tengono debitamente conto dell’esito della partecipazione del pubblico e informano il pubblico in merito a qualsiasi decisione e alle considerazioni su cui si è basata la decisione, inclusa l’informazione circa la partecipazione del pubblico.
I membri del pubblico, in presenza di determinate condizioni, possono presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato o, in caso di un’omissione, che avrebbe dovuto adottare un atto amministrativo alla luce del fatto che tale atto o omissione contravviene al diritto ambientale.
Un’organizzazione non governativa (ONG) può formulare una richiesta a condizione che:
La richiesta di riesame interno può altresì essere formulata da altri membri del pubblico qualora siano in grado di:
Le richieste devono essere presentate da una ONG ambientale che soddisfi i criteri sopra delineati o da un avvocato autorizzato a esercitare in uno Stato membro.
Tali richieste devono essere formulate entro otto settimane dall’adozione, dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto amministrativo, qualunque azione sia la più recente.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono pubblicare tutte le richieste di riesame interno il prima possibile in seguito alla ricezione, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste il prima possibile dopo la loro adozione.
L’istituzione o l’organo dell’Unione deve pronunciarsi entro ventidue settimane dalla scadenza del termine di presentazione di otto settimane. Qualora un’istituzione o un organo dell’Unione si astenga dal pronunciarsi in merito a una richiesta di riesame interno, o nel caso in cui una richiesta venga respinta, l’ONG o altri membri del pubblico possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il regolamento è in vigore dal . Talune norme modificate, principalmente relative all’accesso alla giustizia, sono in vigore dal . Le norme che consentono l’accesso di altri membri del pubblico oltre alle ONG ambientali si applicano a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1367/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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